Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33998 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13389/2020 proposto da:

J.F.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Varali;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 3582/2019 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 10/9/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 3582/2019 depositata in data 10/9/2019, ha respinto il gravame di J.F.O., cittadino del Gambia, avverso la decisione di primo grado, che aveva, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria od umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, “variamente declinata”, sulla quale, in particolare, l’appello era incentrato, il racconto del richiedente non era credibile, come anche ritenuto in primo grado, ma, quand’anche credibile, in parte, non integrava i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in difetto di situazioni di vulnerabilità personali ed oggettive, in quanto il Gambia non era interessato (secondo le fonti consultate, Freedom House, Refworld.org 2018, Easo ed Amnesty International 2017-2018, Human Rights Watch 2018) da violenza generalizzata.

Avverso la suddetta pronuncia J.F.O. propone ricorso per cassazione, notificato il 10/3/2020, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione)).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c, nn. 4 e 5, sia la nullità per motivazione apparente e perplessa, sia la violazione e falsa applicazione dei criteri legali di valutazione della prova, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, sia l’omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dal verbale di arresto e dal mandato di arresto emesso dalle autorità del Gambia, in relazione alla ritenuta non credibilità delle dichiarazioni, senza alcun esame delle stesse e valutazione della documentazione allegata (avendo il richiedente dedotto essere stato costretto a fuggire dal Paese d’origine, a causa delle persecuzioni subite per la sua “presunta omosessualità”, attribuitagli dalle Forze di Polizia, dopo che egli aveva concesso in locazione un immobile di proprietà a persone omosessuali, tanto da venire arrestato e poi liberato su cauzione), anche in relazione alla situazione generale del Paese di provenienza (peraltro confusamente ed erroneamente indicato, in sentenza, nel “Mali” anziché nel Gambia); b) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 1 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la Corte d’appello fatto riferimento alla situazione esistente in Mali invece che in Gambia, Paese di provenienza, nonché per avere limitato l’indagine alla mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), senza prendere in esame i presupposti di cui al medesimo articolo di legge, lett. b); c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, per non avere la Corte di merito esaminato la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, in relazione alla situazione di vulnerabilità allegata e delle persecuzioni subite nel paese di transito.

2. La prima e la seconda censura sono fondate.

Il ricorrente evidenzia che, anche in sede di impugnazione in appello, si reiterava la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

E le conclusioni dell’appellante, ritrascritte nella sentenza impugnata, risultano formulate con riguardo a tutte le forme di protezione internazionale.

La Corte d’appello si è limitata, del tutto genericamente, a ritenere, in relazione peraltro alla sola richiesta di protezione umanitaria, il narrato (neppure descritto) non verosimile e caratterizzato da incongruenze. In ogni caso, poi, la situazione di vulnerabilità oggettiva del richiedente è stata esaminata prima con riguardo al Mali, poi con riguardo al Gambia, del tutto confusamente, e comunque, per tale ultima parte della motivazione, con esclusivo riferimento alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14 lett. c).

In materia di protezione internazionale questa Corte ha da tempo chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

L’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340).

Ora, alcun riferimento risulta effettuato, in sentenza, alle specifiche allegazioni in ordine alle persecuzioni conseguenti all’accusa rivoltagli di omosessualità, cosicché il vizio motivazionale denunciato risulta fondato.

3.11 terzo motivo, attinente alla protezione umanitaria, è assorbito.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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