Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33803 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22882/2018 proposto da:

D.C.A., T.P., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO, 68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARA MESTICHELLI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 300/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 850/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 26.4.2018, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’arch. D.C.A. e altri due consorti volta ad accertare l’insussistenza del loro obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale essi sono iscritti presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia l’arch. D.C.A. e gli altri consorti nominativamente indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo nove motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di censura, i ricorrenti denunciano sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost., L. n. 1046 del 1971, art. 2,L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8, comma 3, L. n. 509 del 1994, art. 2, L. n. 133 del 2001, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

che, con l’ottavo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e L. n. 33 del 1995, art. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi;

che, con il nono motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, in combinato disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 116, per avere la Corte di merito ritenuto che le sanzioni andassero parametrate con riguardo alla fattispecie dell’evasione (e non dell’omissione) contributiva;

che le censure contenute dal primo al settimo motivo sono manifestamente infondate, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021);

che viceversa è fondato l’ottavo motivo, essendosi chiarito che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018, cui ha dato seguito, tra le altre, Cass. n. 19403 del 2019);

che, pertanto, assorbito il nono motivo, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbito il nono e rigettati i motivi dal primo al settimo. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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