Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33539 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32617-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1344/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.M. impugnava l’avviso con il quale l’Ufficio accertava sinteticamente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, il maggior reddito in complessive Euro 106.386,00 tenendo conto delle spese sostenute per il mantenimento di plurimi immobili e di altri beni e per i trasporti.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso limitando il maggior reddito alla somma di Euro 54.410,00 per effetto della riduzione e della eliminazione di alcune voci di spese contestate.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia e sull’appello incidentale della contribuente la Commissione Tributaria Regionale rigettava sia l’appello principale che quello incidentale confermando i valori, i dati e le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Ufficio denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene la nullità della sentenza in quanto carente di motivazione o affetta da motivazione apparente.

2. Il motivo è fondato.

2.1 E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi” sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876/2017 1461/2018).

2.2 Venendo al caso di specie va rilevato, come risulta dall’estratto dell’atto di appello, riprodotto per autosufficienza, e dallo stesso svolgimento del processo della sentenza della CTR, che l’Agenzia delle Entrate aveva espressamente criticato le sentenza di primo grado in ordine ai seguenti punti: a) sull’illegittimità dell’abbattimento del 50% delle spese sostenute dalla contribuente in relazione agli immobili in quanto per l’irrilevanza della documentazione prodotta e per la circostanza che gli altri comproprietari non erano in grado di sostenere le spese riconducibili agli immobili; b) sull’ingiustificato abbattimento delle spese di Euro 18.800,00 per l’imbarcazione tenendo conto che il natante anche se inutilizzato richiedeva spese per pulizia, manutenzione e ricovero portuale; c) sull’illegittima decurtazione delle spese per gli investimenti.

2.3 Ciò premesso nella partizione della sentenza riservata alle ragioni di diritto si legge quanto segue “A giudizio di questo Collegio non sussistono elementi certi per poter accogliere, sia pure in parte, le rispettive doglianze delle parti in causa. Secondo questa Commissione la sentenza impugnata non risulta affetta da vizi valutativi, dimostrando di aver recepito tutti gli indizi segnalati dalle parti per un corretto convincimento che si basa su prove certe. In breve la valutazione, in parte equitativa dei giudici di prime cure, viene condivisa da questa Commissione”.

2.4. Nulla viene detto sulle questioni oggetto dei motivi di appello né si dà conto, se non ricorrendo ad espressioni generiche ed apodittiche, delle ragioni poste a base della decisione di rigetto dell’appello.

2.5 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico- giuridico seguito dalla sentenza.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale del Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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