Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33633 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17492-2019 proposto da:

F.A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABINO DE BLASI;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANNIA FAUSTINA 5/D, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO BURRAGATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 731/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 128/2016 la Corte di appello di Salerno, pronunciando in sede di reclamo, respingeva la domanda con la quale F.A.V. aveva chiesto accertarsi la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il 10.5.13.

Il giudice di appello, premesso che dalla lettera di contestazione del ***** non emergeva affatto, come invece ritenuto in prime cure, un’omogeneità di addebiti ma specifiche e distinte anomalie contrastanti con i regolamenti, con le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia e con le norme di legge e che, in particolare, i finanziamenti concessi a terzi non erano sorretti da documentazione adeguata alla valutazione del merito creditizio e risultavano resi per finalità diverse da quelle inizialmente dichiarate; osservato che tali addebiti risultavano provati dalla documentazione acquisita, ha ritenuto che gli stessi giustificavano il venir meno della fiducia nei confronti del dipendente, preposto presso la agenzia del Monte dei Paschi di Siena, in ragione dell’intensità del vincolo fiduciario nell’ambito del rapporto di lavoro bancario.

La sentenza veniva ricorsa per cassazione dal F..

Questa Corte, con sentenza n. 14520/18, accoglieva il ricorso relativamente alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte di merito minimamente pronunciata in ordine alla dedotta intempestività della contestazione disciplinare, rinviando alla medesima Corte d’appello in diversa composizione per l’ulteriore esame della controversia.

Con sentenza depositata il 28.3.19, la Corte d’appello di Salerno rigettava la domanda del F., accertando la tempestività della contestazione e del licenziamento e la gravità delle infrazioni commesse.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il F., affidato a tre motivi, cui resiste la Banca con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame del fatto decisivo (risultante dai verbali ispettivi) relativo all’assoluta identità dei fatti già accertati da MPS con le ispezioni disposte nel corso del ***** e in occasione del passaggio di consegne al nuovo titolare dell’Agenzia ***** rispetto ai fatti “accertati” con l’ispezione del ***** (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che la sentenza impugnata, incaricata di esaminare la questione dell’immediatezza della reazione disciplinare, omise tuttavia l’esame del detto fatto decisivo (e dei documenti che lo comprovavano) relativo alla assoluta identità dei fatti accertati con i sei verbali ispettivi del ***** (*****, allegati all’odierno ricorso per cassazione), rispetto ai fatti oggetto della contestazione disciplinare del *****, recependo acriticamente le tesi della Banca.

Il motivo è inammissibile perché sottopone alla Corte un esame diretto ed una valutazione dei documenti di causa (cfr. per tutte Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716: Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso nell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori, eventualmente con la trascrizione dei passi salienti. Il requisito dell’autosufficienza non può peraltro ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità).

Esso è comunque infondato in quanto, pur essendo pacifico che il datore di lavoro ha il diritto di procedere alla contestazione allorquando sia a compiuta conoscenza dei fatti censurabili (anche se nei limiti della ragionevolezza, Cass. n. 13167/09), risulta nella specie che le indagini ispettive compiute dal Dott. C. iniziarono nel ***** e si conclusero nel *****, così come risulta un ultimo Audit nel *****.

2. Con secondo motivo il F. denuncia ancora la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare (L. n. 300 del 1970, ex art. 7 e art. 2119 c.c.), specie con riferimento alla funzione “volta a tutelare il legittimo affidamento del prestatore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile”, nonché la violazione dell’art. 2697 c.c. circa l’onere di provare il momento della conoscenza dei fatti gravante sul datore di lavoro (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Lamenta in sostanza che già nel ***** gli vennero contestate talune mancanze, in tesi analoghe a quelle contestategli nel *****.

Il motivo è infondato avendo la Corte di merito accertato che solo con le operazioni ispettive compiute dal Dott. C. nel ***** e conclusesi nel *****, la Banca ebbe sufficiente contezza delle irregolarità commesse. Trattasi di accertamento di fatto censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 mentre non risulta alcuna inversione dell’onere probatorio.

3.- Con il terzo motivo il F. denuncia la violazione degli artt. 2119 e 2697 c.c.

Lamenta che la sentenza impugnata si era basata essenzialmente sulle risultanze dell’ispezione C., pure sentito come teste. Ciò tuttavia, all’evidenza, non viola affatto il principio del riparto dell’onere probatorio (che sussiste solo allorquando tale onere sia posto a carico della parte non tenutavi, nella specie il F.), risolvendosi, altrimenti, in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle circostanze di fatto accertate del giudice del merito.

Quanto alla contestata gravità delle infrazioni basterà ricordare che trattasi di operazioni bancarie non verificate; omissioni in materia di disposizioni antiriclicaggio; rettifiche unilaterali di valuta; concessioni di finanziamento, consentendo in sostanza (come osservato dai giudici di merito) una espansione del credito (o sconfinamento di debito) secondo il personale apprezzamento del F.. Al riguardo non rileva la solo genericamente dedotta conoscenza da parte della Banca dei fatti, che risulta peraltro smentita dalle testimonianze escusse (es. L.).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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