Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33473 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5795/2021 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Fico Assunta;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 1089/2020 della Corte d’appello di di raccolta generale 33473/2021 Data pubblicazione 11/11/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1089/2020 depositata in data 28/7/2020, ha respinto l’impugnazione di D.M., cittadino della Guinea, avverso ordinanza del Tribunale che aveva respinto la sua richiesta, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello, ritenuta preliminarmente non necessaria una nuova audizione del richiedente, hanno sostenuto che: il racconto del richiedente (essere scappato dal Paese d’origine, per il timore di essere arrestato dopo avere ucciso l’amante della madre) era non credibile, per genericità ed incoerenza, e comunque di rilievo solo penalistico, e doveva essere confermato il giudizio del Tribunale sull’insussistenza dei presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; in ordine alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il motivo era infondato perché non sussisteva nella Guinea una situazione di violenza indiscriminata (sulla base dei più accreditati siti di informazione: World Report, sito Ministero degli Esteri); neppure ricorrevano i presupposti per la chiesta protezione umanitaria, non essendo sufficiente la mera aspirazione a condizioni di vita migliori ed in difetto di condizioni di vulnerabilità.

Avverso la suddetta pronuncia, D.M. propone ricorso per cassazione, notificato il 13/2/2021, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione alla mancata comparazione tra l’integrazione sociale e la situazione personale del richiedente, ben integrato in Italia, ove svolge attività lavorativa (nel settore agricolo, con vari contratti di lavoro a tempo determinato) ed ha residenza stabile, rispetto alla vulnerabilità conseguente al rientro forzoso nel Paese d’origine, considerata la grave crisi sanitaria in Guinea (in relazione alla diffusione del virus Ebola) ed il rischio di un’ingiusta detenzione, in un Paese noto per i maltrattamenti dei detenuti.

2. La censura è inammissibile.

Vero è che il giudice del merito era chiamato a valutare, secondo il regime applicabile ratione temporis (Cass. 4890/2019), la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, all’esito di una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. 4455/2018).

Le Sezioni Unite (Cass. 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. n. 4 ottobre 2018, n. 113, e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

Ora, il ricorso risulta del tutto generico anche in relazione all’integrazione effettiva in Italia del richiedente, essendosi il richiedente limitato a richiamare quanto allegato in appello in ordine allo svolgimento di diversi rapporti di lavoro a tempo determinato dal 2017 nel settore agricolo e al raggiungimento di una “stabilità economica ed abitativa”, senza altra specificazione. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto che i soli allegati rapporti di lavoro non fossero sufficienti ad integrare un effettivo radicamento nel territorio italiano, ai fini del giudizio di comparazione richiesto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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