LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20282-2020 proposto da:
E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA RG 48858/2018 del 22/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
E.O.ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del 22 febbraio 2020 resa dal Tribunale di Roma, con cui è stata respinta l’opposizione formulata dal medesimo E.O. contro il provvedimento che aveva rigettato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda. Il Tribunale ha evidenziato come E.O.ha avesse basato la propria domanda unicamente di essere nata in Nigeria e di essere perseguitata in patria, senza fornire altri elementi.
L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.
Il ricorso denuncia la inidoneità della motivazione circa la manifesta infondatezza.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forfne di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Il ricorso è sprovvisto di un motivo aderente ai caratteri di tassatività e specificità imposti dall’art. 360 c.p.c. e dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, riducendosi ad una critica generica della ordinanza impugnata.
L’impugnata decisione è comunque conforme alla giurisprudenza di questa Corte e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento, sicché le censure sarebbero inammissibili anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
Il Tribunale di Roma in sede di opposizione ha condiviso la negativa valutazione inerente alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuta in un ricorso per cassazione, come già resa dal giudice del merito sulla base di apprezzamento della manifesta infondatezza della domanda.
Peraltro, a norma del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all’art. 74, comma 2, del predetto decreto, accertando il presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione con valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (si veda Cass. Sez. 6 – 2, 24/09/2020, n. 20002). Ma già il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio alla valutazione di “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”, mentre il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si veda già (Cass. Sez. 6 – 2, 10/04/2020, n. 7785).
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi regolare le spese processuali in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021