LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29593-2019 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO DE GRENET n. 145, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DE CILLIS, rappresentato e difeso dall’avvocato PEPPINO MARIANO;
– ricorrente –
contro
MA.LE., rappresentato e difeso dall’avv. LEONARDO ROCCO FILARETI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1513/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 28.6.2005 M.M. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Rossano Nigro Imperiale e Ma.Le., deducendo che si fosse perfezionato un contratto preliminare di compravendita immobiliare per effetto del quale i convenuti si sarebbero obbligati ad acquistare un cespite di proprietà dell’attrice, ed invocando la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 15.000 asseritamente indicata nel contratto come risarcimento del danno a carico della parte inadempiente.
Nella resistenza dei convenuti, la domanda veniva accolta dal Tribunale, che dichiarava il contratto risolto per inadempimento dei convenuti e li condannava al pagamento della somma invocata dall’attrice.
Proponeva appello avverso detta decisione il solo Ma. e la Corte di Appello di Catanzaro, nella resistenza dell’originaria attrice, con la sentenza impugnata, n. 1513/2018, accoglieva il gravame, rigettando la domanda ab origine proposta dalla M..
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.M., affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso Ma.Le..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso, articolato in due motivi, proposto avverso sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, accogliendo l’appello proposto da Ma.Le. avverso la sentenza n. 475 del 2010 del Tribunale di Rossano, ha ritenuto ritualmente disconosciuto dal Ma. il fax con cui la M. affermava di aver comunicato la sua accettazione del preliminare di compravendita immobiliare relativo ad un immobile sito in territorio del Comune di Cariati Marina, ed ha quindi respinto la domanda che la M. aveva proposto, in prima istanza, per l’accertamento dell’inadempimento della parte promittente venditrice e la sua condanna al pagamento della somma di Euro 15.000, espressamente prevista nel preliminare come risarcimento derivante dalla mancata stipula del definitivo nel termine del 31.12.2004 ivi previsto. Ad avviso della Corte territoriale, in presenza del tempestivo disconoscimento del fax con il quale la M. riteneva essersi perfezionato il contratto preliminare, era venuta a mancare la prova dell’esistenza del negozio, che l’appellata non aveva altrimenti fornito.
Il primo motivo, con il quale la M. lamenta in primo luogo l’erronea valutazione delle risultanze dell’istruttoria esperita nelle fasi di merito, con particolare riferimento al fax indicato a pag. 5 del ricorso, ed in secondo luogo il fatto che la Corte di Appello avrebbe deciso senza avere a disposizione il fascicolo di parte della ricorrente, da questa prodotto in primo grado e mai ritirato, è inammissibile. Sotto il primo aspetto, va valorizzata la circostanza che la Corte di Appello ha espressamente considerato il documento di cui anzidetto, e ribadito il principio secondo cui l’apprezzamento delle prove appartiene all’ambito riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Sotto il secondo profilo, è onere della parte verificare l’integrità del proprio fascicolo ed attivarsi, se del caso, per ricostruirne il contenuto, posto che il giudice è legittimato a decidere in base a ciò che materialmente si trova nel fascicolo al momento della decisione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13218 del 27/06/2016, Rv. 640416, secondo cui “Il mancato rinvenimento nel fascicolo di parte, al momento della pronuncia della causa, dei documenti su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, non preclude al giudice di secondo grado di decidere sul gravame, ove non risulti lo smarrimento del fascicolo e la formale richiesta di ricostruzione del medesimo”).
Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso, è inammissibile in quanto detto vizio non è compreso tra quelli deducibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo conseguente all’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012) ed in considerazione del fatto che la circostanza che la ricorrente ritiene non considerata -ovverosia la redazione del preliminare e la sua trasmissione tra le parti a mezzo fax-risulta invece apprezzata specificamente dal giudice di merito”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
In prossimità dell’adunanza camerale la parte controricorrente ha depositato memoria, il cui contenuto non offre argomenti nuovi rispetto al controricorso, essendo meramente reiterativo dello stesso, fatta eccezione per il solo rilievo della -presunta- tardività del ricorso, posto che la sentenza impugnata risulta depositata il 27.7.2018 ed il ricorso notificato in data 27.9.2019, ovverosia nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., essendo la causa di merito iniziata con citazione notificata il 28.6.2005.
Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021