LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29610-2019 proposto da:
ARDAGH METAL PACKAGING ITALY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed ARDAGH GLASS ITALY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUDOVISI n. 16, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZAPPALA’, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA NAPOLITANO;
– ricorrenti –
contro
M.F., rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO MANDARA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 14.2.2018 le odierne ricorrenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 15/2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in favore di M.F., con il quale era stato ingiunto alle due opponenti il pagamento della somma di Euro 8.185,15 a saldo dei compensi dovuti per l’assistenza professionale prestata in loro favore dall’opposto.
Nella resistenza di quest’ultimo il Tribunale, dopo aver mutato il rito da ordinario a sommario, per effetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, accoglieva in parte l’opposizione, con l’ordinanza impugnata, liquidando in favore del M. una somma inferiore a quella originariamente portata dal decreto opposto.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Ardagh Glass Italia S.r.l. e Ardaagh Metal Packaging Italy S.r.l., affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso M.F..
All’esito della proposta depositata dal relatore, le società ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 633,636 c.p.c., del D.Lgs. n. 1 del 2012, art. 9, nonché del D.M. n. 127 del 2004 e del D.M. n. 55 del 2014, perché il Tribunale avrebbe erroneamente emesso in favore del M. il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di merito, posto che la parcella prodotta in uno al ricorso depositato dal professionista non era stata vistata dal competente Consiglio dell’Ordine.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1460 c.c. perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, a fronte della contestazione di inadempimento e negligenza mossa dal cliente al professionista, quest’ultimo avrebbe dovuto dimostrare il diligente adempimento del proprio mandato professionale.
Con il terzo motivo le società ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di merito non avrebbe in nessun modo considerato che tra le parti era stata conclusa una convenzione che prevedeva che il compenso del M. avrebbe dovuto essere liquidato con riferimento ai minimi di tariffa. Il giudice di merito, invece, gli avrebbe riconosciuto i valori medi previsti dalla tariffa professionale.
Per motivi di ordine logico, va esaminato innanzitutto il secondo motivo, che è inammissibile.
Il Tribunale afferma infatti che le censure mosse dalle società odierne ricorrenti all’operato del M. erano generiche: “Quanto poi alla violazione degli obblighi di diligenza da parte del professionista, deve solo rilevarsi la genericità delle doglianze all’uopo mosse dalle società opponente, che non consente -peraltro in assenza di qualsivoglia domanda sul punto- di esprimere un giudizio sulla responsabilità del professionista in relazione al parametro dei diligenza fissato dall’art. 1176 c.c., comma 2, dalla stessa opponente invocato” (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato). Nell’esposizione del secondo motivo le odierne ricorrenti, confrontandosi con tale passaggio della motivazione dell’ordinanza impugnata, precisano che -al contrario di quanto ritenuto dal giudice di merito- le contestazioni erano state dettagliate nelle note conclusive del giudizio di merito (cfr. pag. 16 del ricorso). Tuttavia le società ricorrenti avrebbero dovuto dedurre, e dimostrare -mediante opportuno richiamo dei loro scritti difensivi depositati nel giudizio di merito – che in realtà le contestazioni relative alla negligenza del professionista erano state sollevate tempestivamente, e non soltanto nelle note finali del predetto giudizio. La doglianza, dunque, non è idonea a confrontarsi con la ratio del rigetto contenuta nell’ordinanza del Tribunale.
Il terzo motivo, che va successivamente scrutinato, sempre per ragioni di ordine logico, è invece fondato. Il Tribunale omette infatti del tutto di considerare la scrittura con la quale le parti avevano convenuto l’applicabilità dei valori minimi della tariffa, liquidando il compenso dovuto al M. secondo i valori medi della tariffa. Sussiste pertanto l’omesso esame di un fatto decisivo, posto che – ove fosse confermata l’esistenza e la validità della pattuizione allegata dalle odierne ricorrenti – la determinazione dei compensi dovuti al professionista dovrebbe essere necessariamente condotta sulla base di quanto convenuto tra le parti.
L’accoglimento del terzo motivo implica l’assorbimento del primo.
In definitiva, va dichiarato inammissibile il secondo motivo, accolto il terzo e dichiarato assorbito il primo. L’ordinanza impugnata va di conseguenza cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata, in differente composizione.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbito il primo. Cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021