LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23207-2019 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE ROSETO;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 15574/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
CHE:
C.A., dipendente dell’associazione Roseto R.S.A. con mansioni di assistente geriatrico, domanda la revocazione della sentenza Cass. n. 15774 del 2019, resa nel giudizio intentato dalla lavoratrice avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che, a conferma della pronuncia del Tribunale di Avellino, aveva rigettato la sua domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale differenziale scaturito da malattia professionale;
la domanda di revocazione per errore di fatto è fondata su due motivi, illustrati da successiva memoria;
l’associazione Roseto R.s.a. è rimasta intimata;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 4, parte ricorrente lamenta l’erroneità della statuizione d’inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di specificità, deducendo a motivo della sua doglianza che “…il ricorso per cassazione conteneva la specificità dei motivi e altresì la critica vincolata” (p. 3 ric.);
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 4, contesta la statuizione di non autosufficienza del ricorso per cassazione per mancata trascrizione del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio d’appello e per mancato assolvimento degli oneri di allegazione sì come idonei a fornire alla Corte elementi sicuri per poter dedurre dagli atti processuali la fondatezza delle istanze della ricorrente;
i motivi, esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili;
la sentenza di cui in questa sede si domanda la revocazione, al punto 2. esprime due autonome rationes decidendi: la prima riferita alla promiscua pluralità delle doglianze di merito, che non consente al giudice della legittimità di sceverare le ragioni poste a sostegno di ciascun vizio elencato nella rubrica del motivo, la seconda riguardante la violazione dell’obbligo di allegazione degli elementi posti a fondamento delle pretese di parte ricorrente;
col ricorso per revocazione la parte si duole della statuizione di non autosufficienza, mentre omette di censurare la parte della motivazione – autonoma rispetto alla prima – che statuisce l’inammissibilità del ricorso per la promiscuità dei motivi di censura;
nel caso in esame, va data attuazione al consolidato principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui qualora una decisione di merito si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10815 del 2019; Cass. n. 17182 del 2020);
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
non si provvede sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata;
si dà atto che la natura del giudizio esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021