LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32640-2019 proposto da:
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO CICERCHIA;
– ricorrente –
contro
B.E., B.R., in qualità di eredi di Anna Giansanti, ò elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA TRIMARCHI, FABRIZIO ZERBONI;
– controricorrenti –
contro
TRE ESSE ITALIA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1890/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. B.E. e B.R. (eredi di Giansanti Anna) impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno di imposta 2010 emesso in data 23/12/2015 dal Comune di Guidonia di Montecelio.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso sul presupposto che l’area era qualificata fabbricabile dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.
3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello, rilevando la non assoggettabilità ad ICI dell’area oggetto di accertamento in quanto il terreno, pur avendo la destinazione urbanistica in Cat. D3 del PRG, non era edificabile se non per i manufatti strumentali alla escavazione che comunque dovevano essere demoliti al termine dell’attività imprenditoriale allorquando l’area andava a ricadere nella zona E riservata ai terreni agricoli.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Guidonia Montecelio sulla base di un unico motivo. Si sono costituiti i contribuenti depositando controricorso mentre la soc. Concessionaria Tre Esse Italia srl è rimasta intimata.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti hanno depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, n. 2 e art. 2 lett. b), del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che per consolidata giurisprudenza i terreni qualificati come estrattivi dagli strumenti urbanistici essendo suscettibili di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione dei fabbricati strumentali, sono edificabili e dunque assoggettati ad ICI.
1.1 Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso; la sentenza della CTR risulta depositata in data 28/3/2019 e il ricorso è stato spedito al difensore domiciliatario dei contribuenti in data 24/10/2019 e, quindi, entro il termine semestrale di decadenza considerando nel computo il periodo feriale. A nulla rileva la circostanza che il procedimento notificatorio si sia perfezionato, a causa del trasferimento dello studio del professionista domiciliatario, il successivo 7 novembre.
2. Il motivo è fondato.
2.1 Presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”.
2.1 Sulla scorta del consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. (Cass. S.U. n. 25506/2006; Cass. n. 16714/2007; n. 20137/2012). E’ stato inoltre affermato che “la nozione di area edificabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionano, in concreto, l’edificabilità del suolo, in quanto tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicché la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile” (cfr. Cass. 11853/2017).
2.2 In particolare, in materia di sfruttamento di aree per finalità estrattive, questa Corte, con numerose pronunce, alcune delle quali si riferiscono ad terreni aventi le stesse caratteristiche di quelli oggetto di causa ed ubicati nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio, ha affermato il principio secondo il quale” l’area classificata come D3 nel piano regolatore generale, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali. Questa Corte ha già affermato il principio che in tale caso il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell’ICI e che la base imponibile deve essere determinata sulla base del valore venale” (Cass. 14409/2017 e 7413/2019) ed ancora “Il concetto di edificabilità contenuto nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, sopra riportato, alla luce del principio giurisprudenziale richiamato, che questo collegio condivide e fa proprio, così come ben evidenziato nella sentenza qui impugnata, considera, ai fini dell’applicabilità dell’imposta, la semplice potenzialità edificatoria. Invero l’area classificata come D3 nel piano regolatore generale, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali e la giurisprudenza della Corte è consolidata sul punto. (Cass. n. 23814 del 2016; Cass. sez. V 14409/2017). Non ha alcuna rilevanza, pertanto, che il bene sia stato in concreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno. A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell’ordinamento un’ipotesi di esenzione dall’imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all’organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione (Cass. n. 7991/2019 e 31081/2019).
3.In accoglimento del ricorso la sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio anche in ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021