Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33545 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34439-2019 proposto da:

ECHOKAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACUTO, 61/63, presso lo studio dell’avvocato CARMELO MONACO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5057/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

Che:

1. la soc. Echokal srl impugnava l’avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP, relativo all’anno di imposta 2007, scaturente da processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

2. La Commissione Provinciale Tributaria di Roma accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate con sentenza che veniva annullata dalla Corte di Cassazione; riassunto il processo la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio ritenendo legittimo l’avviso di accertamento induttivo giustificato dagli elementi indiziari raccolti dalla Guardia di Finanza in ordine all’inattendibilità della contabilità.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo partecipare all’eventuale udienza di discussione.

4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 39 e 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; si sostiene che la CTR non abbia tenuto conto delle argomentazioni difensive della contribuente che facevano leva sulla insufficienza delle dichiarazioni del soggetto terzo nella cui disponibilità era stata rinvenuta la fattura in nero della società ricorrente a fondare l’accertamento induttivo in mancanza di altri pregnanti elementi. Viene, inoltre, evidenziato che i giudici di appello, a prescindere della legittimità o meno dell’accertamento induttivo, non hanno tenuto conto delle componenti negative del reddito accertato extracontabilmente.

1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e degli artt. 2727, 2729 e 2967 c.c. non avendo la CTR fatto buon governo dei principi del riparto della prova omettendo di rilevare che il metodo di determinazione dei ricavi e di individuazione della evasione Iva in base all’annotazione su un registro di un soggetto estraneo alla società era viziato in origine in quanto privo di riscontro.

2. Il primo profilo del primo motivo e il secondo, motivo da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili.

2.1 La CTR ha dato conto della genesi della pretesa fiscale di tipo induttivo: in particolare, nell’ambito della perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza presso i locali della Capitalfer, sono stati rinvenuti sulla persona di A.E. scritture extracontabili chiare e dettagliate circa la vendita in nero del materiale ferroso da parte della soc. Echokal. Dunque l’accertamento induttivo si fonda su una contabilità in nero precisa ed inequivoca dove sono state annotate per l’anno 2007 operazioni “con indicazione delle date, del peso e della qualità del materiale ferroso trasportato..nonché le somme ricevute in corrispettive per la vendita in nero del materiale stesso”; è inoltre emersa, sempre secondo quanto affermato dalla CTR, “la corrispondenza tra i dati riportati sui documenti di trasporto acquisiti dalla Guardia di Finanza e le operazioni di trasporti relative alle suddette cessioni non contabilizzate ai fini delle imposte dirette e indirette” “.

2.2 I giudici di seconde cure hanno, quindi, correttamente applicato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) ed il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41 e 55 e le norme sulla ripartizione dell’onere probatorio e sulla valutazione degli elementi di prova.

2.3 Le argomentazioni fatte valere con il motivo di censura, formulato come violazione o falsa applicazione di legge, si risolvono in realtà in una critica alla valutazione delle prove del giudicante ed in una richiesta di revisione del fatto e degli elementi di prova raccolti nel processo Si tratta di una attività che è espressione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito e come tale è censurabile solamente, attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, e dunque nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 12 febbraio 2004, n. 2707).

2.4 Il motivo viene, in effetti, rubricato anche come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ma risulta, in tale modo, mal formulato in quanto non si contesta la pretermissione di un fatto storico bensì l’asserita scorretta valutazione di elementi probatori.

3. E’ invece fondata l’ulteriore censura di violazione di legge, contenuta nel primo motivo.

2.1 Premesso che è incontestato il fatto che l’accertamento alla base delle riprese sia induttivo puro, ai fini e per gli effetti del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) e art. 41, secondo il costante insegnamento di questa Corte “In tema di accertamento induttivo cd. puro, l’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26748/2018; conforme a Cass. n. 3995/2009. Inoltre, la Consulta insegna che: “In caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati” (Corte Cost. n. 225 del 2005).

2.3 Nel caso di specie, la sentenza ha del tutto omesso nel suo ragionamento di esplicitare se nell’avviso di accertamento fossero stati o meno presi in considerazione, ai fini della rideterminazione delle riprese, i costi di produzione, da quantificarsi in via percentuale secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale.

3. Pertanto, il primo motivo va accolto, disatteso il secondo, con conseguente cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione Regionale del Lazio per ulteriore esame in relazione al profilo di doglianza accolto e anche per la liquidazione delle spese di lite di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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