Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33919 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26590 – 2019 R.G. proposto da:

C.A., – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Massimo Gilardoni, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto dei 9/16.7.2019 del Tribunale di Brescia;

udita la relazione nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. C.A., cittadino del *****, di religione *****, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che suo padre, ammalatosi, aveva affidato i suoi beni ad un cugino, perché li amministrasse fin quando egli ricorrente non fosse divenuto capace di gestirli autonomamente; che, raggiunta l’età della ragione e domandata la restituzione dei beni, il cugino del padre si era rifiutato e lo aveva minacciato.

Esponeva altresì che nel luglio del 2014 aveva perduto, a seguito della foratura di un pneumatico, il controllo della sua autovettura e si era scontrato con un’auto della polizia; che a causa dell’incidente uno degli agenti era rimasto gravemente ferito ed aveva perduto entrambi gli arti inferiori; che, imprigionato, in carcere aveva subito maltrattamenti e torture.

Esponeva infine che grazie all’aiuto di un medico era riuscito ad evadere e, temendo per la sua vita e la sua incolumità, si era determinato ad abbandonare il *****; che, dopo aver attraversato il Senegal, il Mali ed il Niger, aveva raggiunto la Libia, indi era approdato in Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto dei 9/16.7.2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da C.A. avverso il provvedimento della commissione.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni rese dal ricorrente non potevano reputarsi attendibili, siccome generiche ed intrinsecamente contraddittorie.

Evidenziava quindi che era da escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. a) e b).

Evidenziava poi che così come si desumeva dal report pubblicato il 13.4.2016 dal Dipartimento di Stato U.S.A. e dal report pubblicato il 22.1.2017 da “Amnesty International” la situazione politica del *****, dopo la fine del regime dittatoriale e l’elezione del nuovo presidente, risultava avviata alla normalità; che dunque non si delineavano situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare che il ricorrente, qualora rimpatriato, non si sarebbe ritrovato in condizioni di menomazione dei suoi diritti fondamentali, in considerazione, per un verso, del venir meno dei profili di vulnerabilità correlati a necessità mediche e di salute, in considerazione, per altro verso, dell’inidoneità della mera fattiva volontà di inserimento nel contesto socioeconomico italiano, in considerazione, per altro verso ancora, dell’inesistenza in ***** di una situazione di emergenza umanitaria.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso C.A.; ne ha chiesto sulla base di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Il ricorrente preliminarmente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile.

Deduce che la determinazione del legislatore di eliminare il doppio grado di giurisdizione in materia di diritti fondamentali è del tutto irragionevole.

6. La quaestio legitimitatis è manifestamente infondata.

E’ sufficiente il rinvio all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (cfr. Cass. (ord.) 30.10.2018, n. 27700; Cass. (ord.) 5.11.2018, n. 28119).

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e degli artt. 2 e 3 C.E.D.U.

Deduce che il Tribunale di Brescia, allorché ha disconosciuto la protezione sussidiaria, non ha per nulla tenuto conto del sovraffollamento, in *****, degli istituti penitenziari e dei correlati rischi di sopravvivenza.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2.

Deduce che, in ipotesi di rimpatrio, è esposto al rischio di menomazione dei suoi diritti fondamentali.

9. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

10. Si premette che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – ben vero al di là dell’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicché, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794; Cass. (ord.) 29.5.2020, n. 10286).

11. Su tale scorta, a fronte della ritenuta argomentata inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo, per nulla si giustificano le prospettazioni veicolate da ambedue i mezzi di impugnazione.

Ovvero l’assunto secondo cui “il Tribunale non ha considerato le condizioni dei prigionieri detenuti che sono dure e potenzialmente pericolose per la vita” (così ricorso, pag. 7).

Ovvero l’assunto secondo cui, ai fini del riscontro del rischio di menomazione dei suoi diritti fondamentali, ben avrebbe dovuto il tribunale avvalersi dei suoi poteri di cooperazione istruttoria (cfr. ricorso, pag. 9).

12. Per altro verso, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è necessario che chi invochi tale forma di tutela, alleghi in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione cosiddetta “maggiore” (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123; Cass. (ord.) 31.3.2020, n. 7622).

13. Su tale scorta non ha precipua valenza dolersi per l’omessa valutazione della condizione di vulnerabilità che al ricorrente deriverebbe dalla situazione esistente nel suo paese d’origine e dalla situazione esistente in Libia, ove (ha riferito il ricorrente) è rimasto per circa undici mesi. Viepiù, a tal ultimo riguardo, che il ricorrente non ha compiutamente specificato che connessione vi è tra il pregresso transito in Libia e la domanda di protezione internazionale (cfr. Cass. (ord.) 6.12.2018, n. 31676; Cass. (ord.) 6.2.2018, n. 2861).

14. Non può non evidenziarsi, in ogni caso, che il secondo motivo ha una connotazione di forte genericità, alla stregua della mera prospettazione secondo cui, in ipotesi di rimpatrio, il ricorrente rischierebbe la compromissione dei suoi diritti fondamentali.

15. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione pertanto va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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