LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8433-2020 proposto da:
UNIPOLSAI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO DEL BORRELLO;
– ricorrente –
contro
A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO RICHELMY 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROMEO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO ARRIGONI, MAURO ARRIGONI;
– controricorrente –
contro
M.G., INVER PRESS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA, 40, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALLEGRA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA MAGGIONI, SIMONA FERRANTE;
– controricorrenti –
contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
M. SPA, INAIL *****, L.U., MA.VI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1698/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO
che:
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1698/2019, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco, ha accertato la concorrente e solidale responsabilità di M. spa, in percentuale pari al 50%, nella causazione del sinistro occorso a D.M. in data 28.2.2007, rideterminando il danno subito, in conseguenza dell’infortunio, in Euro 548.456,53, per danno non patrimoniale, e in Euro 14.033,98 per danno patrimoniale, già detratti gli acconti versati e salva la detrazione delle somme già corrisposte; ha condannato la M. spa a rifondere a Inver Press srl e M.G. quanto da questi ultimi già corrisposto, in forza della sentenza di primo grado, anche tramite Generali Italia spa, e Inail e a A.M., in misura pari alla percentuale di responsabilità acclarata nonché a tenere indenne, Inver Press srl e M.G., per quanto questi ultimi avrebbero versato a A.M. in esecuzione della sentenza di secondo grado, sempre in misura pari alla percentuale di responsabilità acclarata; ha condannato Generali Italia spa a tenere indenne Inver Press srl dalle conseguenze di tutte le statuizioni della pronuncia di primo grado; ha dichiarato cessata la materia del contendere tra INAIL, Inver Press srl e M.G.; ha dichiarato, infine, inammissibile la domanda di responsabilità per mala gestio proposta da Inver Press srl e M.G. nei confronti di Generali Italia spa.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione UnipolSAI Assicurazioni spa (già Fondiaria SAI spa), affidato a quattro motivi, fondando il suo interesse ad agire qualora in sede rinvio dalla Suprema Corte di altro giudizio, connesso al presente e pendente tra le stesse parti, fosse stata dichiarata la operatività della garanzia assicurativa pretesa dalla M. spa nei confronti di essa società.
3. Hanno resistito con controricorso A.M., la Generali Italia spa, la Inver Press srl e M.G.; la M. spa, l’INAIL, L.U. e Ma.Vi. sono rimasti intimati.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
5. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Nelle more del giudizio sono state depositate dichiarazioni di rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio di cassazione, da parte di UnipolSAI Assicurazioni spa.
2. Tali atti risultano accettati nell’interesse dei controricorrenti Generali spa, Inver Press srl, M.G. e A.M..
3. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perché venga dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 c.p.c., comma 4, in relazione al rapporto processuale intercorso con i suddetti controricorrenti, mentre, per gli altri intimati, per mancato svolgimento di attività difensiva.
4. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021