Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33542 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34166-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ADER), (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO CHIARAMONTE;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, COMUNE DI SARACENA, CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI SETTENTRIONALI DEL COSENTINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1185/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. L.V. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, riferita a numerose cartelle di pagamento per tributi non pagati di competenza dell’Erario, del Comune di Saracena e del Consorzio di Bonifica.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate-Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Calabria dichiarava inammissibile l’appello essendosi l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni avvalsa di un avvocato del libero foro.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Si è costituita la sola contribuente 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2 e art. 12, comma 1, art. 15, comma 2 sexies, del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, nonché del D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni (subentrata ad Equitalia Sud spa) avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e art. 12, comma 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR concesso un termine per la regolarizzazione del mandato alle liti.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite che hanno affermato il seguente principio:” impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal R.D. cit., richiamato art. 43, comma 4 – di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (cass. S.U. 30008/2019).

2.2 Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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