LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9516-2019 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO n. 45, presso lo studio dell’avvocato MARCO VIGLIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA MAGNANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3737/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto in capo a B.E., collaboratrice scolastica, il diritto agli scatti biennali di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, stabilendo che dal complessivo quadro concernente l’assetto retributivo – funzionale del personale scolastico non di ruolo, e con l’eccezione dei docenti di religione, si desume l’insussistenza del diritto agli scatti biennali di stipendio per il personale assunto a tempo determinato; che neppure si pone, rispetto al tema de quo, un problema di divieto di discriminazione ai sensi della clausola 4 del protocollo allegato alla Dir. n. 1999/70/CE, a parità di condizioni con gli assunti a tempo indeterminato atteso che, anche riguardo a questi ultimi, l’anzianità di servizio rilevante ai fini dell’attribuzione delle posizioni stipendiali segue la sequenza indicata dalla legge (due anni per la seconda posizione stipendiale, 8 anni per la terza e così di seguito);
quanto all’eccezione circa l’esistenza di un vizio di extrapetizione per avere, il primo giudice, riconosciuto un diritto diverso da quello originariamente preteso dall’appellata, la Corte territoriale ha accertato che, in effetti, B.E. nel ricorso di primo grado aveva chiesto il riconoscimento degli incrementi stipendiali corrispondenti all’anzianità di servizio maturata nel periodo di servizio svolto fuori ruolo (cd. gradoni) e non invece gli scatti biennali di anzianità, erroneamente a lei attribuiti, ma che la doglianza per essersi vista attribuire un bene della vita non richiesto avrebbe dovuto essere dedotta in via incidentale nel giudizio d’appello;
la cassazione della sentenza è domandata da B.E. sulla base di un unico motivo, cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ha opposto difese;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la ricorrente lamenta “Violazione degli artt. 342,346 e 434 c.p.c.”;
la Corte d’appello sarebbe giunta a conclusioni errate ritenendo che la ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale e non limitarsi a riproporre la domanda che aveva avanzato in primo grado; infatti, l’unica domanda giudiziale avanzata dalla ricorrente era quella del riconoscimento di Euro 1.491,96 a titolo di cd. gradoni rispetto alla quale ella non era rimasta soccombente in primo grado, avendo il Tribunale pienamente accolto sebbene con una motivazione errata, evidentemente attribuibile al carattere seriale del contenzioso de quo;
il motivo è infondato;
costituisce circostanza pacifica in causa che la B. avesse chiesto fin dal primo grado di giudizio esclusivamente il riconoscimento dei predetti gradoni (sent. p. 2, ove si richiama il “ricorso di primo grado depositato in data 18/7/2014 in atti”), e che il primo giudice, erroneamente, le avesse attribuito gli scatti biennali di anzianità ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 53;
l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto proporre appello, in via principale o incidentale, avverso la sentenza che le ha riconosciuto un diritto diverso da quello preteso, in mancanza del quale non può più essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per extrapetizione, è corretta alla luce del prevalente orientamento di legittimità;
deve infatti osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi in questa materia, la domanda avente ad oggetto gli scatti biennali di anzianità, previsti dalla citata L. n. 312 del 1980, art. 53, e riconosciuti solo ad una particolare categoria di docenti (docenti di religione), come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello di Roma, è diversa, quanto al petitum e alla causa petendi, dalla domanda diretta al conseguimento degli aumenti stipendiali maturati in ragione dell’anzianità di servizio e applicabili ai lavoratori con contratto a tempo determinato in forza del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro di attuazione della Dir. n. 1999/70/CE (Cass. 11382/2019; Cass. 18591/2017; cfr., per tutte, Cass. n. 30573 del 2019);
essa infatti si fonda su presupposti diversi (perdurante applicabilità della citata disposizione al personale non di ruolo) e comporta la liquidazione di un trattamento retributivo diverso dalla progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, sicchè non può ritenersi che il principio di non discriminazione e di parità di trattamento possa essere invocato a fondamento della predetta domanda; ne consegue che non viene in rilievo un’ipotesi di riqualificazione della stessa domanda, come opinato dalla odierna ricorrente, bensì la proposizione di domande diverse, fondate su diversi presupposti e relative a differenti parametri di liquidazione del trattamento retributivo in base all’anzianità di servizio;
l’ulteriore conseguenza è che a fronte del riconoscimento, da parte del tribunale, di un diritto diverso da quello azionato, era onere della lavoratrice proporre appello, anche nella forma incidentale, allo scopo di evitare la formazione del giudicato, giacchè essa deve ritenersi virtualmente soccombente essendo stati rigettati i presupposti della domanda stessa (Cass. 07/04/1999, n. 3349; cfr. altresì, in tema di impugnazione incidentale, Sez. Un. 8674 del 2017);
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.200 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021