Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33562 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19232-2020 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SASSI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 27/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

O.D. ha proposto ricorso articolato in due motivi (1- violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 126 e 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15; 2- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) avverso l’ordinanza del 27 maggio 2020 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata dichiarata inammissibile l’opposizione formulata dal medesimo O.D. contro l’ordinanza che aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, resa a sua volta decidendo distinta opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso la revoca del ricorrente al patrocinio in un giudizio di protezione internazionale.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Il Tribunale di Campobasso ha affermato che avverso il provvedimento di revoca del patrocinio resa nell’ordinanza che ha pronunciato su opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 non fosse esperibile a sua volta una opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, trattandosi di provvedimento inappellabile in base al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 6, e piuttosto ricorribile per cassazione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo, restando assorbito il secondo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso va accolto.

Il Tribunale di Campobasso non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, ove mai l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l’ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, restando comunque tale decreto soggetto al rimedio dell’opposizione dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, nell’ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo “principale”, e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale (cfr. Cass. Sez. 2, 06/12/2017, n. 29228; Cass. Sez. 3, 08/02/2018, n. 3028).

Dunque, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito, ovvero, come nella specie, nel provvedimento reso all’esito dell’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. Sez. 1, 28/07/2020, n. 16117; Cass. Sez. 1, 03/06/2020, n. 10487; Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo motivo, e la ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Campobasso in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Campobasso in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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