Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33579 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3155-2019 proposto da:

***** S.P.A IN FALLIMENTO (già ***** S.p.A) in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO, 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MORPURGO;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS GOMEZ, che o rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1864/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2018 R.G.N. 1111/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO.

PREMESSO IN FATTO

che il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di opposizione, ha confermato l’ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria, con la quale era stato dichiarato illegittimo, per violazione dei criteri di scelta, L. n. 223 del 1991, ex art. 5, il licenziamento comunicato dalla ***** S.p.A. a C.F. in esito alla procedura di riduzione del personale avviata con comunicazione in data 19/1/2017;

– che con sentenza n. 1864/2018, pubblicata il 20 novembre 2018, la Corte di appello di Milano ha respinto il gravame della società e confermato la decisione di primo grado;

– che la Corte, riesaminate le deposizioni testimoniali, ha ribadito quanto già osservato dal primo giudice e cioè che, alla luce delle risultanze istruttorie, era da ritenersi dimostrata la fungibilità tra i lavoratori addetti, come il C., al settore interessato dalla procedura (“Rilevamenti Monitoring) e quelli addetti al settore Merchandising;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ***** S.p.A. in fallimento, con tre motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

RILEVATO IN DIRITTO che, con il primo motivo, denunciando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e la violazione dell’art. 2103 c.c., il Fallimento della società censura la sentenza per omesso esame del fatto, ritenuto decisivo, del diverso inquadramento contrattuale degli addetti al settore, cui era addetto il C., e degli addetti al settore Merchandising;

– che, con il secondo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24, degli artt. 116 e 246 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., censura la sentenza per avere affermato la perfetta fungibilità dei lavoratori addetti ai due settori senza considerare che la nozione di fungibilità postula l’accertamento del frequente svolgimento dell’attività lavorativa anche in altri reparti, mentre nella specie era risultato che il C. e gli altri lavoratori licenziati erano stati assegnati all’attività di merchandising “in maniera sporadica e per brevi periodi”;

– che, con il terzo, deducendo nuovamente violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 dell’art. 116 c.p.c., nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., il ricorrente censura la sentenza per non avere considerato che la scelta di delimitare la platea dei lavoratori in esubero aì soli addetti al settore “Rilevamenti” era improntata ai canoni di correttezza e buona fede, tenuto conto dei fatti e degli elementi valutativi a disposizione dell’impresa;

osservato:

che deve essere preliminarmente esaminato, e disatteso, il rilievo di tardività del ricorso per cassazione, attesa la scadenza del termine per impugnare in giorno festivo, vale a dire domenica 20 gennaio 2019, e l’esecuzione della notifica il giorno seguente (art. 155 c.p.c., comma 4);

– che, ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, stante la presenza di c.d. “doppia conforme” (art. 348-ter c.p.c., u.c.); né il Fallimento ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014 e successive numerose conformi);

– che il rilievo è assorbente della violazione dell’art. 2103 c.c., la cui deduzione è strettamente inerente alla “decisività” della circostanza omessa e, quindi, ad un motivo di ricorso precluso ai sensi della norma richiamata;

– che il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, non possono anch’essi trovare accoglimento;

– che, infatti, con i motivi ora in esame il ricorrente tende a sollecitare un riesame del materiale di prova e un diverso apprezzamento di fatto – quale è quello relativo alla fungibilità o meno di mansioni e di attività – e cioè l’esercizio di compiti giurisdizionali che sono propri del giudice di merito;

– che al riguardo è comunque da rilevare la congruità della motivazione resa dalla Corte di appello, la quale, nell’esaminare la tesi, proposta dalla reclamante, di un esercizio meramente occasionale di attività lavorativa in altro reparto e della irrilevanza di tale esercizio ai fini della dimostrazione di una professionalità fungibile, ha osservato come l’assegnazione al Merchandising, pur se sporadica e per brevi periodi, era stata disposta “senza una preventiva formazione specifica del personale addetto al Monitoring”, traendone la conseguenza che, al di là di mere differenze operative nello svolgimento delle due attività, e dei limiti temporali dell’assegnazione, “le capacità e le competenze necessarie per l’espletamento di entrambe” ed “impiegate in concreto dai lavoratori” fossero “equivalenti con conseguente fungibilità tra gli operatori”: ciò che trovava conferma – rilevava ancora la Corte di appello – negli stessi assetti organizzativi della società e nella istituzione di una struttura comune al Monitoring/Merchandising, volta a gestire “picchi di lavoro e nuove opportunità sul territorio” (cfr. sentenza impugnata, p. 5);

– che è ininfluente la denuncia di violazione delle regole di riparto probatorio (art. 2697 c.c.), in presenza di positivo accertamento della fungibilità;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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