LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7291-2020 proposto da:
T.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gallia n. 2, presso lo studio dell’avvocato Cesare Berti, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura comunale di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Pasquali;
– controricorrente –
contro
COGEIM S.R.L., GEA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Imbardelli e Marco Santaroni, che le rappresentano e difendono;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di ROMA depositata il 16/07/2019;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24/06/2021, dal Presidente Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Inammissibilità del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione: i tre motivi si risolvono in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, escludendo la sussistenza di una interversione del possesso successiva alla originaria detenzione), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014) ed essendo prive di decisività le lettere raccomandate richiamate dal ricorrente, dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998)”;
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021