LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 222-2020 proposto da:
ARREDISSIMA FIRENZE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO GAZZOLA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale Dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 598/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che con sentenza del 18 giugno 2019, il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione proposta da Arredissima Firenze S.r.l. nei confronti dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avente ad oggetto la declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia per vizi formali dell’avviso di addebito con il quale l’INPS aveva richiesto il pagamento delle somme risultanti da otto note di rettifica delle denunce mensili D.M. 10 per il periodo dall’aprile al novembre del 2017;
– che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto infondata l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS risultando l’opposizione proposta, da qualificarsi come attinente agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., tempestiva e pertanto ammissibile ma altresì infondata l’opposizione della Società per essere l’avviso di addebito conforme allo schema legale e tale da includere tutti gli elementi richiesti;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata; che la Società ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv. con modif. nella L. n. 122 del 2010, del D.M. n. 321 del 1999 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, imputa alla Corte l’erroneità del convincimento espresso in ordine alla regolarità formale dell’avviso insistendo nel proprio assunto per il quale l’atto non presenterebbe il contenuto minimo richiesto, stante in particolare la mancata indicazione della causale del credito;
– che il motivo deve ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo la Società ricorrente provveduto né a trascrivere il contenuto della cartella esattoriale evidenziando le parti ritenute non conformi al decreto ministeriale n. 321/99 né ad allegare al ricorso copia della cartella impugnata; che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021