Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33697 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16224/2013 R.G. proposto da:

AUTOMATIC CENTER snc di B.D. e C. in liquidazione, B.D. e N.F., rappresentati e difesi dall’Avv. Bruno Simeoni, con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Sinopoli;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, sez. 11, n. 119/11/12 depositata il 21 novembre 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

RILEVATO

che:

La società Automatic center snc di B.D. e C. in liquidazione, e i soci B.D. e N.F. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia che aveva accolto gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate nei confronti delle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Udine pronunciate sui ricorsi proposti dalla società e dai soci avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate. Attraverso gli atti impugnati, l’Ufficio aveva accertato in capo alla società un reddito d’impresa a fini IRAP con imputazione ai soci, nonché una maggiore IVA irrogando una sanzione pecuniaria.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Con il primo mezzo di gravame i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Nelle more dell’udienza, parte ricorrente ha depositato una memoria, datata 21 marzo 2019, con cui ha chiesto la sospensione del processo, dichiarando di volersi avvalere della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018. Successivamente l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio avendo la direzione provinciale di Udine comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Anche parte ricorrente ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente da entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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