Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33696 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 15091, 15093 e 15094 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da:

Autosport di T.S. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, T.S. e D.G.A., tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce ai ricorsi, dall’Avv. Giovanna Mazza nel cui studio in Roma, Via G. P.

Da Palestrina sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– controricorrente –

Avverso le sentenze nn. 151/6/13, 152/6/13 e 150/6/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositate il 19.04.2013;

udita nella camera di consiglio del 09.02.2021 la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati.

FATTI DI CAUSA

A seguito di verifica fiscale eseguita dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società contribuente è stato emesso processo verbale di constatazione relativo a violazioni formali e sostanziali relativamente ad IVA, IRAP ed Imposte dirette per l’anno 2003 in data 01/06/2005, cui ha fatto seguito avviso di accertamento con il quale è stato rettificato il reddito di impresa e, conseguentemente, ricalcolati i ricavi dei soci, in proporzione alla quota di partecipazione D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5 con rideterminazione, nei loro riguardi, dell’IRPEF.

L’opposizione proposta dalla società è stata accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza pronunciata in data 18.3.2010 e depositata il 13.5.2010.

La Commissione tributaria regionale del Lazio ha riformato la decisione ed accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

A seguito della verifica fiscale hanno proposto autonomi ricorsi anche i soci T.S. e D.G.A. nei confronti dei quali sono stati emessi separati avvisi di accertamento con rideterminazione del reddito ai fini IRPEF.

I ricorsi sono stati decisi in maniera conforme a quello della società (ossia con accoglimento degli stessi) alla stessa udienza del 18.3.2010.

Avverso le decisioni hanno proposto distinti appelli l’Agenzia delle Entrate e le cause sono state decise con sentenze nn. 150/6/13 e 152/6/13 pronunciate in data 8 aprile 2013 e depositate il 19 aprile 2013 con accoglimento dei gravami.

Avverso le sentenze hanno proposto ricorso per cassazione T.S. articolando cinque motivi e D.G.A. per sei motivi.

In entrambe le cause ha resistito l’Agenzia con controricorsi.

Il ricorso proposto dalla D.G. è pervenuto alla cognizione della Sezione Quinta dopo l’infruttuosa trattazione davanti alla Sezione Sesta.

Nell’interesse di tutti i ricorrenti sono state depositate memorie in ogni procedimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I tre ricorsi vanno riuniti, in ragione del litisconsorzio necessario tra società e soci, dovuto “all’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi” (Cass. sez. un. 4 giugno 2008, n. 14815, nonché, quanto all’irap, Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10145).

2. L’illustrazione dei motivi può essere unitaria in quanto tutti i ricorrenti hanno indicato le ragioni delle rispettive impugnazioni in termini identici, ad eccezione di un motivo (il sesto) proposto dalla sola D.G..

2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 in ragione dell’adozione del provvedimento decisorio impugnato con la tecnica del copia/incolla dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate, senza che vi sia stato alcun vaglio di attendibilità da parte del giudicante.

A tale proposito si richiama l’attenzione della Corte sul confronto tra l’atto di appello e la sentenza della CTR che ne riproduce acritica mente l’intero contenuto, finanche in parti assolutamente irrilevanti e non facenti parte della materia del contendere.

2.2. Il secondo motivo contiene la censura relativa alla violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5, degli artt. 2697 e 2729 c.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 53, 54 e 56 e D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3 per avere la CTR omesso di ritenere l’accertamento induttivo per il quale è causa carente dei requisiti di legge.

L’accertamento ha preso le mosse dalla verifica con la quale sono state accertate prestazioni lavorative “in nero” ma sul punto non si è andati oltre il semplice “sospetto”, avendo omesso l’Amministrazione di prendere in esame le giustificazioni della contribuente.

2.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dell’art. 53 Cost., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42,D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 62, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 e L. 27 luglio 2020, n. 212, art. 7 per non avere la CTR “valutato il metodo induttivo e per non aver riesaminato i criteri adoperati in accertamento”.

In particolare, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente esaminato il criterio di ricalcolo delle ore lavorate “in nero” e considerato che uno dei lavoratori era un associato in partecipazione i cui utili, quindi, avrebbero dovuto essere detratti dal reddito di esercizio.

Omesso anche il calcolo del costo del lavoro dell’altro lavoratore del quale si era tenuto conto, quindi, solo ai fini dell’incremento dei ricavi.

2.4. Con il quarto motivo viene dedotta violazione degli artt. 174,276 e 277 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonché artt. 24,25 e 111 Cost. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1,35 e 36 in ragione dell’immotivato mutamento del collegio di appello che ha emesso la sentenza impugnata.

A fronte dell’attribuzione della causa ad un collegio, secondo le risultanze del ruolo, la decisione è stata assunta da un collegio diversamente formato per due terzi dei componenti.

Una prima discussione si è tenuta in data 25.2.2013 davanti ad un collegio in diversa composizione rispetto a quello che ha poi deciso la causa, in violazione dell’art. 276 c.p.c. applicabile anche al giudizio tributario.

2.5. Con il quinto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 101,102 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 6 e 40 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti (società e soci) i cui ricorsi hanno ricevuto separata trattazione nelle fasi di merito.

La violazione determina, in base a quanto articolato nel motivo, la nullità di tutti i giudizi.

2.6. Un sesto motivo è stato articolato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dalla sola D.G. e riguarda la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 212 del 2000, art. 12 per non avere la sentenza di appello motivato in ordine alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione e dell’accertamento redatto nei confronti della Autosport s.a.s..

Nell’accertamento notificato alla società si è fatto riferimento a quello elevato nei confronti della società senza allegarlo e ciò in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 anche perché trattasi di atto che non poteva dirsi “conoscibile” dalla socia per effetto della precedente notifica alla società ed all’amministratore.

3. Devono essere esaminati i motivi comuni a tutti i ricorsi e prioritariamente, va valutato il quinto relativo alla (presunta) violazione del principio del litisconsorzio necessario tra soci e società.

Esso è infondato.

La declaratoria della nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio non può essere pronunciata nel caso in cui tutti i soci e la società abbiano proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento e le diverse cause abbiano avuto una trattazione sostanzialmente unitaria.

Il principio dell’unitarietà dell’accertamento sopra riportato, difatti, ha trovato una sorta di “temperamento”, là dove la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che “nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio” (Cass. sez. 5, 18 febbraio 2010, n. 3830; fra le molte conformi successive Cass. sez. 5, 13 dicembre 2017, n. 29843).

La Corte ha reputato inapplicabile la soluzione della nullità per violazione del diritto al contraddittorio in quanto in contrasto con la necessaria correlazione tra tale diritto e quello ad un processo equo (art. 6 CEDU) e caratterizzato dalla ragionevole durata (art. 111 Cost.).

Nel caso di specie ricorrono i descritti presupposti per disporre, in questa sede di legittimità, la riunione dei ricorsi atteso che l’accertamento oggetto delle diverse opposizioni è unitario afferendo al medesimo anno di imposta e discendendo quello notificato ai soci direttamente da quello impugnato dalla società.

L’oggetto dell’impugnazione è sostanzialmente identico derivando dall’accertamento a carico della società il ricalcolo del reddito di partecipazione nella stessa di ciascun socio.

I ricorsi hanno ricevuto identica trattazione nel merito davanti alla stessa CTP di Roma, sono stati decisi all’esito della stessa udienza in data 18.3.2010 e dal medesimo collegio, così come nella fase di appello davanti alla CTR.

Ricorrono, dunque, tutti i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata per disporre la riunione e la trattazione formalmente unitaria dei ricorsi.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va assicurata continuità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (Cass. sez. un. 16 gennaio 2015, n. 642 ed altre conformi successive).

Nel caso di specie l’attribuibilità della sentenza alla CTR risulta dalla parte finale nella quale viene affermato che l’appello è fondato e deve essere accolto.

L’adesione alle ragioni poste a fondamento dell’atto di parte contenuta nella parte finale delle motivazioni delle sentenze non ne determina la nullità costituendo indice della loro certa riferibilità al giudicante.

5. Il secondo motivo è formulato. in termini congiunti quale violazione e falsa applicazione ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ed attinge, nella sostanza, il percorso motivazionale seguito dalla CTR, anche per quanto riguarda i principi adottati in materia di prova presuntiva e di onere della prova.

Esso è inammissibile.

Lo è con riguardo alla deduzione di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., la quale, come già ripetutamente affermato da questa Corte, potrebbe essere censurata in sede di legittimità soltanto in un caso: allorché ricorra il cosiddetto “vizio di sussunzione”, vale a dire allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato come “gravi, precisi e concordanti” gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all’opposto, quando dopo aver qualificato come “non gravi, imprecisi e discordanti” gli indizi raccolti, li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso (ex multis, in tal senso, Cass. sez. un., 24 gennaio 2018, n. 1785 p. 4.1, e, da ultimo, Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541).

Laddove, nel caso in esame, i contribuenti lamentano che il giudice d’appello abbia ritenuto provato lo svolgimento, da parte dei lavoratori S. e K., dei lavori di carrozzeria per l’intero orario di apertura dell’officina.

Ne’ la violazione delle norme sulle presunzioni può dirsi sussistente sol perché il giudice di merito abbia, o non abbia, ritenuto che da un certo fatto noto possa risalirsi per via di deduzioni logiche a un fatto ignorato.

Questa valutazione, infatti, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

In realtà, col motivo in questione, a fronte della statuizione delle sentenze impugnate, rette, quanto alla società sulla utilizzazione di forza lavoro oltre l’orario desumibile dalle fatturazioni “ufficiali”, quanto ai soci, sul “rapporto di connessione tra reddito della società e reddito partecipazione”, dietro la deduzione della violazione di parametri di legge (ossia dell’art. 2729 c.c., nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1), si scherma una deduzione d’insufficiente motivazione in ordine agli elementi riportati in ricorso; deduzione, che è inibita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al regime del quale sono sottoposte, “ratione temporis”, le impugnazioni delle sentenze in questione, depositate il 19 aprile 2013.

D’altronde, diversamente da quanto sostenuto dalla società, in tema di accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi può fondarsi anche su un solo indizio, purché grave e preciso, in base all’apprezzamento svolto dal giudice (Cass. 22 dicembre 2017 n. 30803).

Quanto all’asserita violazione dell’art. 2697 c.c. si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ” la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5" (Cass. sez. 4, 19 agosto 2020, n. 17313 ed altre conformi precedenti).

Nel caso di specie l’onere della prova è stato correttamente ritenuto in capo all’Amministrazione.

Circa la deduzione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la lamentata omessa valutazione di circostanze fattuali (oltre a quanto esposto in punto di insindacabilità della motivazione) si osserva che non risulta da alcun passaggio del ricorso che la circostanza dell’avvenuta emissione da parte del Comune di Roma di un’ordinanza di sgombero (della quale è stata omessa anche l’indicazione dell’anno di modo che se ne potesse apprezzare l’eventuale rilevanza) sia stata sottoposta ai giudici di merito di primo grado ed appello.

I rilievi difensivi si rivelano, pertanto, inammissibili sia con riguardo al recupero della tassazione a carico della società che con riferimento alla conseguente maggiorazione dell’IRPEF a carico dei soci.

6. Il terzo motivo e’, per alcuni versi, inammissibile e, per altri, infondato nel merito.

Con esso la sentenza viene censurata per non avere la CTR “valutato il metodo induttivo e riesaminato i criteri adoperati in accerta mento”.

La critica riguarda l’operato dei giudici di merito che hanno “omesso (senza motivo) di rendere un congruo esame sul metodo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate nel calcolo delle maggiori ore di lavoro”, nonché “evitato di analizzare il difetto di preventiva deduzione dei maggiori utili da attribuire al Sig. S.” e di computare gli utili spettanti all’associato in partecipazione “in diminuzione del reddito di esercizio”.

Ulteriormente, la sentenza viene censurata per non avere “eliminato gli errori in cui è incorso l’ufficio” per non avere, a fronte delle maggiori ore imputate al lavoratore dipendente K., raddoppiato anche il costo del lavoro.

Il motivo è infondato nel merito.

E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, tanto che, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente, perché diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa, il profitto lordo, anziché quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.” (Cass. sez. 5, 19 febbraio 2009, n. 3995, conforme Cass. sez. 6-5, 23 ottobre 2018, n. 26748).

Il principio, tuttavia, vale nel solo caso di accertamento induttivo puro di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e non anche nel caso di accertamento analitico induttivo come nel caso in esame per il quale trova applicazione l’altro orientamento in base al quale “in tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (Cass. sez. 5, 29 settembre 2017, n. 22868 ed anche Cass. sez. 6-5, 19 aprile 2017, n. 9888).

Ciò si desume dallo stralcio dell’avviso di accertamento riportato a pag. 2 dei controricorsi dell’Agenzia ove si specifica che l’accertamento è stato effettuato calcolando dapprima le ore di lavoro fatturate ritenendole non rispondenti al dato reale alla luce del calcolo delle ore di lavoro attribuite al collaboratore con contratto di associazione in partecipazione (nella misura di 160 ore mensili in ragione di dieci mesi lavorativi) ed all’altro dipendente (80 ore mensili).

E’ stata poi calcolata la media ponderata delle tariffe praticate dalla società contribuente moltiplicata per le ore non fatturate e conseguente ricalcolo dei ricavi, la rettifica della perdita dichiarata in reddito d’impresa e l’attribuzione ai soci della maggiore partecipazione agli utili.

A fronte di tali emergenze, i ricorrenti non hanno indicato elementi specifici idonei a ritenere che, nel caso di specie, si sia stati, invece, in presenza di un accertamento induttivo puro, né che i calcoli in tal modo operati abbiano comportato una compromissione del principio della capacità contributiva.

Soprattutto, va ribadito, non hanno fornito una prova puntuale della esattezza dei costi sostenuti in violazione della, già segnalata, regola sulla ripartizione dell’onere della prova che, nel caso di accertamento analitico induttivo, vede gravare sul contribuente l’onere della dimostrazione della certezza ed esattezza dei costi.

7. E’ inammissibile, per come formulato, il motivo di ricorso relativo al mutamento del collegio giudicante della CTR rispetto a quello originariamente designato in base al ruolo.

Pacifico che l’art. 276 c.p.c. trovi applicazione nel processo tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35.

E’ stato, infatti, deciso che “anche nel processo tributario il principio dell’immutabilità del giudice, volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, è rispettato quando il collegio, dopo una prima udienza di discussione, partecipi, in diversa composizione, ad una nuova discussione, assumendo definitivamente la causa in decisione” (Cass. sez. 5, 5 dicembre 2001, n. 15374).

Priva di rilievo è la circostanza relativa alla composizione del collegio in base al ruolo di udienza ed alla eventuale diversità rispetto alla CTR giudicante.

Ne’ appare significativo quanto dedotto dai ricorrenti in ordine alla (asserita) “prima discussione” svoltasi davanti alla CTR in diversa composizione rispetto a quella che ha poi deciso l’appello, giacché ciò che rileva è che il collegio deliberante sia composto dagli stessi giudici davanti ai quali sia stata compiuta l’ultima attività processuale e cioè la discussione.

In tal senso la decisione con la quale è stato affermato che “ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 1, alla deliberazione della decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione”, e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. In grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo” (Cass. sez. 6-2, 23 luglio 2020, n. 15660).

8. Infondato il motivo di ricorso (il sesto) proposto dalla sola D.G. in punto di, sostanziale, violazione dello Statuto del contribuente per non avere allegato all’avviso di accertamento notificatole quello, diverso, elevato a carico della società.

Invero, è costante l’orientamento secondo cui “in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi” (Cass. sez. 6-5, 4 giungo 2018, n. 14875 ed altre conformi precedenti e successive, tra cui Cass. sez. 5, 2 ottobre 2020, n. 21126).

Nel caso di specie è avvenuto proprio che l’accertamento notificato alla socia abbia fatto rinvio “per relationem” a quello notificato alla società (cfr. pag. 12 del ricorso D.G.).

Il principio soffre l’unica eccezione nel caso di notifica dell’avviso di accertamento in epoca successiva all’avvenuto recesso del socio dalla società, nel qual caso il primo non può esercitare il potere di consultazione dei documenti sociali a norma dell’art. 2261 c.c. (circostanza che non è stata dedotta nel caso di specie).

In tal senso si veda Cass. sez. 5, 22 gennaio 2020, n. 1281 secondo la quale “in tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell’avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l’amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all’avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l’illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che diversamente dall’ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell’avviso di accertamento alla società – non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell’art. 2261 c.c., si determinerebbe un’inaccettabile compressione del suo diritto di difesa”.

9. Da quanto esposto discende il complessivo rigetto dei ricorsi.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte:

dispone la riunione dei ricorsi, li rigetta e condanna la società ed i soci al pagamento in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Da atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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