LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29093-2019 proposto da:
B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI n. 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, dal quale è rappresentata e difesa in unione di delega con l’avvocato CLAUDIO UGO CAMPANER;
– ricorrente –
contro
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA n. 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la rappresenta e difende in unione di delega con l’avvocato ANTONELLA LILLO;
– controricorrente –
e contro
L.F., L.L. e B.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2664/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
RILEVATO
CHE il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso, articolato in due motivi, proposto avverso sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia, con cui era stata: accertata la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 2.12.2009, in virtù del quale L.F. e L.L., fideiussori e soci della L. Techmec System Srl, debitrice della Banca di Monastier e del Sile, avevano venduto la proprietà delle loro abitazioni in Comune di San Donà di Piave a B.S.; e dichiarata opponibile detta simulazione al terzo di malafede B.P., che aveva a sua volta acquistato la proprietà dei predetti immobili da B.S. con contratto del 2.10.2011.
Il primo motivo, con il quale la ricorrente invoca un nuovo accertamento del fatto e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, è inammissibile perché il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790); mentre la valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più rilevanti ai fini della formazione del libero convincimento appartiene al giudice di merito, “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la mancata acquisizione agli atti del giudizio di seconde cure del certificato di nascita di S.M., figlia della ricorrente, è inammissibile perché la doglianza non ne chiarisce in modo specifico l’essenzialità ai fini della decisione. Inoltre, la censura non supera il passaggio della motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che il mancato deposito del documento già in prime cure fosse stata dovuta ad una negligenza, o comunque ad una scelta consapevole, della parte interessata”.
CONSIDERATO
CHE:
– in data 13.5.2021 la ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso;
– con atto del 14.5.2021, egualmente depositato in cancelleria, la parte controricorrente ha accettato la rinuncia;
– che non occorre statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità, a fronte della rinuncia al ricorso e dell’accettazione della stessa da parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021