LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 942/2021 proposto da:
D.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Ludovisi 35 presso lo studio dell’avvocato Massimo Lauro e rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Piazza, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.P.;
– intimata –
e contro
C.P., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaella Cossi in forza di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2021 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. D.S.E.G. e C.P. hanno intrattenuto una relazione sentimentale da cui sono nati due figli, D.S.A. il ***** e D.S.T. l'*****.
In seguito a ricorso proposto dal sig. D.S., il Tribunale di Milano con decreto del 14/12/2017, facendo propri i termini degli accordi provvisori intercorsi fra le parti, ha disposto l’affidamento e il collocamento dei minori presso la madre e l’assegnazione ad essa della casa familiare, ha regolato le visite del padre, gravato di un contributo mensile di Euro 750,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e ha incaricato i servizi sociali di compiti di vigilanza, monitoraggio e sostegno.
Esperita consulenza tecnica d’ufficio, con successivo decreto del 3/1/2019 il Tribunale ha disposto l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritario e alternato e residenza in *****, ha revocato l’assegnazione della casa familiare alla madre, ha incaricato i servizi sociali di compiti di vigilanza, monitoraggio e sostegno, ha rimesso a liberi accordi tra i due la disciplina degli incontri fra il padre e il figlio sedicenne A., ha regolato i contatti fra il padre e il figlio minore T., ed infine ha fissato in Euro 300,00 mensili il contributo paterno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto reclamo C.P., a cui ha resistito D.S.E..
La Corte di appello di Milano con decreto del 24/9/2020 ha accolto il gravame, disponendo il collocamento prevalente dei minori presso la casa di *****, assegnata alla madre; le spese processuali sono state compensate al 50% e per il resto poste a carico del sig. D.S..
3. Avverso il predetto decreto del 24/9/2020 con atto notificato il 14/12/2020 ha proposto ricorso per cassazione D.S.E., svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 23/1/2021 ha proposto controricorso C.P., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 337 ter e sexies c.c., agli artt. 115 e 116 c.p.c., alla Risoluzione del Consiglio di Europa n. 2079 del 2015, all’art. 9, comma 3, e art. 18 della Convenzione di New York del 20/11/1989, all’art. 24, comma 3, della Carta di Nizza del 7/12/2000, nonché motivazione omessa o apparente in ordine alla revoca dell’affidamento paritario e alternato e all’assegnazione in godimento della casa familiare alla signora C..
1.1. Secondo il ricorrente, la decisione di assegnazione della casa familiare alla signora C. era errata, contraddittoria e contraria ai principi in materia di custodia fisica dei figli mentre nel regime di affidamento alternato e paritario si realizzava al meglio l’interesse della prole e la ratio dell’assegnazione veniva meno.
L’assegnazione della casa familiare alla sig.ra C., secondo il ricorrente, sarebbe priva di ogni base logica poiché, dopo aver adottato uno schema di collocamento su due settimane recepito dal Tribunale, i genitori di comune accordo avevano optato per la custodia settimanale alternata, di modo che i figli trascorressero una settimana con un genitore e la successiva con l’altro.
1.2. Il Tribunale con il decreto definitivo del 3/1/2019 aveva disposto l’affidamento congiunto di entrambi i figli ai due genitori con collocamento paritario e alternato e ne aveva tratto ragione per revocare l’assegnazione della casa familiare di *****, di proprietà del sig. D.S., a C.P..
La Corte di appello, pur mantenendo l’affidamento condiviso dei figli della coppia, ha ritenuto che il loro collocamento prevalente dovesse essere effettuato presso una unica abitazione, sia pure garantendo al genitore non collocatario (ossia il sig. D.S.) ampi diritti di incontro.
1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bi-genitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Sez. 6 – 1, n. 18817 del 23/09/2015, Rv. 636765 – 01; Sez. 6 – 1, n. 14728 del 19/07/2016, Rv. 641025 – 01).
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.
La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Sez. 6 – 1, n. 28244 del 04/11/2019, Rv. 656088 – 01).
Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Sez. 1, n. 19323 del 17/09/2020, Rv. 658973 – 01).
1.4. A tali principi si è puntualmente attenuta la Corte milanese che ha ampiamente motivato sulle ragioni, essenzialmente ispirate all’interesse dei minori, che l’hanno indotta a privilegiare il collocamento prevalente dei due ragazzi presso la madre: l’età dei due ragazzi; la diversificazione delle regolamentazione dei loro rapporti con il padre (rimessa quanto al maggiore, il diciassettenne A., alle sue intese con il padre); l’inopportunità di una diversificazione del regime di collocamento per i due ragazzi; il fatto che i due giovani considerassero la casa di *****, come la propria vera abitazione, anche in ragione dell’ambulatorietà della abitazione paterna (*****); l’esigenza per T., dodicenne, portatore di bisogni educativi speciali soprattutto sotto il profilo scolastico, di stabilizzare la propria collocazione e di stabilizzare la propria esistenza; la particolare sensibilità avvertita dalla madre a tali bisogni formativi e alla scelta della scuola; la scarsa consapevolezza del padre delle difficoltà di T..
1.5. Il ricorrente, sotto l’apparente schermo della deduzione di violazioni di legge e dei principi generali in tema di affidamento condiviso, finisce invece con l’esprimere una critica di merito alle ragioni, come si è detto ispirate all’interesse superiore dei minori e diffusamente motivate, che la Corte territoriale ha esposto a sostegno della decisione assunta, che – giova sottolinearlo – assicura al padre, oggi ricorrente, ampi contatti con i due giovani, per il maggiore A. rimessi ai discrezionali accordi tra padre e figlio e per il minore T. costituiti da week-end alterni più (alternativamente) uno o due pomeriggi con pernottamento alla settimana.
1.6. L’assegnazione della casa familiare viene criticata solo consequenzialmente alla decisione sul prevalente collocamento dei figli minori.
Essa è comunque conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, puntualmente invocato dalla Corte territoriale, secondo il quale l’assegnazione della casa coniugale (in questo caso familiare) non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l’affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinari (Sez. 1, n. 18440 del 01/08/2013, Rv. 627494 – 01; Sez. 6 – 1, n. 3015 del 07/02/2018, Rv. 647338 – 01; Sez. 1, n. 17971 del 11/09/2015, Rv. 637179 – 01).
1.7. Il motivo deve pertanto essere ritenuto inammissibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., agli artt. 147,148 e 316 bis c.c., art. 337 ter c.c., comma 4, art. 337 sexies c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’entità del contributo al mantenimento della prole.
2.1. La Corte di appello – osserva il ricorrente – aveva mancato di attribuire all’assegnazione della casa familiare il congruo valore economico corrispondente all’affitto di un alloggio di pari tipologia; poiché i redditi della signora C. erano superiori a quelli del sig. D.S. e i figli trascorrevano periodi uguali con l’uno e con l’altro, con la conseguente contribuzione diretta del mantenimento da parte dei genitori e poiché la casa familiare era stata assegnata alla madre, non si giustificava la contribuzione messa a carico del padre nella misura di Euro 300,00 mensili.
2.2. Il motivo è ammissibile e fondato.
2.3. E’ pur vero che l’entità del contributo a carico del ricorrente D.S.E. era stata fissata in Euro 300,00, rivalutabili, complessivi per i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, già dal Tribunale di Milano in contesto di affidamento congiunto e collocazione paritaria e alternata.
E’ pur vero, altresì, che tale statuizione non era stata impugnata dal sig. D.S., che vi aveva fatto acquiescenza, ma solo dalla madre C.P., con motivo rigettato dalla Corte milanese, all’esito di una complessiva considerazione del pregresso tenore di vita della famiglia e dei redditi e degli apporti dei due coniugi.
E’ pur vero infine che l’attuale ricorrente non aveva al riguardo proposto appello incidentale condizionato avverso il decreto di primo grado per il caso di accoglimento, in concreto verificatosi, del motivo di appello di controparte in punto assegnazione della casa familiare.
2.4. Tuttavia, secondo questa Corte, l’impugnazione incidentale condizionata da parte del sig. D.S. non era necessaria e la Corte territoriale avrebbe dovuto, d’ufficio, procedere alla rivalutazione del contributo di mantenimento a carico del padre fissato in primo grado, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., secondo il quale la riforma parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza “dipendenti” dalla parte riformata.
L’assegnazione della casa familiare è provvedimento distinto da quelli strettamente economici ed viene disposta in considerazione delle esigenze della prole; tuttavia è innegabile che essa possieda anche precisi risvolti di carattere economico, laddove incide sulla disponibilità di un cespite suscettibile di essere utilizzato direttamente, con risparmio di risorse, o di generare un reddito attraverso atti di disposizione negoziale.
Tali risvolti erano più che sufficienti, almeno potenzialmente, a giustificare la revisione dell’assegno, da parte del giudice di appello, o almeno dovevano essere specificamente valutati in tale prospettiva, anche in difetto di specifico gravame.
2.5. Sussiste quindi, secondo il Collegio, la denunciata violazione dell’art. 337 sexies c.c., che prevede che dell’assegnazione della casa familiare “il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”.
Tale principio icasticamente concretizza lo stretto legame tra assegnazione della casa familiare e i rapporti economici, per cui è ragionevole affermare che l’assegnazione della casa familiare, oltre un capo di sentenza a sé, costituisce anche parte del capo relativo alle disposizioni di carattere economico, o comunque che i due capi sono così strettamente connessi che la modifica dell’uno, se non implica necessariamente che sia modificato anche l’altro, ne richiede quantomeno una specifica e puntuale riconsiderazione, anche d’ufficio.
2.6. A tale principio la Corte di appello non si è attenuta e la sentenza deve perciò essere cassata sul punto.
3. Resta evidentemente assorbitoCjil terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con cui il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla condanna subita alla parziale rifusione delle spese del giudizio.
4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo, determina la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, deve essere omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021