Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33613 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27430/2020 proposto da:

C.F., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Zarone Fabrizio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ca.An.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, del 24/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2021 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

E’ proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso n. 18/2020, il quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla madre, ha stabilito diversamente le date di visita del padre al minore.

Non svolge difese l’intimato.

La ricorrente ha depositato la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso propone i seguenti motivi:

1) violazione o falsa applicazione degli artt. 30 e 32 Cost., art. 316 c.c., art. 337-bis c.c., art. 337-ter c.c., perché la corte territoriale, condividendo l’opinione del tribunale, ha ritenuto necessario nell’interesse del minore assicurargli una maggiore frequenza di contatti con il padre (dalla corte d’appello stabilita come quotidiana), quando invece il concetto di bi-genitorialità non può dare soluzioni automatiche, dovendo essere bilanciato con le esigenze di vita del figlio, dato che uno scambio continuo della prole ne lede gli interessi;

2) omesso esame di fatto decisivo, consistente nel servizio militare prestato a Roma dal padre, che resta ivi tutta la settimana.

2. – La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto di confermare le statuizioni del tribunale, relative all’affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, nonché l’assegno di Euro 150,00 per il mantenimento del medesimo; mentre ha modificato le modalità di visita del padre, dalla madre ritenute troppo ampie, accogliendo la richiesta della medesima con il modificare gli orari giorno per giorno, pur mantenendo le tre ore di visita quotidiane, e lasciando la permanenza del figlio presso i due genitori a fine settimana alternati.

3. – Il ricorso è inammissibile.

I provvedimenti di c.d. giurisdizione camerale o volontaria o non contenziosa mirano ad adeguare costantemente la realtà giuridica a quella di fatto. In aderenza al mutamento delle condizioni concrete, ed al fine di operare un regolamento degli interessi quanto più aderente alle esigenze materiali, l’ordinamento in taluni casi consente la riconsiderazione della situazione, ad opera dello stesso giudice che abbia provveduto o di un giudice superiore.

Sono le ipotesi in cui il soggetto, ove mutino le circostanze, ha il potere (ma potrebbe darsi anche il dovere) di ricorrere nuovamente al giudice, per chiedere la revoca, la modifica o l’integrazione del precedente provvedimento, che non si adatta più a regolare al meglio la mutata situazione di fatto.

Nel contempo, quindi, tali provvedimenti ammettono – mediante il reclamo ex art. 739 c.p.c., – di adire il giudice superiore per ottenere una decisione diversa, pur sulla base delle medesime risultanze processuali; ammettono altresì di instare per la revoca o la modifica del provvedimento ex art. 742 c.p.c..

Vi sono, infine, talune situazioni in cui il legislatore ha escluso persino questa non definitiva stabilità, non richiedendo neppure un mutamento delle circostanze per rimettere in discussione un dato regolamento giudiziale degli interessi: sono i casi in cui la scelta è stata quella, ispirata alla particolare delicatezza delle situazioni coinvolte, della continua ed aperta possibilità di riconsiderazione anche allo stato degli atti, sovente ad istanza del pubblico ministero.

Nel settore dei rapporti familiari, è particolarmente sentita l’esigenza dell’adeguamento della regolamentazione giuridica alla situazione di fatto.

Ne deriva che nei provvedimenti, come quello impugnato, la definitività, in particolare, certamente manca.

Difettando, invero, secondo i concetti elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. sin da Cass. n. 8455/1993, n. 9757/1994, n. 19094/2007), i requisiti di decisorietà e definitività, i provvedimenti che regolino il diritto di visita, anche in sede di reclamo, non sono ricorribili ai sensi dell’art. 111 Cost..

Vertendosi, pertanto, in tema di visita del minore, le sue modalità restano affidate agli apprezzamenti compiuti dai giudici di merito; ed il provvedimento, soggetto alle regole generali del rito camerale, è come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, neppure rebus sic stantibus, perché modificabile e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali.

Trattandosi di un provvedimento che difetta della definitività, pertanto, esso non è impugnabile, ai sensi dell’art. 111 Cost., con ricorso straordinario per cassazione.

4. – Nulla sulle spese, non svolgendo difese l’intimato.

Il procedimento è esente dal contributo unificato, non trovando applicazione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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