LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10721/2020 proposto da:
C.E., quale madre del minore B.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Settembrini n. 28, presso lo studio dell’avvocato Morcavallo Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di nomina e costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
B.S., Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna, Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 25/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 25 novembre 2019, la Corte d’appello di Bologna, Sezione Minorenni, ha rigettato il reclamo di C.E. avverso il decreto del Tribunale per i minorenni (TM) della stessa città del 9 luglio 2019 che, all’esito di un procedimento promosso dal pubblico ministero ex art. 337 bis c.c., a seguito di informazioni su condotte della madre pregiudizievoli per il figlio minore J. (nato nel *****), aveva confermato il già disposto (dal Tribunale ordinario di Ferrara) affidamento del figlio ai Servizi sociali territorialmente competenti e il collocamento (già disposto da un precedente decreto del TM) presso i nonni materni e – per quanto interessa – modificato il regime di frequentazione del figlio con il padre B.S., al fine di favorire la ripresa dei relativi rapporti, disponendo che gli incontri avvenissero “alternando il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 18” con la previsione che il padre prelevasse il figlio da casa dei nonni materni ed ivi lo riportasse.
La Corte ha rigettato l’eccezione della C. di incompetenza del TM ed ha escluso il denunciato contrasto dell’impugnato decreto del TM con quello precedente del Tribunale di Ferrara, rilevando (in replica alla difesa della reclamante che nel merito denunciava il disinteresse del padre verso il figlio) che le difficoltà del B. di recuperare le funzioni genitoriali dipendevano proprio dalla condotta ostativa materna.
Avverso questo decreto la C. propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, affidato a due motivi; il B. non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente con il primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 337 bis c.c. e art. 38 disp. att. c.c., ripropone l’eccezione di incompetenza del TM, deducendo il contrasto di giudicati e la competenza del Tribunale ordinario di Ferrara a deliberare sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale; con il secondo motivo, contesta il regime di frequentazione tra il padre e il figlio, denunciando omesso esame del fatto, assunto come decisivo, che il B. non vedeva il figlio da molto tempo e gli era divenuto estraneo.
Il ricorso è inammissibile.
La C. si duole (par di capire dalla non chiara esposizione del ricorso) del regime di frequentazione del padre ( B.) con il figlio, per come disciplinato dal TM, in contrasto con quanto stabilito da un precedente provvedimento che si assume definitivo del Tribunale ordinario di Ferrara.
Com’e’ noto, questa Corte ha ammesso la ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, avverso il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i provvedimenti “de potestate” emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., sul presupposto della loro attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e in considerazione della loro natura contenziosa, essendo volti a dirimere comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse (cfr. Cass. 1668 del 2020, SU 32359 del 2018).
Tuttavia, nella specie, non è impugnato direttamente un provvedimento “de potestate” di decadenza o sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, non potendo ritenersi tale – ai fini della ricorribilità per cassazione – ogni provvedimento emesso dal giudice nell’ambito di procedimenti promossi dal pubblico ministero ex art. 337 bis c.c..
Ad essere censurato dalla ricorrente è il regime di frequentazione padre-figlio, come stabilito dal TM con modalità che si assume incompatibili con quelle determinate da un precedente provvedimento del Tribunale ordinario di Ferrara che, disponendo l’affidamento del figlio ai Servizi sociali, aveva stabilito che le modalità e i tempi degli incontri (fissati indicativamente in due volte a settimana) fossero stabiliti dagli stessi Servizi sociali.
Provvedimenti come quello impugnato dalla ricorrente, al pari di quelli che si pronunciano sulle modalità concrete di collocamento del figlio presso uno dei genitori affidatari, sono privi di attitudine al giudicato in quanto modificabili in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, quindi, non sono ricorribili per cassazione, non essendo decisori né definitivi.
Nella stessa si inserisce un precedente che ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti provvisori “de potestate” (cfr. Cass. 28724 del 2020, in fattispecie in cui un decreto del tribunale autorizzava i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio).
Il risultato non cambia se si guarda all’oggetto specifico della doglianza della ricorrente, la quale, in ragione della tipologia di vizio denunciato consistente nell’eccezione di incompetenza del TM (essendo competente il Tribunale ordinario), richiama implicitamente il diritto di azione che verrebbe violato se non le fosse consentito di denunciare il vizio prospettato, inerente all’osservanza delle norme che regolano il processo, tramite il rimedio del ricorso straordinario per cassazione.
E’ agevole replicare che la pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività è anch’essa non ricorribile per cassazione (neppure con il regolamento di competenza ad istanza di parte), in quanto preliminare e strumentale alla decisione di merito e, quindi, priva di un sua natura specifica, diversa da quest’ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all’individuazione definitiva del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività (cfr. Cass. 11463 del 2013, SU 16568 del 2003). La pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo. Ad analoga conclusione si perviene rispetto alla questione del contrasto di giudicati (tra il provvedimento qui impugnato e quello del Tribunale di Ferrara), essendo il censurato error in iudicando pur sempre inidoneo ad incidere sulla natura del provvedimento sostanziale che resta privo dei caratteri di decisorietà e definitività.
Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il B. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e delle persone indicate.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021