LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13501-2019 proposto da:
BINFI S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO BOMBACCI;
– ricorrente –
contro
F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ENRICO ARCIERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA ZWINGAUER;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 148/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/02/2019 R.G.N. 872/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’
STEFANO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione proposta da Binfi s.p.a. avverso l’ordinanza 5.3.18 resa all’esito della fase sommaria del procedimento ex L. n. 92 del 2012, confermando quindi l’illegittimità del licenziamento intimato il 20.9.16 alla lavoratrice F.P. nell’ambito di un licenziamento collettivo ex L. n. 223 del 1991 in ragione della violazione dei criteri di scelta e la conseguente condanna della datrice, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura non superiore a dodici mensilità, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegra ed al pagamento delle spese di lite.
Questi in sintesi i fatti:
– con lettera del 20.9.16, la datrice Binfi licenziava la lavoratrice F., dipendente a tempo indeterminato assunta con mansioni di cameriera ai piani con inquadramento contrattuale D1, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex L. n. 223 del 1991 avviata con comunicazione dell’11.10.15, nella quale motivava l’esubero dei dipendenti addetti ai servizi di facchinaggio e pulizia camere in ragione della cessazione della gestione diretta di tali servizi, appaltati a società esterna.
La lavoratrice impugnava il licenziamento in quanto ritorsivo o discriminatorio (in quanto reazione ad iniziative giudiziarie promosse da alcuni addetti ai piani), e comunque illegittimo per carenza dei presupposti per aprire la procedura collettiva, non essendo rivolto ad un sufficiente numero di lavoratori, nonché per la violazione della disciplina procedimentale relativa alla individuazione dei lavoratori da licenziare per carenze, sia nella comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 3, sia nella comunicazione conclusiva L. n. 223 del 1991, ex art. 4 comma 9 degli elementi richiesti.
Sulla base di tali censure, chiedeva la tutela reintegratoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 1, 2 o 4 ovvero, in subordine, quella indennitaria di cui al comma 7.
Il giudice della fase sommaria, con ordinanza del 5.3.18, superava le censure di legittimità del licenziamento per violazione dei presupposti della procedura e quelle relative al carattere ritorsivo e discriminatorio del recesso, ed invece accoglieva l’impugnazione sulla violazione dei criteri di scelta, per la mancata specificazione nelle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 3 e 9 cit. dei motivi per cui la platea del personale da licenziare era stata limitata ai soli addetti al settore esternalizzato.
Non riteneva infatti adeguata la motivazione offerta in proposito dalla società, secondo cui nessuna specificazione era dovuta all’interno della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9 avendo essa licenziato tutto il personale del reparto (facchini e camerieri ai piani), sul presupposto dell’autonomia dello stesso reparto. Per contro, secondo il giudice della fase sommaria, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ambito del licenziamento collettivo il datore di lavoro deve considerare l’intero ambito aziendale potendo limitare la procedura ad uno specifico ramo solo ove risulti che esso sia caratterizzato da una spiccata autonomia e specificità professionale impiegate, tale da risultare infungibile rispetto alle altre utilizzate nel resto del complesso aziendale (Cass. n. 19105/17); ciò premesso riteneva che, sia nella comunicazione di avvio di tale procedura ex art. 4, comma 3, sia nella comunicazione conclusiva ex art. 4, comma 9 cit., la società avrebbe dovuto fornire indicazioni circa il fatto che il reparto facchinaggio/pulizie ai piani fosse del tutto autonomo rispetto agli altri reparti in termini di infungibilità delle professioni impiegate, quanto meno con riguardo ai reparti assimilabili. Nella specie mancavano invece tali indicazioni, mentre dall’analisi dei reparti riportati nella comunicazione di apertura sembrava emergere una situazione di assimilabilità per essere svolte attività omogenee e per essere presenti lavoratori inquadrati nel medesimo livello della ricorrente.
In sintesi: emergeva la mancata indicazione delle caratteristiche dei singoli reparti, l’assenza di una chiara motivazione circa la loro autonomia ed infine l’assenza di giustificazione circa l’impossibilità di un impiego dei lavoratori in altri settori dell’azienda in ragione della infungibilità delle mansioni svolte, carenza che nel suo complesso integrava un vizio di forma con ricadute sostanziali, consistenti nella violazione dei criteri di scelta con riferimento sia alla comunicazione di avvio della procedura sia a quella finale.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza reclamata n. 678/18, rigettava l’opposizione della soc. Binfi, richiamando un precedente del medesimo ufficio relativo ad un licenziamento intimato ad un’altra lavoratrice nell’ambito della medesima procedura collettiva.
Il primo giudice, condiviso l’orientamento di legittimità espresso da Cass. n. 203/2015, n. 4678/15, rilevava che la comunicazione di apertura della procedura non indicava i motivi per cui la lavoratrice, cameriera ai piani, non avrebbe potuto essere impiegata in altre mansioni affidate a dipendenti di pari inquadramento (D1), quali gli addetti alla cucina, commis di sala, etc., in violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 che prescrive l’indicazione, fra l’altro, dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte il licenziamento collettivo, ciò che comportava che la individuazione del personale eccedente dovesse essere effettuata nell’ambito dell’intero complesso aziendale e che risultassero di conseguenza violati i criteri di scelta.
Il giudice riteneva inoltre irrilevante la mancata adesione della lavoratrice alla proposta di assunzione da parte della società appaltatrice del servizio, poiché il legittimo rifiuto di costituire un nuovo rapporto di lavoro con un terzo non incideva sulla eventuale illegittimità del licenziamento da parte del datore di lavoro, e riteneva infine non provato l’aliunde perceptum o percipiendum, in difetto di allegazioni specifiche da parte della datrice.
La spa BINFI reclamava la sentenza; resisteva la lavoratrice.
Con sentenza depositata il 22.2.19, la Corte d’appello di Firenze rigettava il reclamo.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soc. BINFI, affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria; resiste la F. con controricorso.
La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo la società Binfi denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, reclamando la sufficienza e specificità del contenuto della comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi (solo) una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, (salva tuttavia l’idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti (cfr Cass. n. 18190/16).
Il motivo è inammissibile laddove diretto semplicemente a contrastare l’interpretazione della lettera di comunicazione iniziale di apertura della procedura fornita dal giudice di merito (cfr. da ultimo Cass. n. 9461/21); è comunque infondato avendo questa Corte al tempo stesso chiarito che il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti ad un determinato reparto o settore ristrutturandi se essi siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (ex aliis, Cass. n. 203/15, Cass. n. 19105/17).
2.- Con secondo e quinto motivo, trattabili congiuntamente per connessione, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 3 e 12 e art. 5, commi 1 e 3, per aver fatto discendere dal (pur erroneamente) rilevato vizio formale della comunicazione preventiva (o iniziale) della procedura, le conseguenze reintegratorie di cui al comma 4 del novellato art. 18 SL e non quella indennitaria di cui al terzo periodo del comma 7 del novellato art. 18 SL.
I motivi sono infondati essendo stato chiarito da questa Corte che mentre la mera irregolarità della procedura di riduzione del personale produce conseguenze solo risarcitorie, la violazione dei criteri di scelta (in quanto inerenti il fondamento giuridico del licenziamento di singoli lavoratori) dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità (Cass. n. 2587/18, Cass. n. 19010/18).
Occorre infatti considerare che la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3 è stato sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46, con il seguente testo: “Qualora il licenziamento sia intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 18, comma 1, della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del comma 7 del predetto art. 18 (tutela solo indennitaria). In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al comma 4 del medesimo art. 18…. “.
Questa Corte ha dunque chiarito, nelle sentenza citate (cui adde già Cass. n. 12095/16), che mentre la violazione delle dette regole formali inerenti la procedura comporta la sola tutela indennitaria di cui al comma 5 del novellato art. 18, la violazione dei criteri di scelta (incidenti sulla legittimità sostanziale dei singolo licenziamento) comporta l’annullamento di quest’ultimo con le conseguenze di cui al comma 4 del novellato art. 18 (reintegrazione e corresponsione dell’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra).
La censura va quindi respinta.
3.- Con il terzo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5artt. 1175 e 1375 c.c. circa l’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori licenziandi.
La censura riguarda sempre la cd. platea dei lavoratori licenziandi (in tesi gli addetti ai reparti pulizia e facchinaggio oggetto di esternalizzazione) di cui si è detto in ordine al primo motivo e di cui la doglianza in esame non può che seguire la medesima sorte.
Il motivo, peraltro, presenta evidenti ragioni di inammissibilità ove pretende di sottoporre a questa Corte (ulteriori) considerazioni in fatto circa l’organizzazione dell’impresa e le mansioni svolte dalla F..
4.- Con quarto motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in materia di riparto dell’onere della prova circa la fungibilità della (professionalità della) lavoratrice, che lamenta essere a carico di quest’ultima.
La censura è infondata per le considerazioni svolte in ordine al primo motivo, ove si è chiarito che il datore di lavoro non può limitare secondo la sua unilaterale determinazione la platea dei lavoratori da licenziare, a meno che la ristrutturazione della azienda interessi (solo ed esclusivamente) una specifica unità produttiva o un settore produttivo, circostanza la cui prova non può che gravare sull’azienda.
La Corte di merito ha peraltro evidenziato (pag. 4 sentenza impugnata) che la società individuò i lavoratori in esubero con riguardo ai soli addetti ai reparti facchinaggio e pulizia ai piani, senza alcuna specifica motivazione circa le ragioni che impedivano di ovviare ai licenziamenti con il trasferimento dei dipendenti in esubero ad altri settori aziendali.
5.- Il ricorso va dunque rigettato.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore della F. dichiaratosi anticipante.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore della F.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021