LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28877-2019 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA CRESCENZIO n. 2, presso lo studio dell’avvocato IVO MARIO RUGGERI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.G., titolare dell’omonima Carrozzeria Officina, elettivamente domiciliato in ROMA, alla PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO IZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 226/2019 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 23/02/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio partecipata del 24/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Mario Fresa, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA QUANTO SEGUE P.R. ha, con istanza del 30/10/2020, chiesto che il Consigliere di questa Corte, Cirillo Francesco Maria, si astenesse dal conoscere e di giudicare il ricorso iscritto al n. 28877 del 2019, avente ad oggetto l’impugnazione per cassazione della sentenza del Tribunale di Siena n. 226 pubblicata il 23/02/2019.
Ciò posto ritiene il Collegio che l’istanza di ricusazione sia inammissibile, per non essere stata in essa prospettata in alcun modo alcuna ragione in base alla quale il Consigliere Cirillo Francesco Maria avrebbe l’obbligo di astenersi dalla cognizione del ricorso numero di r.g. 28877 del 2019, in quanto non sussistono, e per vero non risultano neppure indicate nell’istanza di ricusazione, le ragioni di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 e 5, né, peraltro, risulta indicata una grave ragione di convenienza, non potendosi, evidentemente, ritenere tale quella dell’essere stato assegnato il ricorso ad una piuttosto che ad un’altra sezione di questa Corte.
Giova, inoltre, ribadire che (Cass. n. 02720 del 05/02/2020 Rv. 657246 – 01): “la proposta di trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest’ultimo, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all’art. 391 bis c.p.c., comma 4; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all’esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del “nuovo rito” ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l’informazione circa le ragioni dell’avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale”. Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, ne tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all’art. 31 c.p.c., n. 4" (in senso conforme si veda in precedenza: Cass. n. 07541 del 16/03/2019 Rv. 653507 – 01).
L’istanza di ricusazione proposta da P.R. deve, pertanto, e sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, essere dichiarata inammissibile.
Il ricorrente è condannato alla pena pecuniaria nella misura massima prevista dalla legge, e di cui all’art. 54 c.p.c., comma 3, di Euro duecentocinquanta, stante l’evidente inammissibilità dell’istanza di ricusazione.
Nulla sulle spese del procedimento incidentale di ricusazione.
Non trattandosi di procedimento di impugnazione non sussistono i presupposti per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 dicembre 2012, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione; condanna il ricorrente al pagamento di Euro duecentocinquanta, ai sensi dell’art. 54 c.p.c., comma 3.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021