Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33996 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14337-2020 proposto da:

JULIET s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, in nome e per conto di SIENA NPL 2018 s.r.l. unipesonale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato MARCO FABIO LEPPO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORDANO BALOSSI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 1760/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 30/4/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 28/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.

RILEVATO

che:

1. Il giudice delegato al fallimento di ***** s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito chirografario vantato da Juliet s.p.a., in nome e per conto di Siena NPL 2018 s.r.l., in relazione a un contratto di conto corrente in essere quando la compagine era ancora in bonis.

Ammetteva il credito vantato dall’istituto di credito per rate insolute di un mutuo fondiario, con esclusione però del privilegio ipotecario perché gli immobili su cui gravava l’ipoteca erano stati alienati prima della dichiarazione di fallimento.

2. Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione proposta, reputava corretta l’ammissione in chirografo del credito per rate insolute del contratto di mutuo fondiario, dato che il creditore istante non aveva descritto i beni su cui la prelazione doveva essere esercitata, non aveva indicato che i beni immobili erano stati alienati a terzi né aveva dedotto le ragioni per cui i medesimi erano potenzialmente acquisibili alla massa attiva del fallimento.

Il collegio dell’opposizione condivideva, inoltre, l’esclusione del credito derivante dal contratto di conto corrente già in essere con la fallita, in quanto l’allegazione degli interi estratti conto relativi allo sviluppo del rapporto e della certificazione T.U.B. ex art. 50, non era comunque sufficiente a superare la carenza di data certa del contratto costitutivo del rapporto di conto corrente, rispetto al quale l’opponente non aveva dedotto e documentato l’esistenza di fatti obiettivi dai quali desumere in modo certo l’anteriorità della sua stipula alla dichiarazione di fallimento.

3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 30 aprile 2020, ha proposto ricorso Juliet s.p.a., in nome e per conto di Siena NPL 2018 s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza.

L’intimato fallimento di ***** s.r.l. non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. fall., art. 93, commi 3, n. 3), e 4, in quanto il mancato riconoscimento del privilegio ipotecario da parte del collegio di merito contrasta con il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e non tiene conto del fatto che, sin con la domanda di ammissione al passivo fallimentare, era sempre stato specificato il titolo della prelazione.

5. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

5.1 Ciò, innanzitutto, a causa della sua strutturazione, dato che deduce una violazione di legge senza però consentire di comprendere quale essa sia, dato che si limita a riportare il tenore del decreto impugnato, a evocare, testualmente, il contenuto di due statuizioni di questa Corte e a far menzione di alcuni passaggi del contratto di mutuo fondiario.

Al riguardo, occorre osservare che il vizio della decisione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata quelle sostenute dal ricorrente; diversamente verrebbe ad essere impedito alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. U., 23745/2020, Cass. 16700/2020, Cass. 24298/2016).

In tema di ricorso per cassazione, invero, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (Cass., Sez. U., 25573/2020).

5.2 D’altra parte il collegio dell’opposizione, nel disporre l’esclusione, non ha sostenuto che l’ammissione al passivo presupponga necessariamente l’esistenza del bene su cui la prelazione si esercita e la sua inclusione nella massa attiva (come pare di intendere dalle sottolineature fatte dal ricorrente nel testo delle decisioni citate), ma, ben diversamente, che la domanda di insinuazione debba indicare, in coerenza con il disposto della L. fall., art. 93, comma 3, n. 4, il bene gravato alla garanzia reale e le ragioni in base alle quali lo stesso debba considerarsi già ricompreso nell’attivo o ragionevolmente recuperabile al suo interno (e ciò in applicazione del principio già espresso da questa Corte secondo cui l’ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell’attivo, purché, ai sensi della L. fall., art. 93, la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare; Cass. 5341/2019, Cass. 12680/2020, Cass. 14960/2020).

Il che comporta, per altro verso, l’inammissibilità del mezzo, dato che il ricorso per cassazione, necessariamente, deve cogliere e contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017).

6.1 Il secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea applicazione dell’art. 2704 c.c., in quanto il Tribunale – in tesi – ha rilevato la carenza di data certa del contratto di conto corrente senza prendere minimamente in considerazione una serie di documenti che avevano invece una simile caratteristica.

6.2 Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del provvedimento impugnato “stante il cristallino vero e proprio errore processuale cui è incorso il giudice di merito consistente nel non aver valutato la prova documentale offerta”.

7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedue inammis sibili.

7.1 La disciplina di cui all’art. 2704 c.c., vale a verificare l’opponibilità a terzi – cioè a soggetti titolari di una situazione soggettiva indipendente e incompatibile, dunque suscettibile di pregiudizio per effetto del negozio documentato – di una scrittura privata tenendo conto del giorno indicato dalla norma perché la data possa ritenersi certa.

Rispetto alla procedura fallimentare è necessario verificare se la scrittura privata sia antecedente all’apertura del concorso, e come tale opponibile ai creditori, o successiva.

La scrittura privata che viene in rilievo ai fini della verifica in discorso laddove la domanda di insinuazione riguardi un credito derivante dal saldo negativo di un conto corrente intestato al fallito è il contratto di apertura del conto corrente, l’accertamento della cui data certa consente di opporre alla massa dei creditori l’esistenza del contratto e il contenuto negoziale dello stesso.

Il Tribunale, dando corretto rilievo al momento genetico del negozio, ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare la certa anteriorità del contratto da cui ha avuto origine il rapporto di conto corrente, con la conseguente inopponibilità del negozio alla procedura.

Il secondo mezzo contesta questo accertamento, sostenendo che, al contrario, il Tribunale avesse “a disposizione una miriade di provati elementi idonei a dimostrare la data certa” in discorso.

Il motivo, proposto dal ricorrente in termini di “erronea applicazione dell’art. 2704 c.c.”, indica (a pag. 15) soltanto in maniera generica l’esistenza di un collegamento fra il contratto di mutuo fondiario e il contratto di conto corrente, senza addurre specificamente che la data certa del mutuo era idonea ad attribuire data certa al contratto di conto corrente e, soprattutto, senza denunciare a tal proposito l’omesso esame di un fatto decisivo.

La doglianza, per come esposta, deduce invece un vizio di sussunzione (che, attenendo alla qualificazione giuridica dei fatti materiali, ricorre sia quando il giudice riconduce questi ultimi ad una fattispecie astratta piuttosto che ad un’altra, sia quando si rifiuta di assumerli in qualunque fattispecie astratta, pur sussistendone una in cui potrebbero essere inquadrati; cfr., da ultimo, Cass. 13747/2018) di cui però non ricorrono gli elementi integrativi, posto che la conformazione di tale vizio suppone che l'”accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso” (Cass. 6035/2018).

La critica invece, nel contestare proprio l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito, allega chiaramente un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato.

7.2 Lo stesso ricorrente assume (a pag. 15) che “il Giudice non ha correttamente analizzato (per non dire visualizzato) tutta la documentazione riversata in atti dalla odierna ricorrente”.

L’errore processuale denunciato consiste dunque non nella mancata valutazione della documentazione prodotta, ma nell’averla “analizzata” in termini difformi da quelli auspicati dal ricorrente e reputati da questi erronei.

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito – che è attività di valutazione differente dall’attività di percezione, che riguarda la ricognizione del contenuto oggettivo della prova (Cass. 9356/2017) – non dà però luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 16315/2018, Cass. 11892/2016).

7.3 Quanto poi alla mancata analisi delle prove documentali riversate in atti e non espressamente vagliate (e quindi di natura diversa dagli estratti conto e dalla certificazione del credito T.U.B. ex art. 50, di cui il provvedimento impugnato fa espressa menzione), è sufficiente rilevare che il ricorrente non ha provveduto a trascrivere il contenuto dei documenti asseritamente trascurati rispetto alla parte oggetto di doglianza, né ha fatto un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, così come non ha spiegato dove gli stessi ora si rinverrebbero; il che si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del profilo di critica presentato (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013).

8. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede della procedura concorsuale esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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