LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12434-2019 proposto da:
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE C. CUCINOTTA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale Dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 05/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Messina confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da C.N. nei confronti dell’Inps e di Riscossione Sicilia contro l’atto d’intimazione notificatogli il 23/1/2013 per mancato pagamento di contributi IVS relativi all’anno 1999;
a fronte della prospettata omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento, la Corte rilevava che detta notificazione risultava effettuata il 15/10/2008 nel domicilio del contribuente e che la stessa era regolare, poiché ricorreva un caso di irreperibilità relativa, risultando dal certificato storico di residenza che il C. risiedeva nel luogo ove era avvenuta la notificazione e mancando elementi da cui trarre un effettivo allontanamento del destinatario; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.N. sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
l’Inps resiste con controricorso, Riscossione Sicilia rimane intimata; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 139,140 e 160 c.p.c. e violazione dell’art. 24 Cost., osservando che, contrariamente all’affermazione secondo cui la notifica ex art. 140 c.p.c. si era perfezionata, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte del giudizio di primo grado risultava che la raccomandata non era mai stata consegnata perché restituita al mittente, come comprovato dalla annotazione “cambiato domicilio” e “trasferito 1810-2008” apposta sulla busta, sicché, risultando omessa la consegna del plico al destinatario, la notifica era nulla per non essere il ricorrente mai stato messo a conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto presso il Comune;
con il secondo motivo deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ragione della condanna dell’odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite;
il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, stante il chiaro enunciato della Corte territoriale riguardo alla circostanza dell’avvenuto ricevimento dell’avviso di notificazione (“la notificazione e l’avviso di deposito sono stati… inviati e ricevuti, come si evince dalle cartoline di ricevimento, nell’unico domicilio conosciuto del contribuente”), prospetta un errore revocatorio, specificamente in relazione alla lettura dell’avviso di ricevimento o all’omesso esame dell’avviso medesimo, errore non valutativo ma percettivo circa la esistenza di un fatto, censurabile in sede di revocazione ordinaria (in tal senso Cass. n. 20113 del 24/09/2020: “In tema d’impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività”);
il secondo motivo resta assorbito nella statuizione di inammissibilità del primo, risultando la statuizione sulle spese conforme al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021