LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34307-2019 proposto da:
ICCREA BANCA IMPRESA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N. 135, presso lo studio dell’avvocato VALERIO MORETTI che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN FIOR, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA SUPPA, ANTONIO CHIARELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 668/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO IN FATTO
1. La soc. Iccrea Banca Impresa spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso l’avviso di accertamento, notificato in data 5/12/2017 dal Comune di San Fior (Tv), in ragione dell’omesso versamento dell’IMU per un totale, comprensivo di sanzioni, di Euro 11.905,00 dovuto per gli anni di imposta 2013 e 2014 e relativo complesso immobiliare sito nel Comune di San Fior (Tv) concesso in locazione finanziaria alla società Presslam sas di D.R.A. &C..
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello osservando che il soggetto passivo dell’imposta andava individuato nella società che aveva il titolo e non nel soggetto che aveva la disponibilità del bene.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di due motivi. Il Comune si è costituito depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si argomenta che con l’espressione ” per tutta la durata del contratto”, contenuta nel D.Lgs. n. cit., art. 9, il legislatore abbia inteso riferirsi, non al profilo civilistico e formale della vigenza del contratto, ma alla nozione tributaria del periodo di vigenza di tale rapporto contrattuale che, come dimostrato dalla successiva normativa in materia di Tasi, spazia dalla stipulazione del contratto alla data di riconsegna del bene sicché solo a partire da tale momento, e non quando il contratto di leasing si è anticipatamente risolto, si viene a radicare la legittimazione passiva del concedente.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti costituito dalla nozione di possesso rilevante ai fini dell’imposizione fiscale ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, ex art. 8.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1 Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corte la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell’utilizzatore cui non fa seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all’utilizzatore che materialmente ne dispone.
2.2 Nella fattispecie in esame risulta, infatti, accertato che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per morosità della società locataria, in data 1/2/2013 e l’immobile non fu restituito alla locatrice dall’utilizzatore sino a quando, in data 1agosto2014, il bene fu venduto soggetto terzo.
2.3 Ciò premesso va rilevato come, ai sensi il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabile a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
2.4 Sul punto sono recentemente intervenute, a distanza ravvicinata, due pronunce della sezione quinta della Corte di Cassazione.
2.5 La prima – la sentenza n.13793/2019 – ha affermato il principio secondo il quale ” Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.”. La seconda pronuncia – la n. 19166/2019 richiamata dalla ricorrente nel ricorso – ha stabilito l’opposto principio che ” per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talché soggetto passivo Imu rimane l’utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing”.
2.6 Il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall’intervento di due ulteriori pronunce successive le sentenze n. 25249/2019 e n. 29973/2019 seguite da altre pronunce della sesta sezione (cfr. le tante Cass. VI Sez. 21612/2020 e 2349/2021) – che hanno confermato l’orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (società di leasing),In particolare la sentenza nr 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia n.19166/2019 ribadendo il principio che “nell’alveo Imu si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E’ il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d’imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.”.
2.7 Secondo l’assunto della ricorrente l’interpretazione dalla norma sopra passata in rassegna che individua il soggetto passivo dell’imposta Imu nel caso di risoluzione del contratto senza l’avvenuta consegna del bene nell’utilizzatore del cespite immobiliare non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell’immobile troverebbe conferma nella L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, a tenore della quale “in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna”. Tale norma applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere analogicamente estesa anche all’Imu in primo luogo perché la stessa legge, comma 703, precisa che “l’istituzione dell’IUC (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu” in secondo luogo per l’eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame.
2.8 L’Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo, ad una nozione di “possesso” civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il D.Lgs. n. citato, art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o in corso di costruzione” che, come tali non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi è invece un imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile.
2.9 Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate hanno fatto chiarezza escludendo sia l’applicazione della normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, all’IMU sia la valenza interpretativa della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672.
2.10 Il giudice di appello si è correttamente attenuto alla normativa di settore ed ai principi enunciati dalla prevalente giurisprudenza.
3 Il secondo motivo è inammissibile.
3.1 In disparte il profilo di inammissibilità per la presenza della ” doppia conforme” il denunciato vizio motivazionale non censura l’omesso esame di un fatto storico ma si incentra sulla asserita pretermissione da parte dei giudici di secondo grado della valutazione della nozione giuridica di possesso adottata dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e quindi andava articolata sotto il diverso vizio di violazione di legge.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso.
5. Trattandosi di questione con profili di novità sulla quale la Corte si è espressa di recente e dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio si compensano interamente tra le parti.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021