LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38623-2019 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO LOPEZ;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale Dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 456/2019 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 28/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza del 23 giugno 2019, il Tribunale di Crotone, sull’opposizione avverso l’esito negativo dell’accertamento tecnico preventivo, proposta da C.R. nei confronti dell’INPS, rilevato che con il ricorso in questione l’istante non aveva sollevato alcuna censura nei confronti della CTU che aveva escluso la ricorrenza del requisito sanitario fondante il vantato diritto a percepire l’assegno mensile di invalidità ai sensi della L. n. 118 del 1971, ex art. 13, la dichiarava inammissibile, motivando la pronunzia sulla base del rilievo per cui intanto deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che sia siano verificate nel corso del procedimento amministrativo che di quello giudiziario in quanto con l’opposizione si contestino gli accertamenti effettuati dal CTU, la loro interpretazione, l’iter logico seguito e le conclusioni come richiesto dal legislatore;
– che, per la cassazione di tale decisione ricorre la C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’INPS si è limitato a rilasciare procura in calce al ricorso notificato per la difesa in giudizio;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 149, disp. att. c.p.c. lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento espresso dal Tribunale circa la necessità, ai fini della valutazione dell’aggravamento in sede di opposizione all’ATP, di argomentare a confutazione delle risultanze della CTU, fornendo elementi idonei ad attestare l’erroneità degli accertamenti o della loro interpretazione medico legale o dell’iter logico seguito o delle conclusioni attinte;
– che il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 26.11.2019, n. 30860), secondo cui la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, a prescindere dall’effettiva confutazione dell’originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. att. c.p.c. dell’aggravamento della malattia, risultando tale valutazione presupposta dalla ratio della novella mirata ad una maggiore economicità dell’azione amministrativa, alla deflazione del contenzioso, al congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
– che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021