Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33626 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28719-2020 proposto da:

G.A.M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO MARELLI, STEFANIA MANISCALCO;

– ricorrente –

contro

ROMEO GESTIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI RIZZO;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 2971/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata l’01/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. VISONA’ STEFANO che dichiara la competenza del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. G.A.M.M. ha convenuto in giudizio la Romeo Gestioni s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse condannata al pagamento di differenze retributive e al risarcimento dei danni per inadempimento all’obbligo di lavaggio della divisa aziendale.

2. La società Romeo Gestioni s.p.a. ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 413 c.p.c.;

3. Il Tribunale di Milano, all’udienza del 1.10.2020, declinava la propria competenza rilevando che, in mancanza di allegazioni circa le modalità di conclusione del contratto e, in particolare, circa l’avvenuta sottoscrizione in presenza, lo stesso, pur riportando l’indicazione di Segrate quale luogo della sottoscrizione, doveva ritenersi concluso presso la società convenuta, dove il documento era stato ricevuto dalla medesima, come poteva evincersi dal fatto che la lettera di assunzione recava la firma dell’amministratore delegato e richiedeva la restituzione firmata per accettazione;

4. Avverso tale ordinanza G.A.M.M. ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;

5. La Romeo Gestioni s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

6. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., indicando come competente per territorio il giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano;

Considerato che:

7. Il ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale di Milano per violazione dell’art. 413 c.p.c., rilevando che: a) la lettera di assunzione (prodotta come doc. 1 del fascicolo di primo grado e interamente trascritta nel ricorso in esame) dimostra l’avvenuta sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro in Segrate il 15.11.2013 da parte del lavoratore e del legale rappresentante della società; b) non vi era in atti alcuna prova dell’avvenuta spedizione a Napoli della lettera di assunzione e quest’ultima prevedeva unicamente la “restitu(zione) firmata per accettazione” e non anche le modalità di tale restituzione attraverso la spedizione, anziché brevi manu tra persone presenti; d) il contratto non subordinava l’inizio della esecuzione alla ricezione dell’accettazione presso la sede di Napoli; e) non solo di tale ricezione manca qualsiasi elemento di prova ma vi sono elementi contrari alla tesi della società, desumibili dal fatto che la prestazione lavorativa è iniziata il giorno successivo (16.11.2013) alla sottoscrizione del contratto, con turno dalle 6.00 alle 14.00, e che il contratto deve comunque considerarsi concluso, ai sensi dell’art. 1327 c.c., con l’inizio dell’esecuzione in Seg rate;

8. L’istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., è fondata;

9. Occorre premettere che, in base al disposto dell’art. 38 c.p.c., u.c., le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, con la conseguenza che il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa senza un’apposita istruzione (v. Cass. n. 7586 del 2007; n. 5125 del 2007; n. 6218 del 2003);

10.Per quanto riguarda il criterio di individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, questa Corte ha chiarito che, in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dall’art. 1326 c.c., comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte) e dall’art. 1335 c.c. (in base al quale la proposta e l’accettazione, al pari della loro revoca, “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”) opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell’intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione (v. Cass. n. 25402 del 2017; n. 26842 del 2016);

11. Il criterio di cui all’art. 1326 c.c., comma 1, e art. 1335 c.c., quindi, ha valore residuale ed è applicabile nei soli casi in cui difettino elementi per ritenere concluso il contratto nel tempo e nel luogo in cui è avvenuta la firma della proposta per accettazione;

12. Nel caso in esame, il lavoratore ha prodotto come allegato n. 1 al ricorso introduttivo di primo grado (e riprodotto in allegato al ricorso per regolamento di competenza) la lettera di assunzione che reca la dicitura “Segrate (MI), 15.11.2013” e la sottoscrizione del “Vice Presidente e Rappresentante Legale Dott. Enrico Trombetta”;

13. Il Tribunale di Milano, applicando il criterio concorrente, previsto dall’art. 413 c.p.c., del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, e individuando il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Napoli, non si è attenuto ai principi sopra richiamati, in quanto nell’escludere che il contratto fosse stato concluso tra persone presenti, in Segrate il 15.11.2013, ha del tutto trascurato il valore probatorio della scrittura privata, di cui all’art. 2702 c.c., ritualmente prodotta ed attestante la sottoscrizione della lettera di assunzione in Segrate, il 15.11.2013, da parte del legale rappresentante della società e del lavoratore; non solo, ma ha individuato il giudice territorialmente competente presupponendo una modalità di conclusione del contratto, subordinata alla ricezione presso il preponente dell’accettazione, che ha carattere residuale (v. Cass. n. 25402 del 2017 cit.; n. 26842 del 2016 cit.) e che non ha alcun riscontro negli elementi probatori risultanti ex actis;

14. L’efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2702 c.c. che deve riconoscersi alla scrittura privata, recante la data del 15.11.2013, e l’assenza in atti di elementi di prova della trasmissione presso la sede di Napoli, con qualsiasi forma e strumento, della lettera sottoscritta per accettazione dalla lavoratrice, nonché la previsione del giorno seguente, cioè il 16.11.2013, come data di inizio della prestazione, inducono a datare la conoscenza datoriale dell’accettazione della lavoratrice contestualmente alla sottoscrizione di quest’ultima, con conseguente individuazione in Segrate del luogo di conclusione del contratto e nel Tribunale di Milano del giudice territorialmente competente a decidere la controversia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire.

Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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