Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33897 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21297-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M.A., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO MASCI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 11/06/2019, cron 1506/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione del decreto del tribunale di L’Aquila, Sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig. M.M.A., ha riconosciuto a quest’ultimo il diritto alla protezione umanitaria di cui all’art. 5, comma 6 T.U. immigrazione.

Il ricorrente, originario del ***** e di religione musulmana, afferma di aver lasciato il proprio Paese nel marzo 2017, quando ancora era minorenne, a causa dell’estrema povertà in cui viveva la sua famiglia, riferendo che per pagare il viaggio verso la Libia i genitori avevano dovuto vendere i terreni di cui disponevano e contrarre un prestito, ancora non pagato, con degli usurai. Il tribunale ha giudicato credibile il racconto reso in sede di audizione e, pur escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per l’ottenimento della protezione sussidiaria, ha riconosciuto la protezione umanitaria.

Secondo il tribunale, non sarebbe revocabile in dubbio – in ragione della miseria dilagante nel ***** (con quanto ne consegue in punto di nutrizione, condizioni igieniche e scolarizzazione) – che, ove il ricorrente vi facesse rientro, verrebbe a trovarsi in una condizione di estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la possibilità di esercizio dei suoi diritti fondamentali, con particolare riferimento alla circostanza che il richiedente e la sua famiglia sono vittime di usura. In *****, sottolinea il tribunale, la tutela giudiziaria contro l’usura è blanda, sicché il ricorrente non godrebbe in patria di un sicuro diritto di accesso alla giustizia.

Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 il Ministero dell’Interno deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32,D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e dell’art. 8 CEDU e art. 2 Cost. Il Ministero, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, nega che il livello di integrazione sociale, personale o lavorativa del richiedente determini di per sé stesso il diritto alla protezione umanitaria.

Il sig. M.M.A. ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 19 febbraio.

L’unico motivo di ricorso è inammissibile, perché non risulta pertinente alle motivazioni della sentenza gravata. L’argomentazione del Ministero si incentra sul condivisibile principio di diritto, affermato in Cass. n. 4455/2018, alla cui stregua, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’inserimento sociale dello straniero in Italia non rileva di per sé stesso ma in quanto venga comparato con le condizioni che il richiedente troverebbe nel suo Paese di origine. L’impugnato decreto, tuttavia, non ha in alcun modo argomentato in riferimento alla integrazione socio-economica in Italia del richiedente, fondando il proprio convincimento soltanto sul giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti oggi consentiti a seguito della modifica dell’art. 360, n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012 – relativo alla situazione di privazione dei diritti umani cui il richiedente andrebbe incontro tornando nel suo Paese d’origine, anche in relazione alla inadeguatezza della tutela ivi sussistente contro il reato di usura.

Il ricorrente si limita, dunque, in maniera generica e aspecifica, ad esporre il contenuto della sentenza n. 4455/2018 di questa Suprema Corte, senza tuttavia misurarsi con l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’Amministrazione statale, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 3 stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la pronuncia passata in giudicato, qui il tribunale di L’Aquila, cfr. Cass. n. 11677/2020); l’art. 133 medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021).

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo, essendo quella soccombente un’Amministrazione dello Stato (Cass. n. 5955/2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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