Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33881 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24044-2019 proposto da:

U.B., rappresentato e difeso dall’avv. LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE SUPREMA CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

U.B.C., cittadino ***** nato nel *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Torino, avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la di lui richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della quale, il richiedente aveva dedotto di essersi allontanato dal Paese d’origine, in quanto nel suo villaggio erano sorti contrasti fra il capo e “un uomo molto ricco”, che non rispettava le decisioni di lui; che tale uomo ricco aveva prezzolato i membri di una banda (gli Iceland), di cui lo stesso richiedente faceva parte, affinché uccidessero gli anziani del villaggio; che egli, essendosi rifiutato, era stato considerato come un traditore, era sopravvissuto ad un’aggressione, riportando una lesione ad una spalla; e che, dopo aver appreso che tutti i membri della sua famiglia erano stati uccisi, aveva abbandonato la ***** ed era giunto in Italia, transitando dalla Libia.

Con decreto n. 4826/19 pubblicato il 18.7.2019 il Tribunale rigettava la domanda. Riteneva detto giudice che il racconto del richiedente non fosse credibile, perché contraddittorio e generico il riferito scopo ricreativo e di mutua assistenza della banda, che senza alcuna ragione plausibile si sarebbe trasformata in un insieme di assassini a pagamento. Quanto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c, escludeva, sulla base delle COI (acronimo di Country of Origin Infamation), che citava, l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata per conflitto interno o internazionale nella regione di provenienza del richiedente. Infine, riteneva, in merito alla protezione umanitaria, applicabile catione temporis, che lo stato di salute del richiedente non evidenziasse una problematica fisica di gravità tale da risultare curabile solo in Italia, avendo la commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile escluso che l’interessato fosse invalido, nonostante il riportato trauma alla spalla sinistra.

Avverso tale decreto il richiedente propone ricorso affidato a due mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha proposto controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e comma 5, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex art. 737 c.p.c. e ss. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale.

1.1. – L’eccezione è manifestamente infondata.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare e di ribadire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6 per violazione dell’art. 117 Cost., artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, poiché la Corte Europea dei diritti umani con riferimento ai procedimenti civili ha sempre negato che il diritto all’equo processo e ad un ricorso effettivo possano essere considerati parametri per invocare un secondo grado di giurisdizione, mentre la legislazione Eurounitaria ed, in particolare, la dir. UE n. 2013/32, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze C – 175/17 e 180/17), non prevede un obbligo per gli stati membri di istituire l’appello, poiché l’esigenza di assicurare l’effettività del ricorso riguarda espressamente i procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado (v. nn. 22950/20 e 27700/18).

2. – Il primo motivo di ricorso (ivi rubricato sub par. II) denuncia, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o l’erronea applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), art. 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, relativamente alla mancata audizione del richiedente. Oltre a ciò, il ricorrente censura il giudizio d’inattendibilità formulato ciò non di meno dal Tribunale, e la mancata considerazione delle informazioni relative alla *****, che evidenziano l’esistenza della piaga sociale delle sette e delle confraternite.

2.1. – Il motivo è infondato in entrambe le censure che espone.

2.1.1. – Quanto alla prima, va ricordato che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (n. 21584/20; conformi, ex multis nn. 22049/20 e 26124/20).

Nella specie, il Tribunale ha dato adeguatamente conto delle ragioni che rendevano incoerente ab intrinseco – e non già semplicemente incompleto – il racconto del richiedente asilo, per cui, essendo stata fissata e tenuta l’udienza, non è censurabile in questa sede di legittimità la decisione di non disporre l’audizione innanzi a sé del richiedente.

2.1.2. – Quanto alla seconda, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (v. n. 33858/19 e 16925/18).

Ne’ la conferma dell’esistenza di sette (variamente denominate) in ***** implicherebbe un riscontro di veridicità del racconto del richiedente, in quanto – come pure già osservato da questa Corte – una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (n. 24575/20).

3. – Col secondo mezzo (rubricato sub par. III del ricorso) si deduce la violazione “e/o l’erronea applicazione”, in rapporto al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, motivo lamenta che la decisione impugnata abbia operato un’ingiustificata sovrapposizione della protezione umanitaria con quella sussidiaria, la prima avendo un contenuto ben più ampio della seconda. Sostiene, quindi, che la situazione di vulnerabilità del richiedente sarebbe “palesemente presente, stante (sic) le terribili e tragiche esperienze subite, cui vanno comunque aggiunti gli elementi di integrazione sul territorio nazionale di cui al ricorso avanti al Tribunale” (così, a pag. 18 del ricorso). Richiama, infine, il precedente n. 4455/18 di questa Corte.

3.1. – Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

La protezione umanitaria è stata respinta non già perché il Tribunale l’abbia erroneamente tipizzata o, peggio, confusa con la protezione internazionale sussidiaria, ma solo ed in quanto la vulnerabilità soggettiva dedotta, consistente in un pregresso trauma ad una spalla, non è stata ritenuta di entità tale da porre in pericolo la salute del richiedente in caso di rimpatrio.

Rispetto a tale ratio, che è l’unica su cui si basa il decreto impugnato, il motivo tace. Ne’ è sufficiente, mediante il richiamo all’ordinanza n. 4455/18, invocare una pretesa integrazione del richiedente nel tessuto sociale del Paese d’accoglienza, in difetto dell’allegazione specifica di fatti primari o secondari che, sebbene dedotti e discussi nella fase di merito, il giudice non abbia esaminato.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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