LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7731-2015 proposto da:
N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati EUGENIO BRIGUGLIO e GIANLUCA BOCCALATTE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1555/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 01/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.
RITENUTO
che:
Il contribuente N.P., nato in *****, esponeva di aver ricevuto avviso di accertamento n. ***** e l’atto di irrogazione delle sanzioni n. ***** per omessa compilazione del quadro RW nella dichiarazione, entrambi relativi all’anno di imposta 2005, a seguito di processo verbale di constatazione (pvc) notificato dalla Guardia di Finanza in data *****, nei quali venivano accertati redditi non dichiarati a suo carico, sul presupposto che egli nel 2005 fosse residente in Italia.
Egli, al contrario, assumeva di avere trasferito la residenza in Italia solo nel 2008, mentre nell’anno 2005, pur avendo compiuto numerosi soggiorni in Italia, non vi aveva risieduto per più di 183 giorni.
Esponeva di avere anche ricevuto l’atto di irrogazione sanzioni n. ***** per omessa compilazione del quadro RW nella dichiarazione relativa all’anno 2006, ma questo era stato successivamente annullato dall’ufficio in autotutela.
La verifica fiscale, su cui si basava l’avviso di accertamento, aveva ritenuto che egli fosse residente in Italia anche nell’anno 2005, ritenendo che qui avesse la sua dimora abituale ed il centro dei propri interessi, sulla base di una serie di elementi quali il traffico telefonico, i movimenti del bancomat, la stipula di contratti di locazione di immobili siti nel comune di *****, l’iscrizione dei figli a scuola, l’assunzione di collaboratori domestici, la proprietà di immobili in Italia da parte della moglie.
Il contribuente, impugnando l’avviso davanti alla CTP di Firenze, ne eccepiva in primo luogo la nullità perché notificatogli il 27.12.2011, e quindi meno di sessanta giorni dal termine della verifica fiscale (il pvc gli era stato consegnato l'*****).
Nel merito, contestava tutti gli indizi riscontrati, deducendo che nessuno di essi rivelava una permanenza in Italia per più di 183 giorni nell’anno in questione.
Altri elementi, come il possesso di una casa, confermavano invece che nell’anno in questione il centro dei suoi interessi era in ***** e, del resto, la sua unica attività in Italia consisteva nell’essere membro del CdA di una società italiana posseduta da una società norvegese.
Impugnava con separato ricorso anche l’atto di irrogazione sanzioni n. *****, sempre relativo all’anno 2005.
La CTP di Firenze accoglieva il ricorso, previa riunione delle due cause.
L’ufficio appellava la sentenza e la CTR, con la sentenza impugnata, lo accoglieva.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre a questa Corte il contribuente sulla base di cinque motivi.
Si costituisce l’ufficio con controricorso.
In vista dell’udienza odierna, il contribuente ha depositato documentazione attestante lo sgravio delle sanzioni anche in relazione all’atto ***** riguardante l’anno 2005, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere quanto all’irrogazione delle sanzioni. Ha ribadito la propria posizione nel merito sul recupero fiscale per il 2005.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il contribuente deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia circa la nullità dell’avviso di accertamento per omesso contraddittorio – Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Nei due gradi di merito il contribuente aveva eccepito la nullità dell’avviso di accertamento perché emesso dopo meno di 60 giorni dal termine della verifica fiscale con consegna del pvc, e la sentenza avrebbe omesso ogni pronuncia sul punto, non statuendo su una nullità che sarebbe riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte.
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 43 c.c., e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2 , in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La sentenza avrebbe errato sull’interpretazione dell’assolvimento dell’onere della prova in relazione alla permanenza del contribuente per più di 183 giorni in Italia nell’anno 2005.
Con il terzo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
La CTR avrebbe omesso l’esame di tutti i documenti prodotti dal contribuente per dimostrare che nell’anno in questione il centro dei suoi interessi era ancora in *****.
Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Convenzione Italia – Norvegia contro le doppie imposizioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Con il quinto motivo deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia circa le sanzioni irrogate. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Inapplicabilità delle sanzioni per intervenuta abrogazione della norma.
Va preliminarmente rilevato che, in ordine al quinto motivo, è cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio delle sanzioni in autotutela da parte dell’ufficio.
Il primo motivo è fondato nei termini di cui in motivazione, con assorbimento del secondo, terzo e quarto.
I fatti alla base del primo motivo, come esposti dal contribuente, non sono sostanzialmente contestati neppure i dall’ufficio.
Si è in presenza, quindi, di un’attività ispettiva da parte della Guardia di Finanza, conclusa con processo verbale di constatazione notificato al contribuente l'*****.
Successivamente, il contribuente afferma che l’avviso di accertamento per l’anno in questione gli è stato notificato il 27.12.2011 e, come rilevato, l’ufficio non contesta tale elemento, ma invoca l’urgenza per il mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. 212 del 2000, art. 12, comma 7. Essa, in particolare, consisterebbe nel pericolo di perdita del credito erariale; in altri termini, nell’approssimarsi del termine di decadenza per l’emissione dell’avviso di accertamento per l’anno in questione, il 31.12.2011 Ora, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è ormai assestata nel non considerare più la scadenza del termine per evitare la decadenza dall’esercizio del potere impositivo una ragione di urgenza (sez. V, n. 474 del 2020), al contrario di quanto sostiene l’ufficio in controricorso.
Ciò premesso, non vi è dubbio che la sentenza impugnata abbia del tutto tralasciato di pronunciarsi sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per mancato rispetto del contraddittorio, e questo integra il vizio denunciato con il primo motivo, non potendosi tale omissione ritenere insussistente sulla base di rigetto implicito, non ravvisandosi alcun elemento in tal senso, anche in virtù della mancata menzione dell’eccezione del contribuente nella stringatissima parte narrativa della decisione, che non permette in alcun modo di ritenere che la CTR abbia consapevolmente ritenuto da rigettare la stessa, almeno in maniera implicita.
Peraltro, va anche rilevato che la previsione della L. 212 del 2000, art. 12, comma 7, invocata dal contribuente, si riferisce alle attività di cui allo stesso art. 12, comma 1, e quindi “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”.
In tema di contraddittorio preventivo per gli avvisi di accertamento sulla residenza estera, effettuati senza verifiche presso i locali suddetti, invece, questa Corte (Sez. V, n. 961 del 2015, Rv. 634470 – 01), non ha ritenuto la specifica necessità di quest’ultima attività, considerando legittimo l’avviso di accertamento non preceduto da particolare attività di confronto tra contribuente ed amministrazione.
Si tratta, quindi, di comprendere, e questa è materia di fatto che dovrà essere chiarita in sede di rinvio, non potendo essere risolta in questa sede, che tipo di attività fosse quella posta in essere dalla Guardia di Finanza nel caso di specie, e dove è stata condotta, per valutare la rilevanza concreta del mancato rispetto del termine di cui alla L. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
In sintesi ed in conclusione, la denunciata omissione di pronuncia sussiste, e la sentenza deve essere annullata, con assorbimento degli altri motivi, dal secondo al quarto, ma, per valutare la rilevanza della denunciata violazione di legge sottesa alla omessa pronuncia, occorre analizzare che tipo di attività ispettiva fosse stata condotta nel caso specifico e con quali modalità.
Deve, invece, dichiararsi cessata la materia del contendere sul quinto motivo, atteso che è in atti il provvedimento di sgravio dell’ufficio, del 3.9.2018, sulle sanzioni irrogate.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo, terzo e quarto.
Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR della Toscana, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
Dichiara cessata la materia del contendere sul quinto motivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021