LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1077-2020 proposto da:
M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO CICCONE;
– ricorrente –
Contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale Dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3458/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza del 14 giugno 2019, la Corte d’Appello di Napoli chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione di accoglimento resa dal Tribunale di Noia sulla domanda proposta da M.T. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria per l’anno 2012/2013, rilevata la tardività dell’appello lo dichiarava inammissibile compensando integralmente le spese del grado a motivo della natura meramente processuale della pronunzia;
– che, per la cassazione di tale decisione ricorre la M., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in una con il vizio di motivazione, lamenta la non conformità a diritto della disposta compensazione delle spese di lite relative al grado di appello non ricorrendo, come previsto per legge, le gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi esplicitamente nella motivazione, non potendosi così qualificare quelle addotte dalla Corte territoriale a fondamento della statuizione assunta;
che il motivo merita accoglimento, non risultando la statuizione della Corte territoriale relativa alla compensazione tra le parti delle spese di lite per il grado di appello sorretta da motivazione congrua, per non essere sostenibile sul piano logico e giuridico, derivandone quindi la lamentata violazione della disciplina di legge, ciò che sembra trasparire dalla pronunzia della Corte territoriale, ovvero l’impossibilità nella specie di invocare il criterio della soccombenza, in difetto di una pronunzia sui profili sostanziali della questione dedotta in giudizio (in termini Cass. 16037/14);
che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021