Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33507 del 11/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18499-2019 proposto da:

B.P., V.M.G., rappresentati e difesi dall’avvocato GIANFRANCO GOLLIN;

– ricorrenti –

e contro

C.M.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 16007/2018, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

V.M.G. e B.P., con atto notificato il 24 giugno 2019, hanno proposto ricorso per la revocazione della ordinanza 18/06/2018, n. 16007/2018 della Corte di cassazione. L’intimata C.M. non ha svolto attività difensive.

Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in Camera di Consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

L’ordinanza n. 16007/2018 della Corte di cassazione accolse il ricorso di C.M. avverso la sentenza n. 928/2014 della Corte d’appello di Venezia e, decidendo nel merito, dichiarò inammissibile la domanda di B.P.P. e V.M.G. di avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile controverso, rigettando altresì la domanda ex art. 2932 c.c.

Il ricorso per revocazione di V.M.G. e B.P. deduce l’errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, l’inapplicabilità del termine ex art. 183 c.p.c., comma 5, la violazione del giudicato interno, la configurabilità della emendatio libelli.

Va tuttavia rilevato in via pregiudiziale che il ricorso per revocazione di V.M.G. e B.P. è stato proposto con atto notificato il 24 giugno 2019 avverso ordinanza pubblicata il 18 giugno 2018.

Opera, nella specie, il termine cd. lungo di sei mesi previsto dall’art. 391 bis c.p.c., comma 1, nella formulazione novellata dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, conv., con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, trattandosi di provvedimento pubblicato dopo l’entrata in vigore della stessa L. n. 197 del 2016 (30 ottobre 2016) (Cass. Sez. U, 23/04/2020, n. 8091).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Non avendo l’intimata svolto attività in questa sede, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di revocazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472