LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9215-2020 proposto da:
CIENNECI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MAGNI;
– ricorrente –
contro
C.L., C.E., G.C.F.;
– intimati –
per regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’08/06/2020, nel procedimento n. RG 233/2020 vol. giur.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardecchia Giovanni Battista, che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.
RILEVATO
che:
1. il Presidente della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Venezia, accogliendo l’istanza ex art. 78 c.p.c. formulata da C.L. ed C.E., nominava l’avv. G.C.F. curatore speciale della società Cienneci s.r.l., in vista del giudizio che i due istanti, quali soci della predetta società, intendevano promuovere per l’impugnazione delle Delib. assembleari 12 e 16 dicembre 2019 e Delib. 7 gennaio 2020, seguite dalla Delib. del consiglio di amministrazione 13-14 gennaio 2020, con cui C.E. era stata revocata dalla carica di presiedente del c.d.a.;
1.1. la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal legale rappresentante della Cienneci s.r.l. contro la nomina del curatore speciale, affermando che, “in difetto di una norma speciale attributiva della competenza, trova applicazione, in forza dell’art. 742 bis c.p.c., la regola generale di cui all’art. 739 c.p.c., secondo cui sono reclamabili alla corte d’appello i decreti pronunciati dal tribunale, mentre i decreti pronunciati dal giudice monocratico, quand’anche presidente del tribunale o di una sua sezione, sono reclamabili davanti allo stesso tribunale”;
1.2. avverso detta pronuncia la Cienneci s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., chiedendo che sia dichiarata la competenza della corte d’appello a decidere sul reclamo proposto – come nel caso di specie – avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione pronunciato da un presidente di sezione del tribunale, ai sensi della seconda parte dell’art. 739 c.p.c., comma 1, laddove dispone che “contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in Camera di consiglio”;
1.3. la Procura generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza in quanto proposto avverso un provvedimento che deve “essere inteso come una dichiarazione d inammissibilità dell’impugnazione”, non essendo “l’identificazione dell’ufficio giudiziario investito del potere di decidere sulla impugnazione (…) riconducibile alla nozione di competenza”, ma concernendo “esclusivamente la sussistenza delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità con il mezzo di impugnazione previsto dall’art. 42 c.p.c. (cfr. Cass. n. 21667/2015; Cass. Sez. 3, 21 maggio 2014 n. 11259; 10 febbraio 2005, n. 2709”, senza che ricorrano “i presupposti per la conversione dell’istanza di regolamento in ricorso per cassazione, avuto riguardo alla natura del provvedimento gravato, non impugnabile in sede di legittimità né in via ordinaria né ai sensi dell’art. 111 Cost.”.
CONSIDERATO
che:
2. diversamente da quanto opinato dalla Procura generale, il Collegio ritiene che il regolamento di competenza sia ammissibile;
2.1. non si disconosce, invero, l’esistenza di un orientamento minoritario in base al quale “in materia di giudizio di impugnazione, l’appello erroneamente proposto ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, pertanto l’ipotesi non è riconducibile all’art. 50 c.p.c., e alla regola della “translatio udicii”, ponendosi, l’erronea individuazione del giudice dell’impugnazione, non come questione attinente ai poteri cognitivi dell’organo giudicante adito, bensì alla mera valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame che, pertanto, va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge” (Cass. n. 5092/2018, n. 26375/2011, n. 2709/2005);
2.2. tuttavia il collegio ritiene maggiormente condivisibile il più solido e recente orientamento per cui “l’impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”; ne consegue che, avverso il provvedimento che erroneamente dichiari l’inammissibilità dell’impugnazione, è esperibile il rimedio del regolamento necessario di competenza” (Cass. n. 15463/2020; conf. Cass. Sez. U, n. 18121/2016; Cass. n. 8155/2018, n. 24274/2017);
2.3. in particolare, detto orientamento va condiviso anche con riferimento alla proponibilità del regolamento di competenza, ad istanza di parte o d’ufficio, “avverso provvedimenti che non abbiano carattere definitivo e decisorio, quali devono ritenersi quelli emessi in sede di volontaria giurisdizione (..) anche ove pronuncino solo sulla competenza, attesa la necessità di garantire ai titolari dei diritti che ne chiedono il riconoscimento una risposta pronta e sicura del giudice di legittimità circa l’applicazione delle regole e dei criteri sulla competenza” (Cass. n. 2259/2016; conf. Cass. n. 15463/2020 cit.) e ciò anche alla luce della evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sulla attitudine al giudicato rebus sic stantibus dei provvedimenti definitivi dei giudizi camerali, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi (Cass. Sez. U, n. 32359/2018; Cass. n. 1668/2020, n. 19780/2018);
3. nel merito, il ricorso va accolto;
3.1. deve infatti ritenersi che, in assenza di apposita previsione -come ad esempio negli artt. 739 e 669-terdecies c.p.c., con riguardo ai provvedimenti monocratici emessi, rispettivamente, dal giudice tutelare e dal giudice designato nei procedimenti cautelari, per i quali il reclamo va proposto al collegio del medesimo tribunale – l’impugnazione va proposta di regola dinanzi al giudice superiore, secondo il principio generale di cui è espressione l’art. 341 c.p.c., in composizione collegiale (salvo previsioni particolari, come l’art. 750 c.p.c., che prevede la competenza del presidente della corte d’appello sul reclamo avverso il decreto del presidente del tribunale);
3.2. tale conclusione vale a maggior ragione quando il provvedimento da impugnare sia adottato dal presidente del tribunale, come attestato dalla previsione di cui all’art. 708 c.p.c., comma 4 (introdotto dalla L. n. 54 del 2006, art. 2), per cui contro i provvedimenti temporanei e urgenti del presidente del tribunale in materia di separazione coniugale e affidamento dei figli si può proporre reclamo alla corte d’appello, che decide in camera di consiglio; scelta legislativa, questa, che autorevole dottrina ha giustificato proprio per la “posizione istituzionale del presidente del tribunale”, ricordando come anche la riforma dell’arbitrato avesse trasferito alla corte d’appello la competenza sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice monocratico;
4. in conclusione, il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata va cassata, con prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, previa riassunzione nei termini di legge, anche per la statuizione sulle spese processuali di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, previa riassunzione nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
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