Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33541 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34085-2019 proposto da:

COMUNE DI NOLA (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO RENZULLI;

– ricorrente –

contro

STICCO SPED SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI, 6 presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIASI, (Avv. L. Napolitano), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3162/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

Che:

1. Sticco Sped srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di pagamento Tari relativo all’anno 2012 notificato in data 7/8/2015.

2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso determinando l’ammontare del tributo dovuto nella misura del 15%

3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di Nola e la Commissione Tributaria della Regione Campania accoglieva parzialmente l’appello rideterminando la quota di Tari da pagare nel 40%. Rilevava la CTR che: a) che sulla scorta dell’esame degli atti di causa poteva ritenersi provato che il Comune non avesse espletato il servizio di raccolta dei rifiuti nell’area industriale dove è ubicato l’immobile sottoposto a tassazione; b) che la riduzione dell’imposta nella misura del 60% era giustificata dal fatto che il contribuente non aveva fornito elementi idonei a graduare l’agevolazione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Nola affidandosi ad un motivo. La contribuente si è difesa depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La società contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO

Che:

1 Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, proprio sulla scorta degli accertamenti di fatto compiuti, la CTR avrebbe dovuto escludere l’applicabilità della riduzione prevista dalla disposizione sopra citata in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti, come verificato in punto di fatto, era attivo e veniva espletato lungo tutte le strade di collegamento con l’Interporto.

1.1 Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso avendo la ricorrente proposto il motivo di censura con sufficiente chiarezza e specificità.

1.2 Quanto all’eccezione di giudicato esterno la stessa va disattesa in quanto il contribuente non ha prodotto la sentenza corredata dalla attestazione da parte della Cancelleria della sua definitività (cfr. Cass. 10465/2018; Cass. n. 6024/2017).

2. Il ricorso è infondato 2. La L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, prescrive che “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”.

2.3 Questa Corte ha affermato che la riduzione ” spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente. Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 1, rientra – in ogni caso – nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità. E dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.

La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario (SSUU 14903/10; Cass.4283/10 ed altre), e non privatistico-sinallagmatico”. (cfr. Cass. 22531/2017).

2.4 Ciò premesso va rilevato come sia circostanza del tutto pacifica che il servizio raccolta rifiuti sia attivo nel Comune di Nola ma che lo stesso non venga espletato all’interno della zona Interporto dove è allocato lo stabilimento della contribuente ma venga svolto lungo le strade di collegamento all’area produttiva.

2.5 Sostiene il comune ricorrente che poiché la norma in esame si esprime con il termine “zona” da intendersi come un comprensorio più vasto dell’area perimetrale interportuale, l’effettuazione del servizio rifiuti lungo le vie di comunicazioni che servono le proprietà private dell’Interporto consente di ritenere assicurato il servizio anche a beneficio dei proprietari delle unità immobiliari ubicate all’interno della piattaforma logistica campana.

2.6 L’assunto del Comune non può essere condiviso in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti, pur essendo stato attivato lungo le strade, non ha interessato un’area ben definita, della superficie alcuni milioni di metri quadrati, quale è quella dell’Interporto Campano che non può essere non considerata, per la sua estensione e la rilevante presenza di infrastrutture materiali, come zona a sé stante i cui bisogni vanno soddisfatti con l’approntamento di servizio di smaltimento rifiuti ad hoc (cfr. sul punto Cass.9109/2020 e 14907/2020 pronunciate in controversie sulle medesime vicende).

3. Il ricorso va quindi rigettato.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.900,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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