Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33651 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7884-2019 proposto da:

P.L., G.C., P.A., P.C., elettivamente domiciliate in ROMA, V.VITO GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentate e difese dall’avvocato EUGENIO COLELLA;

– ricorrenti –

contro

N.T., N.G., N.A., N.F., NA.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO BENVENUTI, 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA ANTONIETTA BARRA, VINCENZO SANTURELLI;

R.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO FREDA;

– controricorrenti –

nonché contro N.R., NA.RO., NA.FR., IMPRESA C.C. COSTRUZIONI EDILI, RO.SI., PE.CA., MA.GA., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 866/2918 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

RILEVATO

che:

nel 2002 P.A., P.L., P.C. e G.C. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, V.G., in proprio e quale erede di N.V., a sua volta deceduta in corso di causa, nonché N.T., Na.An., N.F., N.A., N.G., N.R., Na.Ro. e Na.Fr. in qualità di eredi di N.V.;

le attrici esposero che il fabbricato di loro proprietà sito in ***** aveva subito gravi lesioni a causa dei lavori intrapresi sullo stabile dei convenuti nel 1999, tali da costringerle a sgomberare l’immobile; chiesero pertanto che i convenuti fossero condannati ad eseguire le opere di ristrutturazione e consolidamento del fabbricato, ovvero a pagare alle attrici la somma necessaria allo svolgimento delle stesse, quantificata in Euro 650.000,00; domandarono, inoltre, di essere risarcite dei danni subiti e subendi, commisurati anche al mancato godimento del fabbricato, dal momento dello sgombero, avvenuto nel 2001, all’effettivo rientro;

si costituì in giudizio N.G., instando per la chiamata in causa dei professionisti cui, a vario titolo, erano stati affidati i lavori, e segnatamente: il geologo Ro.Si.; l’architetto Ma.Ga.; il geometra direttore dei lavori Pe.Ca.; l’impresa C.C. per l’esecuzione dei lavori; S.G. responsabile del collaudo; chiese che fosse addebitata direttamente ai chiamati la responsabilità per i danni subiti dalle attrici;

si costituirono in giudizio gli altri convenuti e i terzi, dei quali era stata autorizzata la chiamata in causa;

C.C. venne autorizzato, a sua volta, a chiamare in giudizio R.O., titolare dell’impresa edile che gli era succeduta nello svolgimento dei lavori;

all’esito dell’istruttoria, nel corso della quale il giudice aveva disposto la rinnovazione delle operazioni peritali, non avendo il C.T.U. comunicato a tutte le parti costituite l’inizio di tali operazioni, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1147/2012, dichiarò che i danni subiti dalle attrici dovessero imputarsi a C.C., quale titolare dell’impresa edile omonima, a Ma.Ga., Pe.Ca. e S.G. e, per l’effetto, condannò gli stessi in solido tra loro a pagare alle attrici Euro 46.600,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, e al rimborso delle spese di lite; condannò le attrici e C.C. alla rifusione delle spese di lite in favore, rispettivamente, dei convenuti e dell’impresa R.O.;

avverso detta sentenza proposero appello A., C. e P.L. e G.C.;

si costituirono tutte le parti appellate, ad eccezione di R.O., rimasto contumace; C.C. e Pe.Ca. proposero appello incidentale e tutti gli altri appellati chiesero il rigetto dell’appello;

la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 866/2018, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannò C.C., Ma.Ga., Pe.Ca. e S.G., in solido tra loro, a pagare alle appellanti principali la somma ulteriore di Euro 24.000,00 per il mancato godimento dell’immobile; compensò le spese del primo grado tra le appellanti e G., T., F., An., A., R., Ro. e N.F.; rigettò l’appello principale nel resto; rigettò, altresì, gli appelli incidentali di C.C. e Pe.Ca. e compensò integralmente le spese del grado tra tutte le parti;

avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su sei motivi e illustrato da memoria, A., C., P.L. e G.C.;

hanno resistito con controricorso illustrato da memoria T., An., F., A. e N.G., in qualità di eredi N.V. e V.G.;

ha resistito con controricorso pure R.O.;

non hanno svolto attività difensiva in questa sede R., Ro. e N.F. nonché Ro.Si., Ma.Ga., S.G., Pe.Ca. e C.C..

CONSIDERATO

che:

il ricorso all’esame pone questioni per le quali è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza; in particolare, il primo motivo propone questioni di rilievo nomofilattico con riferimento alla configurabilità o meno della responsabilità nei confronti dei terzi, del proprietario committente/custode, in caso di appalto privato, e, quindi, dei rapporti tra la disciplina di cui agli artt. 840,2043,2051 e 2055 c.c., anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 17/03/2021, n. 7553; Cass., ord., 12/03/2021, n. 7027; Cass. 17/01/2012, n. 538).

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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