LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13097-2020 proposto da:
D.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Asiago 9, presso lo studio dell’avvocato Michele Pontecorvo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Cannizzaro;
– ricorrente –
contro
T.V.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Imperia, depositata il 19/02/2020, N.RG. 2673/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Casadonte Annamaria;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Basile T., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
che:
– D.C. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Imperia che ha dichiarato la litispendenza e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo;
– con sentenza n. 293 del 2015, il Tribunale di Imperia aveva condannato i signori C. e d.L. al pagamento di compensi relativi a prestazioni professionali rese loro dall’avvocato T.;
– avverso detta sentenza i sigg.ri signori d. hanno proposto gravame, deducendo l’inammissibilità della pretesa dell’avvocato T. in quanto introdotta con atto di citazione in luogo del ricorso al rito sommario speciale ex art. 702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14;
– in accoglimento del gravame la Corte d’appello di Genova riformava la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità della pretesa del legale per essere stata erroneamente azionata;
– nei confronti della statuizione d’appello i signori D. hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d’appello aveva omesso di rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Imperia in composizione collegiale per la decisione integrale sulla pretesa dell’avvocato T.;
– D.C. ha altresì introdotto ricorso monitorio al fine di ottenere la restituzione delle somme versate all’avvocato T. in esecuzione della sentenza di primo grado;
– avverso il decreto ingiuntivo così ottenuto ha proposto opposizione l’avvocato T., deducendo che in ogni caso l’importo era dovuto in ragione della attività professionale espletata;
– l’avvocato T. ha anche introdotto un separato giudizio sommario speciale avente ad oggetto l’accertamento dei propri compensi professionali;
– il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dai signori D. ha ritenuto la litispendenza tra il giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo e quello pendente in cassazione avente ad oggetto la rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Imperia per l’accertamento delle pretese azionate dall’avvocato T. nei confronti dei signori D. e, conseguentemente, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo;
– avverso detta ordinanza viene proposto regolamento di competenza da parte del sig. D.C.;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato avvocato T..
CONSIDERATO
che:
– deduce il ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., nonché degli artt. 91 e 96 c.p.c., per avere l’ordinanza impugnata ritenuto la litispendenza fra giudizi aventi riguardo a soggetti diversi e diversi petitum nonché per avere il Tribunale omesso di statuire in relazione alle spese di lite ed alla domanda per lite temeraria;
– osserva il Collegio che non ricorre la litipendenza – che presuppone la contemporanea pendenza della “stessa causa” davanti a giudici diversi- con riferimento al giudizio introdotto con l’opposizione al decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto corrisposto dal D.C. e L. all’avvocato T. in adempimento della sentenza n. 293/2015 del Tribunale di Imperia, trattandosi degli effetti restitutori eventualmente connessi alla decisione sulla domanda di condanna al pagamento dei compensi azionata in precedenza e pendente in cassazione;
– ricorre, invece, la litipendenza, con la domanda di accertamento dei compensi introdotta dall’avvocato T. con il rito sommario non essendo dimostrato che si tratta di compensi diversi da quelli azionati in precedenza avanti al Tribunale di Imperla;
– ne consegue, quindi, che il provvedimento impugnato va cassato relativamente alla domanda di restituzione delle somme versate proposta da D.C. e va disposta la prosecuzione del relativo giudizio innanzi al Tribunale di Imperia con riassunzione nei termini di legge;
– va confermato nella restante parte il provvedimento impugnato;
– la censura sulle spese è assorbita nell’accoglimento del ricorso e nell’ordine di riassunzione del giudizio, al termine del quale il Tribunale di Imperia provvederà sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata limitatamente alla domanda di restituzione delle somme proposta da C. e D.L., disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge; conferma nel resto il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile-2, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021