Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33547 del 11/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35868-2019 proposto da:

L.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO CASTALDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7271/2018 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 14/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

RILEVATO

CHE:

1. L.M.V., esercente la professione di avvocato, impugnava l’avviso di accertamento, notificato in data 15/12/2015, con il quale l’Ufficio rideterminava il reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap per l’anno di imposta 2010.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso riducendo i maggiori compensi e dichiarando non dovuta l’Irap.

3. Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello essendo stato proposto oltre i termini.

4. Avverso la sentenza L.M.V. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’Amministrazione Finanziaria si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo denuncia la contribuente la violazione e/o falsa applicazione del D.L. 50 n. del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello non cumulando, al termine lungo di impugnazione, il periodo di sospensione previsto dal citato decreto legge.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, recante ” Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” prevede che “Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”

2.2 In base a tale disposizione il termine di sospensione di sei mesi si aggiunge al termine previsto per l’impugnazione della sentenza qualora lo stesso viene a scadere nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2017, e il 30.9.2017.

2.4 Ciò premesso può ritenersi accertato che la sentenza di primo grado sia stata depositata in data 26.1.2017.

2.5 Il termine per impugnare veniva a scadere il 26.7.2017 e, per effetto della proroga D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 9, era da considerarsi prorogato, sino al 26.1.2018 essendo pacifico che la lite rientra tra quelle astrattamente definibili ai sensi della predetta norma; l’appello della contribuente è stato notificato in data 20.9.2017 es è quindi, tempestivo.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472