LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19426-2019 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Manzoni, 81, presso lo studio dell’avvocato Antonella Consolo, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– R.S., cittadino del *****, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che ha dichiarato inammissibile il di lui ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta reiterata di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b);
– l’inammissibilità è stata dichiarata sull’assunto che il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale sulla domanda reiterata proposta dal richiedente asilo era stato proposto dopo la scadenza del termine di 15 giorni, termine desunto dal combinato disposto del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 28-bis, comma 2, lett. b) ed art. 35-bis, comma 2 in relazione all’art. 29, comma 1, lett. b) medesimo D.Lgs. n. 25 del 2008;
– il tribunale ha con il decreto qui impugnato rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il quindicesimo giorno e la mancata richiesta di rimessione in termini;
-la cassazione del decreto impugnato è chiesta con ricorso affidato a due motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si censura la il mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in applicazione dell’art. 153, comma 2, per essere state imputate alla ricorrente e negligente del difensore di fiducia nel processo di 1^ grado con la mancata richiesta della rimessione in termini per causa non imputabile al ricorrente che non aveva potuto avere adeguata conoscenza dei rimedi esperibili contro la decisione della commissione territoriale;
– con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 153 e 294 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione alla domanda di rimessione in termini a fronte del ricorso tardivamente proposto dal difensore in ragione dell’incolpevole comportamento della richiedente asilo;
– rileva in via preliminare il Collegio che il presente ricorso avverso il decreto del Tribunale di Milano comunicato al ricorrente il 20 dicembre 2018 è stato notificato il 20 giugno 2019, in violazione del disposto del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, quarto periodo, a mente del quale il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria;
– nel caso di specie tale termine è stato ampiamente superato post oche il ricorso è stato notificato sei mesi dopo e tale rilievo è assorbente di ogni altra considerazione e giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame;
– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021