Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.33999 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8584-2019 proposto da:

G.E., O.E., O.D., O.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ANTONIA BOCCATO;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO RAMPIN;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2398/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

FATTI DI CAUSA

1. G.E., I., D., M. ed O.E. convennero in giudizio l’Azienda Ospedaliera di Padova chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da O.I., colpito da ischemia celebrale insorta in seguito ad un intervento di tromboendoarteriectomia carotidea eseguito presso il predetto ospedale.

Esposero che, poche ore dopo l’intervento, il paziente aveva subito alcuni attacchi ischemici transitori, trascurati dai sanitari, che gli avevano causato una massiccia emorragia cerebrale, determinandone uno stato di invalidità totale. Lamentarono, inoltre, la mancanza di un valido consenso informato all’intervento, la non corretta valutazione dei rischi operatori e postoperatori, la passiva gestione dell’emergenza, la mancanza di qualsiasi approfondimento diagnostico, l’omessa valutazione dell’opportunità di un intervento chirurgico riparatore, oltre ad omissioni e carenze della cartella clinica.

Si costituì in giudizio l’Azienda Ospedaliera di Padova eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori con riferimento alla domanda proposta quali eredi dell’ O., nonché l’infondatezza in fatto e in diritto delle pretese vantate iure proprio.

A seguito del decesso di O.I., sopravvenuto nel corso del giudizio per cause non correlate al trattamento sanitario oggetto di indagine, il processo proseguì in capo agli altri attori in qualità di eredi.

Istruita la causa ed espletata una consulenza tecnica medico-legale, il Tribunale adito, ritenendo sussistente il nesso di causalità fra l’intervento vascolare e la trombosi carotidea alla luce dei numerosi profili di inadempimento professionale (tra i quali la mancata adozione di sistemi di monitoraggio del rischio ischemico post operatorio e la mancata somministrazione di eparina intraoperatoria e di antiaggreganti nel postoperatorio), accolse la domanda e condannò l’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni in favore degli attori, tanto iure proprio quanto iure hereditatis.

Affermò Tribunale, sulla scorta delle valutazioni del c.t.u., sotto il profilo causale, che, qualora gli operatori sanitari avessero adottato le doverose cautele, sarebbe stato possibile, con buona probabilità, avvedersi tempestivamente della trombosi in atto, realizzandosi così un diverso esito post-operatorio.

Avverso tale decisione propose appello l’Azienda Ospedaliera di Padova, lamentando l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza per aver il Tribunale aderito acriticamente alle risultanze della C.T.U., riconoscendo la responsabilità dei sanitari sebbene, secondo lo stesso giudice di merito, una diversa condotta non avrebbe impedito l’evento, ma solo ridotto il rischio del suo verificarsi. Eccepirono altresì il difetto di legittimazione attiva degli attori in qualità di eredi e contestarono la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali operata dal giudice.

G.E., O.D., O.M. ed O.E. si costituirono eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, per chiederne poi, nel merito, il rigetto. Proposero, in via subordinata per l’eventualità di accoglimento, anche parziale, dell’impugnazione principale, appello incidentale diretto ad ottenere un risarcimento in misura maggiore di quanto liquidato nella sentenza di primo grado.

Sospesa con ordinanza la provvisoria esecuzione della sentenza, la causa venne istruita mediante una seconda consulenza medico-legale.

2. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2398/2018, pubblicata il 3 settembre 2018, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto integralmente la domanda risarcitoria, dichiarando compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il giudice territoriale, facendo proprie le conclusioni della seconda consulenza, ha rilevato che, nonostante la indiscutibile esistenza di un nesso di causalità materiale tra l’endoarteriectomia e l’ischemia postoperatoria, quest’ultima, sulla base delle risultanze medico-legali, rientrasse nel novero delle complicanze prevedibili ma non prevenibili, e dunque non consentisse l’affermazione di una responsabilità degli operatori sanitari.

Dalla consulenza tecnica di secondo grado era infatti emerso:

a) l’opportunità di un intervento combinato, anche alla luce dello stato di salute del paziente e della letteratura disponibile all’epoca dei fatti;

b) l’assenza di elementi probatori utili ad ipotizzare che la tecnica operatoria adottata fosse all’origine dei fenomeni ostruttivi;

c) la riconducibilità della lesione ischemica ad embolizzazione polmonare e non a trombosi del sito chirurgico;

d) l’irrilevanza del monitoraggio intraoperatorio ai fini della prevedibilità della trombosi, avendo esso il solo scopo di ridurre le lesioni intraoperatorie;

e) l’assenza di sintomi di deficit neurologico nell’immediato post-operatorio, essendosi l’evento ischemico verificato a distanza di molte ore dall’intervento;

f) l’assenza di evidenze di errori tecnici commessi dai sanitari, idonei a cagionare il danno celebrale.

Ininfluenti ai fini di una affermazione di responsabilità, secondo la Corte d’Appello, dovevano poi ritenersi sia la letteratura scientifica richiamata dagli originari attori, in quanto successiva al verificarsi dell’evento, sia l’insufficienza delle informazioni contenute nella cartella clinica.

3. Avverso tale sentenza G.E., O.D., O.M. ed O.E., in proprio e quali eredi di I. O., propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L’Azienda Ospedaliera di Padova resiste con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

4.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art 360 c.c., n. 3, degli artt. 1176, 1218, 1223 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2728 e 2729 c.c..

Si sostiene che l’incompletezza della cartella clinica, evidenziata dalla C.T.U. sia di primo che di secondo grado, avrebbe reso eccessivamente gravosa per il paziente la ricostruzione dei fatti e l’intero excursus chirurgico ospedaliero, con lesione del diritto di difesa conseguente ad una sostanziale quanto illegittima inversione dell’onere probatorio – dovendo, di converso, gravare sui sanitari e non sul paziente la prova positiva del fatto idoneo ad escludere il nesso di causalità.

Si lamenta, inoltre, l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui aveva tautologicamente posto a fondamento del giudizio di irrilevanza dell’incompletezza della cartella clinica proprio il fatto che tale documento sarebbe stato idoneo a dimostrare, e cioè l’assenza del nesso causale tra l’intervento e l’evento lesivo.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, n. 3: violazione di legge con riguardo agli artt. 1218,1223 e 1297 c.c.. Nullità della sentenza per violazione del principio della ripartizione dell’onere della prova. Errore su un fatto decisivo controverso tra le parti.

Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni della C.T.U. disposta in appello senza fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui non aveva ritenuto condivisibili le ben più pregnanti risultanze della consulenza di primo grado – che aveva, di converso, concluso nel senso della sussistenza di un nesso di derivazione causale tra l’intervento chirurgico e l’ischemia.

Il giudice di secondo grado avrebbe poi errato nel fondare la propria decisione su dati rivelatisi inesatti, poiché, a differenza di quanto affermato in sentenza, l’attacco ischemico delle h. 5.00 del mattino successivo all’intervento non sarebbe stato l’unico subito dal paziente, essendo emerso dalla C.T.U. di primo grado l’esistenza di due precedenti attacchi, alle 20:30 e alle 22:00 del giorno stesso dell’operazione. Altrettanto errata sarebbe stata l’esclusione di errori tecnici commessi da parte degli operatori sanitari, avendo la prima C.T.U. indicato, tra le cause di danno, proprio l’errore tecnico.

La Corte d’Appello, infine avrebbe omesso di rilevare che l’Azienda Ospedaliera non aveva fornito alcuna prova della particolare difficoltà dell’intervento.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 per violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

La Corte d’Appello non aveva adeguatamente considerato, a giudizio dei ricorrenti, l’importanza dell’attività di monitoraggio intraoperatoria che, come messo in luce dal c.t.u. di primo grado, avrebbe consentito, se correttamente svolta, di ipotizzare e prevenire eventuali ischemie, nonché di accertare l’esistenza di eventuali ed ulteriori attacchi ischemici durante l’intervento.

Si lamenta, in particolare, che tale circostanza, anche alla luce dell’insufficienza della cartella clinica, invece di essere considerata quale indice di inadempimento dell’attività medica, abbia aggravato la posizione e l’onere della prova del paziente.

Lamentano ancora i ricorrenti che la decisione del giudice di secondo grado, in punto di esclusione del nesso causale, si sarebbe basata sull’errato presupposto che si fosse verificato un solo attacco ischemico e che questo fosse avvenuto a di distanza di molte ore dall’intervento.

La Corte territoriale, infine, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza mossa in ordine alla scelta del sanitario chiamato ad eseguire l’operazione dell’ O. – un cardiochirurgo invece che un chirurgo vascolare – e della conseguente diversa tecnica operatoria adottata.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, per essere la sentenza munita di una motivatone apparente, in relazione agli artt. 1176,1223 e 2967 c.c..

La Corte d’Appello avrebbe adottato una motivazione meramente apparente, omettendo del tutto di indicare quale sarebbe stato il “parametro di adeguatezza” utilizzato per escludere l’errore nella scelta della tecnica operatoria e nel monitoraggio intraoperatorio eseguito dall’Azienda Ospedaliera.

Avrebbe inoltre errato nel ritenere “imprevedibile” l’evento in base alle conoscenze tecnico-scientifiche dell’epoca, escludendo la rilevanza della letteratura scientifica richiamata nel corso del giudizio dai ricorrenti perché successive all’intervento chirurgico, senza considerare che: a) la data di pubblicazione non coincideva con la data del contenuto delle pubblicazioni e gli interventi contenuti erano tutti anteriori al 19.02.1998; b) la c.t.u. aveva mal interpretato e citato solo parzialmente gli studi scientifici che in realtà confermavano come l’attacco ischemico fosse una prevedibile complicanza dell’intervento, direttamente correlato alla terapia post operatoria precoce.

I ricorrenti lamentano, infine, l’omessa pronuncia del giudice d’appello e l’omessa analisi nella C.T.U. di secondo grado sull’eccezione di inadempimento per ritardata o omessa diagnosi da parte dell’Azienda Ospedaliera.

4.5 Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,1175,1176 e 2967 c.c. e art. 115 e 116 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra el parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare sulla eccezione di nullità della C.T.U. di secondo grado, sulle richieste di chiarimenti e sugli specifici rilievi critici mossi dai ricorrenti in sede di precisazione delle conclusioni.

5. Osserva il collegio che i primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, attesa la intrinseca connessione delle molteplici censure mosse alla sentenza con riferimento alla (asseritamente erronea) esclusione della sussistenza del nesso di causa tra l’intervento chirurgico e l’ischemia.

I tre motivi, così come formulati, non possono essere accolti, poiché non colgono, e non censurano, la effettiva ratio decidendi della pronuncia d’appello. Nell’esaminare il contenuto delle due consulenze (entrambe di natura percipiente), la Corte d’appello, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha escluso il nesso di causalità materiale – avendolo, di converso, espressamente ritenuto sussistente – tra l’endeoarteriectomia e l’ischemia post-operatoria. Si legge, infatti, a pag. 10 della sentenza impugnata che seconda c.t.u. invero non rinnega tale nesso (né del resto lo escludeva, sin dal primo grado del giudizio, il C.t.p. Ospedaliera, laddove, nelle Osservazioni alla c.t.u. datate 29 gennaio 2009, nel fascicolo di parte appellante, definiva la relazione causale tra l’intervento di endeoarteriectomia ed ischemia postoperatoria senza dubbio esistente), salvo ascriverlo nel novero delle conseguenze complicane note in caso di tromboendeoarteriectomia (1EA) carotidea, bensì prevedibili ma non prevedibili.

La Corte territoriale ha, viceversa, rigettato la domanda esaminando il diverso profilo della colpa dell’agente e discorrendo, in consonanza con l’accertamento tecnico disposto in secondo grado, di un evento di danno prevedibile ma non prevenibile – dunque, senza escludere il nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, come erroneamente affermato dal ricorrente.

Il giudizio sulla colpa dell’agente, che è giudizio “normativo” alla luce del costante insegnamento di questo giudice di legittimità, postula il raffronto tra la condotta concretamente tenuta e il paradigma normativo (la condotta-modello) dell’homo eiusdem condicionis et professionis. nel procedere alla valutazione del comportamento tenuto dall’agente alla luce dei parametri di colpa generica (diligenza prudenza e perizia), assume, pertanto, rilievo il concetto di prevedibilità e di evitabilità dell’evento al fine di valutare come lesiva, secondo un giudizio ex ante, la condotta posta in essere alla stregua delle cognizioni tecnico-professionali richieste all’agente con riferimento al caso concreto.

Occorre, in altri termini, che il giudice di merito accerti se il professionista, nelle medesime circostanze del caso concreto, avrebbe potuto non solo prevedere ma anche evitare l’evento dannoso quale conseguenza della propria condotta, tenuto conto: 1) della natura dell’intervento; 2) del peggioramento delle condizioni del paziente; 3) del tasso di specializzazione del professionista; 4) della presenza di linee guida o di buona pratiche clinico-assistenziali alle quali il professionista avrebbe dovuto attenersi, ovvero dalle quali avrebbe dovuto discostarsi alla luce della specificità del caso concreto.

I criteri di prevedibilità e di evitabilità, che si collocano in una prospettiva dinamica ed evolutiva nel tempo quanto al relativo accertamento, presentano caratteri strutturalmente distinti, ma funzionalmente complementari; nel giudizio sulla colpa (che segue, di regola, quello relativo all’accertamento della causalità materiale):

la prevedibilità dell’evento costituisce il prius logico del ragionamento probatorio, che attiene al complesso di conoscenze, di esperienze e di valutazioni di cui l’agente può e deve fare uso onde evitare il verificarsi dell’evento di danno.

La prevedibilità dell’evento (concetto immanente alla sua evitabilità) attiene alla successiva fase “cautelare” della condotta, e cioè all’insieme dei comportamenti volti a porre in essere tutte le misure precauzionali idonee a prevenire ed evitare il verificarsi del pregiudizio.

Il criterio della prevedibilità dell’evento dannoso, pur necessario a fondare una valutazione di negligenza o di imprudenza, può, peraltro, risultare non sufficiente ad integrare gli estremi del giudizio finale di colpevolezza, volta che l’evento, anche se prevedibile da parte dell’agente, potrebbe risultare non prevenibile (e dunque inevitabile), al di là e a prescindere dei profili di negligenza e/o imprudenza della sua condotta: ed è su questi principi che si fonda (correttamente) la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Nella valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito, pertanto, il criterio della prevedibilità deve essere integrato da quello della evitabilità, salvo poi a stabilire, in relazione alla natura dell’attività posta in essere, se lo sforzo di diligenza del soggetto dovesse spingersi sino all’estremo limite dell’astensione dalla condotta, ovvero se sia sufficiente ad escludere la colpevolezza la imprevenibilità dell’evento, qual che fosse stata (alla luce di un giudizio controfattuale) la condotta dell’agente.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto (sulla base delle risultanze della CTU disposta in grado di appello) che le conseguenze/complicanze intervenute a seguito del primo intervento fossero, si, prevedibili, ma ciononostante non prevenibili, pur ritenendo accertato il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno.

Tale ratio decidendi, nella specie, non è stata impugnata dalla difesa dei ricorrenti, che censurano sotto più profili, con i motivi di ricorso, la decisione di merito con riguardo al diverso elemento della fattispecie del nesso causale, ma non della colpa dei sanitari.

Come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, il nesso di causalità materiale, elemento strutturale dell’illecito, corre – su di un piano strettamente oggettivo – tra un comportamento (dell’autore del fatto) oggettivamente considerato ed un evento di danno (Cass. s.u. 576/2008; Cass. 26917/2007 e successive conformi), di tal che, nell’individuazione di tale relazione, si prescinde del tutto da ogni valutazione di prevedibilità e/o prevenibilità da parte dell’autore del fatto, essendo il concetto di prevedibilità/previsione immanente al diverso elemento della colpevolezza, qualificazione soggettiva dell’illecito.

La relazione che corre tra nesso causale e colpa e’, dunque, la stessa che corre tra probabilità e prevedibilità/prevenibilità, concetti che attengono a diversi elementi di valutazione e di giudizio (se sol si consideri che anche ciò che è improbabile ben può essere prevedibile, come nel caso previsto dall’art. 61 c.p., n. 3, che disciplina la cd. “colpa cosciente”).

Ne consegue che il nesso causale è misura della relazione oggettivamente probabilistica tra il fatto-condotta e il fatto evento (valutata, sul piano della causalità generale, secondo un criterio di regolarità in base a leggi scientifiche e/o statistiche, ovvero ad inferenze logiche di tipo presuntivo; e su quello della causalità del singolo caso concreto secondo il criterio della probabilità relativa) indipendente da ogni riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro la dimensione soggettiva dell’illecito, da valutarsi secondo i criteri della prevedibilità/prevenibilità.

Sulla base di tali principi – benché applicati con motivazione assai sintetica la Corte d’appello, aderendo alle conclusioni della seconda consulenza ha affermato che:

a) il paziente era stato correttamente valutato e stadiato preoperatoriamente;

b) sussisteva l’indicazione all’intervento combinato di endoarterectomia e by-pass aortocoronarico;

c) con riguardo all’esecuzione dell’intervento, erano totalmente carenti elementi probatori utile ad ipotizzare con certezza od elevata probabilità che la tecnica adottata fosse stata all’origine di fenomeni ostruttivi da ricondurre ad inadeguata tecnica intraoperatoria;

d) sulla base dell’esperienza clinica era possibile affermare che l’eziopatogenesi della/delle lesioni ischemiche andava ricondotta non tanto a trombosi del sito chirurgico quanto ad embolizzazione che aveva interessato dapprima le diramazioni più sottili della carotide, e poi quelle maggiormente prossimali, con ostruzione trombotica;

e) non risultavano evidenziate in letteratura, in relazione a tale fenomenologia eziopatogenica possibili scelte terapeutiche difformi rispetto a quelle attuate con riguardo al caso di specie.

Osserverà ancora il giudice d’appello come le valutazioni sintetizzate nel punto a) e nella prima parte del punto c) fossero state condivise anche dalla C.T.U. disposta in primo grado, che non conteneva rilievi di sorta in ordine all’indicazione all’intervento ed all’esecuzione di due distinte operazioni (al cuore ed all’arteria carotidea) ed escludeva che l’intervento cardiochirurgico fosse stato produttivo di danni iatrogeni.

Risulta, pertanto, infondato il secondo motivo nella parte in cui i ricorrenti sostengono che, per aver fatto proprie le conclusioni di C.T.U., la sentenza li avrebbe ingiustamente ritenuti gravati dell’onere della prova del nesso causale – non senza considerare, ancora, che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecniche nella relazione ed abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte o della relazione della prima consulenza, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione (Cass. n. 1815/2015).

Nel caso di specie, come già si è avuto modo di rilevare (con riferimento ai ff. 9 e 10 della sentenza impugnata), il giudice del merito espressamente osserverà (motivando e rinviando alla consulenza tecnica) come il secondo consulente si sia discostato dalle valutazioni effettuate dal primo consulente sotto il profilo della (presunta) colpevolezza dei sanitari, ma non sotto quello relativo al nesso di causa.

Il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodo d’indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d’ufficio costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all’intrinseca essenza del metodo stesso, ovvero intese, comunque, a dimostrare che l’accertamento abbia condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa con altro metodo d’indagine, pur ipoteticamente plausibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile.

5.1. Dall’infondatezza delle censure sinora esaminate discende la speculare infondatezza delle restanti doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, che si risolvono in critiche di solo merito rivolte tanto alla sentenza quanto alla C.T.U.. Dai passi dell’elaborato tecnico che i ricorrenti trascrivono nel corpo del motivo, difatti, emerge che la cartella clinica, piuttosto che carente, risultava redatta in forma sintetica – e tale caratteristica è stata ritenuta dal giudice di appello, con accertamento di fatto, un evidente indice della assenza di criticità nel corso dell’intervento. Pertanto il giudizio di irrilevanza delle censure in ordine alla completezza delle informazioni contenute nella cartella clinica appare logicamente fondato in punto di fatto, e non riesaminabile in sede di legittimità.

5.2. Il quarto motivo di ricorso è infondato, poiché si risolve a sua volta in una critica di merito su questioni puntualmente esaminate (dal consulente tecnico e) dal giudice.

Quanto alla carenza dei monitoraggi, infatti, la Corte d’Appello ha ritenuto irrilevante tale circostanza poiché dalla c.t.u. era emerso che questi avevano il solo scopo di ridurre le eventuali lesioni intraoperatorie e non quello di prevenire lesioni ischemiche intraoperatorie, mentre non viene efficacemente motivata, sotto il profilo delle necessarie competenze specialistiche, la contestazione della scelta del cardiochirurgo (piuttosto che del chirurgo vascolare) chiamato ad eseguire l’intervento.

5.3. Tutte le rimanenti censure pongono, a loro volta, esclusivamente questioni di merito.

Quanto, inparticolare, alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., osserva il collegio come la stessa possa essere imputata al giudice del merito sotto due distinti profili: da un lato, ove, nell’esercizio del suo potere discrezionale quanto alla scelta ed alla valutazione degli elementi probatori (stante l’impredicabilità di uno specifico dovere d’esame di tutte le risultanze processuali e di confutazione dettagliata delle singole argomentazioni svolte dalle parti) egli ometta del tutto di valutare quelle risultanze delle quali la parte abbia espressamente dedotto la decisività, salvo ad escluderne la rilevanza in concreto indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento – il difetto della quale indicazione ridonda in un vizio della motivazione; dall’altro, ove, in contrasto con i principi della disponibilità e del contraddittorio delle parti sulle prove, ponga a base della decisione fatti ai quali erroneamente attribuisca il carattere della notorietà ovvero di scienza personale, così dando ingresso a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né discussi, ai quali non può essere riconosciuto, in legittima deroga ai richiamati principi, il carattere dell’universalità della conoscenza e, quindi, dell’autonoma sussumibilità nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. E’, dunque, solo l’esorbitanza da tali limiti (impredicabile nel caso di specie) ad essere suscettibile di sindacato in sede di legittimità per violazione dell’art. 115, sindacato che, con riferimento a tale norma, non può essere, invece, esteso all’apprezzamento espresso dal giudice del merito in esito alla valutazione delle prove ritualmente acquisite.

A tal fine, va rammentato come risulti del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità il principio secondo il quale sono devolute al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato. Conseguentemente, ai fini d’una decisione conforme al disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente ciascuna delle argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni – e così per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Ne deriva che eventuali vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti in sede di legittimità qualora la censura si limiti alla contestazione d’una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché, proprio a norma dell’art. 116/1 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l’individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all’uopo le prove, il controllarne l’attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.

Nella specie, le censure in esame, in quanto volte non a censurare in diritto la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto in ordine al decisivo punto della imprevenibilità dell’evento (pur ritenuto prevedibile, e causalmente connesso alla condotta dell’agente, dalla Corte territoriale), non possono trovare ingresso in questa sede, volta che la motivazione della decisione di appello non risulta né inadeguata né incoerente sino al punto di collocarsi nella sfera dell’apparenza, ma risulta fondata su valutazioni di fatto obiettive in ordine alla valenza effettiva e logica attribuibile ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio, dunque, effettuato nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la diversa ricostruzione fattuale invocata da parte ricorrente, pur in ipotesi non impredicabile, è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.

6. In considerazione della complessità della vicenda e dell’esito alterno dei giudizi di merito, le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate.

7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di Cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, la norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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