Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33985 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26547-2019 proposto da:

S.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Ficarra del foro di Gela e domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione ovvero agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 143/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott.ssa FALASCHI Milena.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa – Sezione di Caltanissetta che rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, S.I. interponeva opposizione, che veniva respinta dal Tribunale di Caltanissetta con ordinanza del 29.03.2017;

– in virtù di appello proposto dal medesimo S., la Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza n. 143/2019, rigettava l’impugnazione con compensazione delle spese del grado;

– la decisione di secondo grado evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando la non verosimiglianza del racconto del richiedente che risultava vago e generico oltre che poco circostanziato apparendo poco definite le circostanze relative agli episodi riferiti (che aveva dichiarato di essersi allontanato dal Pakistan per avere ricevuto minacce telefoniche e un tentativo di assassinio da parte di alcuni uomini per la sua appartenenza ad un nuovo partico politico riconosciuto nel 2013, per conto del quale si occupava di organizzate matrimoni per le persone meno abbienti, attività osteggiata dal partito di maggioranza) sia perché la vicenda non era vertente in una delle ipotesi tipizzate di persecuzione. Aggiungeva che peraltro dalle fonti EASO – aggiornate ad agosto 2017 – risultava un calo del 69% degli attentati terroristici ed un aumento del numero di operazioni di sicurezza rispetto al 2015. Neppure vi erano i presupposti per la protezione umanitaria, mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione l’ A. affidato a cinque motivi;

– il Ministero dell’interno intimato ha depositato solo “atto di costituzione” per eventualmente partecipare alla discussione.

Atteso che:

– con il primo motivo di ricorso è lamenta la mancata traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente sia della decisione della Commissione territoriale sia dell’impugnato decreto, con conseguente nullità per “mancanza” di una motivazione in lingua comprensibile al ricorrente e violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, art. 6, comma 3 lett. a) della Convenzione dei diritti dell’uomo e dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura è inammissibile.

Questa Corte ha di recente precisato (Cass. n. 11295 del 2019; Cass. n. 11871 del 2014; Cass. n. 24453 del 2011) che “in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto”.

Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale e, quindi, non il provvedimento di diniego della Commissione territoriale, bensì la verifica della sussistenza del diritto alla protezione internazionale, la violazione degli obblighi di traduzione (al pari di quello di consegna di copia autentica) del provvedimento non rileva di per sé, ma solo nella misura in cui abbia prodotto lesione all’esercizio del diritto di difesa del richiedente.

Nel caso di specie, il ricorrente non precisa né se la questione fosse stata dedotta nel giudizio dinanzi al Tribunale (in relazione al provvedimento della Commissione territoriale impugnato in quella sede) né se e in che misura la mancata traduzione integrale del provvedimento di cui sopra (e di quello del Tribunale) in una lingua conosciuta abbia determinato una violazione del suo diritto di difesa, tenuto conto che lo stesso si è regolarmente difeso in tutti i gradi del Giudizio;

– con il secondo motivo è dedotto il vizio di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 e ss c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2), art. 111 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, nonché in riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5 per avere nella sostanza la Corte territoriale omesso di motivare e specificare a quale regola o fatto potesse dirsi non credibile il racconto del ricorrente.

Con il terzo motivo è denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 e ss c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2), 111 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonché in riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per essere il racconto – diversamente dal convincimento del giudice di merito preciso, veritiero e non contraddittorio quanto alla persecuzione subita dal ricorrente di tipo religioso, con conseguente probatio diabolica sull’attualità del pericolo.

Con il quarto mezzo è lamentata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 e ss c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, nonché in riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il giudice del merito errato nel contestualizzare il racconto del ricorrente nella realtà del Paese di provenienza ed omesso di indicare la fonte contraria da dove ha attinto l’assenza di violenza indiscriminata del luogo di provenienza del richiedente.

Con il quinto mezzo è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 e ss c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2), il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, 3 della CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per essere il racconto del ricorrente preciso e veritiero e non contraddittorio per cui doveva essere ritenuto vulnerabile in caso di rimpatrio per la sua integrazione nel nostro paese a causa della assoluta povertà del proprio ambiente personale e sociale.

I quattro motivi – da trattare unitariamente per la complessiva articolazione – sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi che è quella della ritenuta insussistenza dei presupposti per le richieste forme di protezione.

I motivi sono comunque generici non indicando per quali contenuti e per lo scrutinio di quali fonti la Corte distrettuale avrebbe mancato all’onere di collaborazione istruttoria destinato ad attenuare quello gravante sul richiedente in ordine alla concedibilità del rimedio.

I mezzi sono esposti con forma di natura discorsiva, che non censurano, a fronte delle adottate complesse titolazione, né il tema delle fonti posto a sostegno dell’impugnata decisione, per contestazione circa il loro portato o per una diversa loro individuazione, né la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) come recepita dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. 08/07/2019, n. 18306). Nei generici contenuti del proposto motivo figura piuttosto la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. b), che non risulta però, a sua volta, sostenuto da puntuali allegazioni in fatto in tal modo non dialogando con quella parte della motivazione in cui il tribunale ritiene che non ricorra nel racconto reso proprio la fattispecie di cui all’art. 14 cit., art. b).

Anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria quale parametro che si inserisce in una valutazione complessiva in cui rientra, anche, la verifica di una situazione di compressione dei diritti fondamentali, nel censurare l’impugnata decisione il ricorso non si fa carico di dedurre con specificità in ordine alla riconoscibilità in capo al richiedente della protezione per motivi umanitari e tanto rispetto ad una situazione di vulnerabilità personale, valutata come mancante nel giudizio di merito, il cui rilievo non resta escluso per la sola dedotta intervenuta integrazione in Italia.

In via conclusiva il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo il Ministero intimato articolato difese. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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