Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33510 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20944-2020 proposto da:

M.M., rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIA BARBUTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 04/05/2020 RG 1106/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.M. ha proposto ricorso articolato in due motivi (1: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.; 2: nullità della statuizione di compensazione delle spese per carenza di motivazione) avverso l’ordinanza del 4 maggio 2020 resa dal Tribunale di Catanzaro.

L’intimato Ministero della Giustizia ha depositato “atto di costituzione”.

L’ordinanza 4 maggio 2020, pronunciata in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 15, ha annullato il decreto di revoca dell’ammissione al patrocino a spese dello Stato pronunciato l’8 febbraio 2018 nei confronti di M.M. alla luce delle condizioni economiche della stessa, e ciò in base alla consistenza del patrimonio mobiliare dell’interessata, con particolare riferimento alla negata computabilità nel reddito imponibile del premio di una polizza annuale. Il giudice dell’opposizione, peraltro, “in ragione della opinabilità delle questioni, della natura del giudizio e della non opposizione dell’amministrazione convenuta”, ha interamente compensato le spese processuali tra le parti.

I due motivi di ricorso allegano che non possano costituire gravi ed eccezionali ragioni al fine di disporre la compensazione delle spese la né mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto, né la natura della controversia.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Il collegio ritiene che l’impugnata decisione sia conforme alla giurisprudenza di questa Corte e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento, sicché le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

L’ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Occorre dare applicazione, ratione temporis, all’art. 92 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, modificato in sede di conversione dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. In forza di tale norma, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora, “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (ciò a seguito della sentenza 19 aprile 2018, n. 77, della Corte Costituzionale) (Cass. Sez. 6 – 5, 18/02/2020, n. 3977; Cass. Sez. 6 – 2, 18/02/2019, n. 4696).

La valutazione di “novità della questione”, come quella di sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, la novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza o le ulteriori gravi ed eccezionali ragioni possono essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale, nell’esercizio del potere di correzione, può dare un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, rimanendo tuttavia entro i limiti del devolutum segnati dall’atto di gravame (Cass. Sez. 6 – 2, 23/12/2010, n. 26083; Cass. Sez. 6 – 2, 28/05/2015, n. 11130; Cass. Sez. 6 – 3, 20/04/2016, n. 7815).

In tal senso, il Tribunale di Catanzaro ha, sia pure succintamente, provveduto alla motivazione della compensazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, operata “in ragione della opinabilità delle questioni, della natura del giudizio e della non opposizione dell’amministrazione convenuta”.

In realtà, il riferimento al comportamento processuale di non opposizione del Ministero della Giustizia non appare sintomo di “gravi ed eccezionali ragioni”, tali da giustificare altrimenti la compensazione delle spese. Deve infatti ribadirsi che la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene, cioè, a titolo di risarcimento dei danni (atteso che il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano, perciò, i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l’esclusione del dissenso né importano l’adesione all’avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all’accoglimento della domanda dell’attore. Sta di fatto, in sostanza, che è ritenuto soccombente, ai fini della condanna al rimborso delle spese processuali, il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all’autorità giudiziaria (così Cass. Sez. 3, 28/03/2001, n. 4485; Cass. Sez. 1, 10/12/1988, n. 6722).

Va tuttavia riaffermato il principio secondo cui l’art. 92 c.p.c., comma 2, là dove (secondo il testo introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, ed a seguito di Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77), permette la compensazione delle spese di lite “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”, oppure allorché concorrano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la carenza di un uniforme orientamento interpretativo sul punto, l’opinabilità delle questioni affrontate (come nella specie ritenuto dal Tribunale di Catanzaro) o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra le suddette nozioni, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. Sez. U, 22/02/2012, n. 2572; Cass. Sez. 6 – 2, 10/02/2014, n. 2883; Cass. Sez. L, 07/08/2019, n. 21157).

La sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale orientò la pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, da “identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'”assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” – hanno carattere. paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”.

In tal senso, l’opinabilità della questione di diritto affrontata risulta riconducibile ai paradigmi della “assoluta novità” e del “mutamento della giurisprudenza, se riguardata, al pari di questi ultimi, in rapporto al comportamento processuale assunto dal soccombente, che non poteva confidare nella interpretazione giurisprudenziale consolidata delle norme giuridiche da applicare alla fattispecie di causa.

Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 c.p.c., comma 2, la ricorrente afferma che il mancato superamento del reddito soglia ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è frutto di un ragionamento logico-deduttivo, proprio di ogni decisione giudiziale, che perciò non lascerebbe margini alla “opinabilità delle questioni”; opinabilità che, si assume, dovrebbe comunque essere “oggettiva”. La tesi, oltre a trascurare l’obiezione che l’individuazione della norma da applicare per la risoluzione di una controversia da parte del giudice è sempre il risultato di un’attività non meccanica ed univoca, ma ricognitiva, neppure considera che il riscontro della opinabilità delle questioni affrontate in lite, ai fini dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e della sindacabilità della sua applicazione in sede òdi legittimità, va fatto, piuttosto, come già si è accennato, con riguardo all’atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio (Cass. Sez. 6 2, 10/02/2014, n. 2883).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Ministero non ha svolto utili attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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