LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2068/2015 proposto da R. 2 s.r.l. Unipersonale, (C.F. *****), in persona del legale rapp.te pt., rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall’avv. Achille Benigni, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Vittoria Colonna n. 18;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 8086/4/14 depositata in data 24 settembre 2014 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio riformando la sentenza della Commissione provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso della s.r.l. R. 2 avverso l’avviso con il quale l’Agenzia delle entrate procedeva al recupero di una maggiore imposta Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed accessori.
In particolare, l’accertamento scaturiva da indagini condotte dalla GdF che avevano consentito di appurare che il corrispettivo di alcuni rapporti commerciali intrapresi dalla società non era mai transitato sui conti della ditta, la Norm’Impianti di D.R.C., alla quale erano state commissionate prestazioni di manodopera; inoltre dall’esame delle scrittura contabili delle società, alle quali, secondo il D.R., i lavori erano stati subappaltati, non era emerso alcun rapporto economico commerciale con la Norm’Impianti. Da tanto l’Ufficio desumeva che le fatture registrate dalla R. 2 s.r.l. erano relative ad operazioni inesistenti.
Avverso la sentenza della CTR, che ha condiviso l’operato dell’Ufficio, propone ricorso per cassazione la s.r.l. R. 2 mediante quattro motivi. L’ufficio ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. La contribuente ha depositato memoria. Il PG, nella requisitoria depositata in data 8 marzo 2021, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, contenendo la decisione impugnata una motivazione solo apparente e consistente nell’integrale riproduzione dell’atto di appello proposto dall’Ufficio, a sua volta riproduttivo dell’avviso di accertamento e del pvc della Guardia di Finanza emesso nei confronti di soggetto terzo.
2. Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta l’omesso esame di alcuni fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: innanzitutto la CTR, sostenendo che le prestazioni di manodopera eseguite dalla Norm’Impianti erano prive di tipologia contrattuale, non avrebbe chiarito se intendesse riferirsi all’esistenza di un contratto atipico oppure all’assenza di prova del tipo di contratto intercorso tra le parti (giacché, in tale ultimo caso, l’affermazione sarebbe scorretta, avendo la parte documentato l’esistenza di un contratto di appalto); in secondo luogo la CTR avrebbe omesso di prendere in esame alcuni documenti che dimostravano l’effettività oggettiva delle operazioni di manutenzione straordinaria di un impianto collocato nell’opificio della zona industriale di Salerno; infine, un terzo elemento trascurato dalla CTR riguarderebbe l’iscrizione della Norm’Impianti alla CCIA di Napoli, circostanza che autorizzava a presumere l’effettiva esistenza della ditta appaltatrice.
3. Il terzo motivo lamenta la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e dell’art. 2729 c.c., nonché la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 24 e 111 Cost.. In particolare, con riferimento alla questione dei pagamenti in favore della ditta appaltatrice, la ricorrente sostiene di aver dimostrato l’avvenuto pagamento a mezzo assegni, ma tale dimostrazione è stata superata dalla CTR, erroneamente disconoscendo la valenza probatoria degli assegni, in ragione della mera eventualità che le somme pagate a fronte delle fatture fittizie fossero state dall’accipiens restituite in contanti.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificata dall’art. 8 del D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012, e dell’art. 109 Tuir, essendovi nella specie numerosi elementi documentali e presuntivi che deponevano per un diverso inquadramento della fattispecie con conseguente applicazione di un diverso regime probatorio più favorevole al ricorrente; gli elementi di prova valorizzati dall’Ufficio, infatti, avrebbero imposto di riqualificare l’operazione di cui alle fatture contestate (manutenzione straordinaria dell’immobile sito in Salerno) come inesistenti sotto il profilo soggettivo, con conseguente deducibilità dei costi sostenuti.
5. Il primo motivo è fondato.
5.1. Secondo Sez. U n. 642 del 2015, “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”.
5.2. Il ricorrente ha, per altro, lamentato che la sentenza impugnata non avrebbe esaustivamente considerato la fattispecie, non solo non avendo preso in considerazione i rilievi svolti dallo stesso ricorrente, ma nemmeno esponendo un quadro chiaro, univoco ed esaustivo delle ragioni della decisione.
5.3. In effetti il ricorso, attraverso un puntuale raffronto tra l’atto di appello dell’Ufficio (a sua volta largamente riproduttivo del pvc) e la sentenza impugnata (messe in stretta relazione, attraverso l’utilizzo di due colonne), consente di appurare come la seconda altro non sia che la pedissequa ed acritica riproduzione del primo.
5.4. Nella sentenza impugnata, infatti, non solo sono presenti gli stessi refusi e gli stessi errori accidentali contenuti nell’atto di appello, ma lo stesso apprezzamento del quadro istruttorio, che dovrebbe essere esclusivamente attribuibile all’organo giudicante (anche ove decida di sposare appieno la fondatezza della tesi di una delle parti), viene testualmente riferito all’Ufficio anziché al Collegio.
5.5. Nella sentenza, poi, del tutto assente è il richiamo alle argomentazioni difensive svolte dal contribuente, come pure è assente l’esposizione delle ragioni giuridiche utilizzate per disattenderle. Per altro, come precisato dal precedente richiamato, allorché quanto affermato da una parte sia contrastato dall’altra, “la sentenza nella quale il giudice si limitasse a riportare le ragioni esposte da una delle parti senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall’altra sarebbe censurabile se ed in quanto oggettivamente incompleta”, e qualora “il contenuto dell’atto riportato a scopo motivazionale non è idoneo e sufficiente a sostenere la decisione”. Tanto è avvenuto nel caso in esame, nel quale la CTR, prendendo acriticamente ed esclusivamente in considerazione le ragioni esposte dall’Ufficio, ha del tutto omesso di esaminare le argomentazioni utilizzate dal contribuente (e trascritte nel ricorso per cassazione) per smentire la tesi dell’inesistenza oggettiva delle operazioni poste in essere tra la società ricorrente e la ditta Norm’Impianti.
5.6. In definitiva, le ragioni della decisione, poste a fondamento della sentenza impugnata, tradiscono un chiaro difetto di attribuibilità della decisione all’organo giudicante, né può dirsi che le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
6. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del primo motivo, con conseguente assorbimento dei restanti, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno che provvederà, in differente composizione, anche sulle spese della fase di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno che provvederà, in differente composizione, anche sulle spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021