Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33508 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20208-2020 proposto da:

O.L., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 03/01/2020 RG 5867/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

O.L. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1- violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170) avverso l’ordinanza del 3 gennaio 2020 resa dal Tribunale di Bari, con cui è stata dichiarata inammissibile l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170, formulata dal medesimo O.L. contro l’ordinanza che, decidendo altresì sulla domanda di protezione internazionale, aveva negato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Il Tribunale di Bari ha affermato che avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio non fosse esperibile una autonoma opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, dovendosi devolvere tale questione col gravame sul merito della lite.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Il ricorso va accolto.

Il Tribunale di Bari non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 15. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. Sez. 1, 28/02/2019, n. 6068; Cass. Sez. 1, 28/02/2019, n. 6068).

Va dunque accolto il ricorso e la ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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