LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13380-2019 proposto da:
CALABRIA AMBIENTE S.C.A.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 152, presso lo studio del Dott. MAURIZIO RUSSO, e rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SPALLIERI e PASQUALE ESPOSITO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOIARDO 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MORABITO, e rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO MAZZACUVA giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1855/2018 della CORTE d’APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Calabria Ambiente S.C.A.R.L. proponeva opposizione, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro – sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 204363 del 12/12/2011, con la quale la Regione Calabria, a seguito di verbale di accertamento del 30/10/2009, le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.206,60, a titolo di sanzione, per aver violato, quale gestore dell’impianto di depurazione delle acque di scarico della pubblica fognatura del Comune di Guardavalle, il D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 101 e 133, a seguito dell’accertamento dello scarico di acque reflue urbane non rientrante nei limiti previsti dalla normativa.
La ricorrente eccepiva la nullità dell’ordinanza, denunciando irregolarità nelle modalità di esecuzione del controllo di conformità dei reflui, assumendo che questo avrebbe dovuto essere compiuto mediante considerazione di “campioni medi ponderati acquisiti nell’arco di 24 ore” e non all’esito della disamina di campioni raccolti con due prelievi istantanei e uno mediato di tre ore.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1479/2017 del 28/09/2017, rigettava l’opposizione, ritenendo corretta la procedura seguita nella valutazione ed esecuzione dei campionamenti, trattandosi di scarichi di acque reflue urbane e di acque industriali.
Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro proponeva appello la Calabria Ambiente S.C.A.R.L., lamentando l’erroneità della decisione rispetto a tre profili: la mancata disamina dell’eccezione relativa alla correttezza del procedimento seguito nell’esecuzione degli accertamenti conducenti all’emanazione del procedimento impugnato; la mancata esplicitazione dei criteri giustificativi dell’adozione del metodo di campionamento istantaneo a fronte di quello asseritamente dovuto (mediato in 24 ore); l’utilizzo di un criterio probabilistico in ordine alla ritenuta sussistenza di scarichi industriali.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1855/2018 del 24/10/2018, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla refusione delle spese di lite.
Riteneva inammissibile il primo motivo di appello, atteso che la sentenza di primo grado aveva esaminato, e ritenuto infondate, le contestazioni in merito alla procedura di campionamento, reputando adeguata quella effettivamente seguita, alla luce della natura delle acque reflue, urbane e industriali.
Parimenti rigettava la questione relativa alla mancata esplicitazione dei motivi della scelta del metodo di campionamento istantaneo e mediato nelle tre ore, in quanto questione nuova, mai sollevata nel corso del giudizio di primo grado, e pertanto inammissibile.
Quanto alla censura relativa al criterio probabilistico per qualificare le acque reflue urbane e industriali, la Corte escludeva l’erroneità della decisione del Tribunale, non sussistendo divieti all’utilizzazione da parte dell’ente impositore di criteri probabilistici relativi ai presupposti dell’azione amministrativa adottata. Essendo il controllo giurisdizionale limitato alla correttezza della decisione adottata, sotto il profilo procedimentale sulla base dei presupposti esplicitati, alla luce della ragionevole presunzione che si trattasse di scarichi sia urbani sia industriali, risultava corretto il metodo di campionatura prescelto.
Calabria Ambiente S.C.A.R.L. in liquidazione propone ricorso avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, sulla base di un motivo, illustrato anche da memorie.
La Regione Calabria ha resistito nel presente giudizio con controricorso.
Con l’unico motivo di doglianza, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 116c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La sentenza della Corte d’Appello sarebbe erronea sotto due profili.
In primo luogo, nella parte in cui i giudici di merito hanno fatto ricorso al criterio probabilistico per surrogare l’esistenza di una prova non riscontrata in atti, traducendosi in una c.d. prova logica.
In secondo luogo, nella parte in cui ha ritenuto che i presupposti dell’azione amministrativa possano essere improntati a criteri probabilistici a giustificazione dell’adozione di peculiari modalità di controllo, senza che ciò possa inficiare la legittimità del provvedimento adottato dall’Ente impositore.
Il motivo, in sintesi, censura la conclusione dei Giudici di merito di ritenere corretta la scelta del metodo di campionamento effettuata dall’Ente, sostenendo che si trattasse di acque, non solo urbane, ma anche industriali, posto che il depuratore gestito dalla Calabria Ambiente S.C.A.R.L. era asservito all’intero agglomerato urbano del comune di Guardavalle.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità, se pure con riferimento al previgente D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che è stato abrogato dal vigente D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la cui disciplina è oggetto del caso di specie, ma che non risulta avere determinato sostanziali innovazioni quanto alla disciplina, sicché gli arresti giurisprudenziali di seguito richiamati appaiono attagliarsi anche al caso in esame), ha ripetutamente affermato che in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, il metodo di campionamento ed analisi stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 1999, non ha valore precettivo assoluto, ma detta soltanto dei criteri di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso; l’inosservanza delle indicazioni prescritte non determina la nullità dell’atto, non essendo prevista dalla legge come ipotesi di nullità (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6638 del 20/03/2007).
La Corte di legittimità ha poi specificato che ai fini della legittimità del metodo di campionamento non occorre tanto verificare l’avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere ad una valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione del giudizio in ordine all’avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al D.Lgs. n. 152 del 1999 (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17571 del 02/08/2006).
Ancora, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che gli organi accertatori possono anche discostarsi dalle disposizioni di cui all’art. 5, previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, la cui motivazione può essere anche implicita, con efficacia probatoria comunque sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse dettate sotto comminatoria di nullità (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15089 del 30/06/2006). In altri termini, l’apprezzamento del giudice di merito, non solo sull’esistenza di una giustificazione circa la metodica di campionamento attuata in termini derogatori rispetto a quelli normativamente previsti, ma anche sulla rappresentatività del prelievo in considerazione degli elementi di fatto evidenziati dall’organo accertatore, in quanto logicamente motivato, sfugge al sindacato riservato alla Corte di Cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11479 del 16/05/2006).
In conclusione, la valutazione dei giudici di merito non appare censurabile in questa sede, essendo il risultato di un prudente apprezzamento in fatto insindacabile dai giudici di legittimità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021