Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33544 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34320-2019 proposto da:

SNAITECH SPA, e già COGETECH SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CARDIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO GERONIMO CARDIA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2149/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

Che:

1. Snaitech spa impugnava l’avviso di liquidazione, notificato in data 1/2/2016, dell’imposta del registro, determinata, in via proporzionale, sulle somme che il Tribunale di Milano, con decreto n. 31685/13 ha ingiunto di pagare al Gestore Mi.Da srl in favore di Snaitech spa per mancato versamento da parte del terzo incaricato delle differenza tra somme immesse con le giocate effettuate e gli importi erogati per le vincite dei giochi mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui al T.U. n. 773 del 1931, art. 110, comma 6, oltre agli interessi e penali contrattuali.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo l’assoggettamento all’imposta del registro in misura proporzionale solo delle somme ingiunte a titolo interessi e di penale, stante la loro natura risarcitoria mentre l’importo costituente capitale andava tassato in misura fissa per essere lo stesso dovuto in conseguenza di operazioni soggette ad Iva, sia pur esenti.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello ritenendo che anche il capitale, oggetto di ingiunzione, aveva titolo in un obbligo restitutorio fuori dal campo di applicazione dell’Iva, con la conseguenza che non operava il regime di alternanza IVA-Registro.

4. Avverso la sentenza Snaitech spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si costituiva depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione del R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 6, del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte I, artt. 40 e 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, nn. 6) e 7), della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 497, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, commi 1 e art. 15, n. 1), si sostiene che la CTR ha errato nel non ritenere assoggettabili ad Iva le somme oggetto dell’atto giudiziario costituenti la differenza tra le giocate effettuate dagli utenti e le vincite pagate agli stessi.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Va precisato che non risulta contestata l’applicazione della aliquota proporzionale sulle somme liquidate dal provvedimento monitorio a titolo di interessi e di penali contrattuali.

2.2 La questione controversa e’, quindi, limitata al credito azionato dalla Snaitech spa nei confronti di Mi.Da di Euro 66.492,91 composto dal PREU, per Euro 55.647,81, dal canone di concessioni monopoli, per Euro 4.636,86, e dalla commissione del concessionario per Euro 6.190,77.

2.3 Si tratta, come è pacifico ed in ogni caso documentalmente accertato, di importi costituenti gli ” incassi residui” degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, ossia la differenza tra giocate effettuate dagli utenti-giocatori e le somme erogate dagli apparecchi gli utenti-giocatori vincitori.

2.4 In virtù della convenzione stipulata tra il concessionario di Stato (nella fattispecie Snaitech spa) e il Gestore (nella fattispecie Mi.Da) quest’ultimo è incaricato di svolgere alcuni servizi concessori tra cui la raccolta di incassi residui presso gli esercenti.

2.5 Sempre secondo quanto previsto dall'”accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate ” il terzo incaricato della raccolta assume l’obbligo di versare al concessionario entro termini precisi la quota residua per ciascun apparecchio anche per consentire a quest’ultimo l’adempimento di tutti gli obblighi di legge tra i quali il versamento all’Erario del Prelievo Erariale Unico (“Preu”).

2.6 Il fatto costitutivo del diritto di credito fatto valere, con il ricorso alla procedura monitoria, dal concessionario nei confronti del gestore è quindi dato dall’inadempimento da parte del terzo incaricato all’obbligo contrattualmente previsto di riversare alla concessionario gli incassi residui.

2.7 Orbene è fuor di dubbio che le operazioni riscossione di somme provenienti giocate esercitate nell’ambito di una attività imprenditoriale siano in astratto soggette ad IVA.

2.8 Tale assunto è confermato dalla lettura del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 6 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 497: la prima disposizione stabilisce l’esenzione dall’IVA delle operazioni “relative le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con L. 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla L. 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”; la norma della legge finanziaria 2005 chiarisce che “L’esenzione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 6), si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, art. 110, comma 6, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”

2.8 Ciò premesso l’imposta proporzionale del registro e l’Iva sono tributi tra loro alternativi secondo il disposto di cui al D.P.R. n. n. 131 del 1986, art. 40.

2.9 Il principio di alternatività, per quanto qui d’interesse, opera anche con riguardo ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per effetto della disposizione contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parte prima allegata, nota II, art. 8. Detta nota stabilisce infatti che gli atti di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) e cioè quelli “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, nonché quelli di cui al comma 1 bis (cioè gli atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali) “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del Testo unico, art. 40".

2.10 Viene in tal modo esclusa l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale allorché la condanna sia volta ad assicurare l’adempimento di obbligazioni nascenti da un rapporto soggetto ad IVA.

2.11 L’assoggettamento a misura fissa invece che proporzionale riguarda tutte le operazioni che rientrano nel ” campo di applicazione” dell’IVA e quindi non solo le cessioni di beni o servizi imponibili ma anche quelle non imponibili o esenti.

2.12 Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di imposta di registro, e alla luce del principio dell’alternatività con riva, gli atti sottoposti, anche teoricamente, perché di fatto esentati, a questa imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro; e poiché secondo il D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte seconda, art. 5, comma 2, e art. 1, lett. b), sono sottoposte a registrazione in caso d’uso, e scontano l’imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, fra cui le “prestazioni di servizi”, nelle quali la legge il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3, comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall’imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi “operazioni di finanziamento”, non devono scontare l’imposta proporzionale di registro” (cfr. Cass. 24268/2015).

3. In accoglimento del ricorso va quindi cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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